CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 24273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]-Sezione distaccata di TARANTO; Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 10 marzo 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorsi per cassazione, con separati atti, l'identico difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesca e di OLIVIERI Vincenzo avverso la sentenza emessa all'esito dell'udienza camerale dell'Il dicembre 2020 con cui la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 29 aprile 2019, recante condanna dei predetti a pene di giustizia per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen., poiché, in concorso tra loro, la [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Olivieri quale socio di questa e detentore degli animali, avevano abbandonato in mandria quattro bovini recanti il marchio della società ed altri nove privi di esso nei fondi di [OSCURATO:PERSONA] Francesco e CARBOTTI Piero, danneggiando le coltivazioni ivi ed un muretto a secco ivi presenti. 2. I ricorsi enunciano e sviluppano i medesimi motivi, essendo identici pressoché alla lettera, ragion per cui, onde evitare ripetizioni, possono essere illustrati congiuntamente. 3. Ciascuno dei ricorsi è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità ed assoluta carenza di motivazione, con riferimento anche a quanto lamentato con l'atto d'appello ed alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata non evidenzia l'iter argomentativo seguito dalla Corte d'appello per addivenire alla decisione. La versione delle persone offese non è stata riscontrata da elementi esterni e la coerenza nello sviluppo diacronico degli eventi non appare sufficiente a far ritenere la fondatezza dei fatti contestati. La p.o. Lucarella (così in ricorso, pp. 2 e 3: recte, [OSCURATO:PERSONA]) ha riferito di aver visto alcuni bovini nel terreno del Carbotti ma non nel suo, solo in un secondo momento avendo appreso dalla moglie e dal figlio che "i bovini si erano spostati nel suo terreno". Egli non li ha visti direttamente e non è stato in grado di riferire se avessero potuto causare danni alla vegetazione quel giorno preciso e se stessero pascolando o erano solo di passaggio. Dopo qualche giorno si è accorto che la vegetazione era danneggiata, senza specificare di quale vegetazione si trattasse, potendo essere anche erbaccia. Non esaustiva è stata la deposizione del Carbotti, non riscontrata da quella dei testi Plancher e Piantone, che hanno riferito che, il giorno dei fatti, non era passato alcun animale sui loro terreni, ancorché i bovini, per raggiungere i terreni del Carbotti e del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto passare su quello del Plancher. 3.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al titolo di reato. La Corte d'appello ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del reato solo attraverso il richiamo a massime giurisprudenziali non adattabili alla fattispecie. Nel caso che ne occupa, non vi è stato alcun abbandono di animali o loro introduzione nel fondo altrui con lo scopo di farli pascolare. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata "ha omesso di valutare, concretamente, l'elemento psicologico del reato senza fornire, in relazione a tale circostanza, alcun riscontro alle giustificazioni enunciate con l'atto di appello". In tal modo, ha violato il principio in rubrica. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il decreto di citazione a giudizio in appello risulta- giusta quel che leggesi nei rispettivi ricorsi - notificato ad entrambi gli imputati mediante consegna al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nonostante che tale forma di notificazione sia prevista solo nel caso in cui la prima notificazione all'imputato non sia stata eseguita a mani proprie o mediante il servizio postale. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per illegittimità della notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che saranno esaminati congiuntamente in quanto, come anticipato, pressoché identici finanche alla lettera, sono inammissibili. 2. Tale è il primo motivo, che, senza render minimamente conto (per ciò solo incorrendo in aspecificità) delle censure dedotte in appello cui non sarebbe stata data risposta, è volto a pretendere da questa Suprema Corte una più favorevole rivalutazione del materiale probatorio, in violazione dei canoni del giudizio di legittimità, astretto ad un mero sindacato di legittimità degli atti oggetto di ricorso [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01]. 2.1. Fatta tale premessa, la Corte d'appello, nel richiamarsi a quanto già osservato dal primo giudice, ampiamente si diffonde (cfr. p. 8) sulle ragioni per le quali le versioni delle persone offese (Carbotti e [OSCURATO:PERSONA]) devono considerarsi credibili, correttamente rilevando come le stesse, a differenza di quanto sostenuto in chiave difensiva, non necessitino di essere corroborate da riscontri esterni e, ciò nondimeno, indicando comunque gli elementi atti a supportarne i contenuti, con particolare riguardo ai seguenti: - i bovini erano stati rinvenuti dagli agenti forestali sul terreno del Carbotti mentre danneggiavano gli ortaggi ed il foraggio; - essi, nel transito dal fondo del [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere quello del Carbotti, avevano danneggiato un muretto a secco, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] medesimo accorto, subito dopo l'intervento degli agenti forestali, nonostante che non avesse assistito al pascolo sul suo fondo (di cui aveva appreso dalla moglie e dal figlio), altresì del danneggiamento degli ortaggi. 2.2. Con specifico riguardo, poi, alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ineccepibile appare l'osservazione della Corte d'appello a proposito del riferimento del medesimo a quanto riportatogli dai familiari, volta a far rilevare come il difensore degli imputati non avesse richiesto in primo grado l'esame dei medesimi, redendo conseguentemente utilizzabili le dichiarazioni de relato. Ciò, infatti, è conforme all'insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01), secondo cui "nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame". 