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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 20946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da "Siena NPL 2018" s.r.I., con sede legale in Roma, via Piemonte, n. 38 avverso il decreto del 26/10/2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da ".Juliet" s.p.a., nell'interesse della "Siena NPL 2018" s.r.I., avverso il provvedimento del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata negata l'ammissione al passivo del credito, munito di prelazione ipotecaria, vantato dalla società ricorrente.

Ha ritenuto il Tribunale che l'opponente non abbia dato dimostrazione della condizione di buona fede, che costituisce presupposto necessario della richiesta di partecipazione al passivo delle procedure di prevenzione patrimoniale.

2. Propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la società creditrice, sulla base di quattro motivi: /) in via generale e complessiva, mera apparenza della motivazione rispetto ai rilievi articolati con l'opposizione, per essersi il Tribunale limitato sostanzialmente a ripiegarsi sulle motivazioni del provvedimento opposto, senza una valutazione critica delle doglianze difensive; //) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e vizi di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, ulteriore e distinto rispetto a quello della buona fede del creditore; ///) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e dell'art. 1273, cod. civ., per non aver considerato, in primo luogo, che la verifica della diligenza del creditore erogante dev'essere compiuta con riferimento al momento dell'erogazione del mutuo e non a quello dell'accollo operato dal soggetto contiguo al proposto, fittizio intestatario delle utilità confiscate; e, comunque, per non aver ritenuto che nessun addebito potesse essere mosso alla