2.3. È alla luce di tali elementi che la Corte d'appello - con un ragionamento scevro da illogicità - esclude l'idoneità del fatto che PLANCHER Teresa e PLANTONE Giuseppe non avessero patito danni e non avessero visto transitare i bovini sui loro fondi a revocare in dubbio la materialità del reato. Invero - come osservato da detta Corte con incedere del tutto congruo nello sviluppo argomentativo - la presenza in sé dei bovini ed i danni dai medesimi cagionati sui terreni del [OSCURATO:PERSONA] prima e del Carbotti poi è comprovata, oltreché dalle rispettive testimonianze, altresì da quanto constatato direttamente dagli agenti forestali in occasione dell'intervento sul terreno del Carbotti, cui, non casualmente, ha fatto seguito la riconduzione dei bovini nelle pertinenze dell'azienda degli imputati da parte degli operai fatti intervenire dall'Olivieri subito dopo essere stato chiamato per recuperarli. Le modalità di detta riconduzione corrispondono infatti perfettamente al racconto della [OSCURATO:PERSONA], la quale - pur non avendo visto i bovini nel giorno di interesse sul proprio terreno (terreno che, a seguito dell'innalzamento dei muretti effettuato appositamente dal Piantone per evitare che essi seguitassero ad entrare anche nel suo fondo, costituiva il percorso dai medesimi normalmente seguito per giungere in quelli del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]) - consta aver dichiarato che le mandrie degli imputati "delle volte [...] entravano nel suo terreno, per cui era stata costretta a chiamare gli operai dell'Olivieri che recuperavano gli animali" (cfr. pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado). 3. Il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardanti entrambi l'elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondati. 3.1. Muovendo dalla considerazione (non fatta oggetto di censura) di cui alle ultime righe di p. 9 della sentenza impugnata, a termini della quale, nel caso che ne occupa, il concetto di abbandono rilevante "non corrisponde a quello di res derelicta, ma semplicemente a quello di omesso controllo degli spostamenti delle bestie", ineccepibilmnete la Corte d'appello ha argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 636, commi primo e terzo, cod. pen., osservando come ricorra, in capo ad entrambi gli imputati, la necessaria "mera consapevolezza e volontà dell'azione e della sua conseguenza, anche sotto forma di accettazione del rischio di sua verificazione": accettazione di un rischio per vero dagli imputati messo largamente in conto, sol che si consideri il continuo ripetersi degli episodi di abbandono dei bovini, per interrompere i quali, reiteratamente, alla stregua delle testimonianze dei vicini tutti, erano ogni volta chiamati ad intervenire gli operai dell'[OSCURATO:SOCIETA] con l'intermediazione dell'Olivieri. 3.2. A fronte di tali premesse, che, in linea di diritto, ossequiano la costante giurisprudenza di legittimità a termini della quale "il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale" (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645-01), ha agio la Corte d'appello ad affermare che si configurano gli estremi del dolo, quantomeno sub specie del dolo eventuale, sia rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] che rispetto all'Olivieri: rispetto alla prima, atteso che, quale amministratrice dell'[OSCURATO:SOCIETA], proprietaria dei bovini, proprio alla luce delle ripetute segnalazioni di sconfinamento delle mandrie dai terreni aziendali, non ha mai predisposto gli accorgimenti necessari ad impedirne la fuoriuscita, con i conseguenti possibili danni a terzi; rispetto al secondo, atteso che egli, viepiù socio dell'[OSCURATO:SOCIETA], si è rivelato essere il diretto responsabile della gestione delle mandrie, avendo i vicini, come anche le persone offese nell'episodio per cui è processo, sempre fatto materialmente riferimento a lui per ottenere gli interventi di recupero e ricovero del bestiame. 4. Infine, manifestamente infondato è il quarto motivo dei ricorsi. 4.1. Premesso che i ricorrenti non deducono di aver direttamente sollevato alcuna eccezione in ordine alla notificazione della vocatio in ius dinanzi alla Corte d'appello, con conseguente A 6 sanatoria di qualsivoglia nullità maturatasi per effetto di pur irrituali modalità della notificazione stessa, dalla diretta compulsione degli atti del fascicolo, cui il Collegio è legittimato in ragione della natura processuale della censura, emerge che - in totale difformità da quanto, senza alcun riferimento concreto, dedotto in entrambi i ricorsi - detta notificazione è stata ritualmente eseguita nei confronti di entrambi gli imputati. 4.1.1. Ed invero la notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio dichiarato (coincidente con la residenza) di [OSCURATO:PERSONA], Viale della Libertà n. 72, mediante consegna del piego raccomandato finanche a mani della medesima il 21 ottobre 2020 (giusta avviso di ricevimento recante il timbro dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in pari data). 4.1.2. La notificazione all'Olivieri è stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (regolarmente ricevuta) il 27 ottobre 2020 (giusta attestazione della Cancelleria della Corte d'appello in pari data ad ore 10.41.32) all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, presso il quale l'imputato in primo grado aveva eletto domicilio (giusta atto di nomina, conferimento di procura speciale ed elezione di domicilio privo di data che risulta spillato al processo verbale dell'udienza del 20 febbraio 2017 avanti il Tribunale di Taranto: processo verbale che, ad ogni buon conto, del deposito dello stesso ad opera dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fa espressa menzione nel primo foglio). 5. In considerazione di quanto precede, i ricorsi, come anticipato, devono essere dichiarati inammissibili. 5.1. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento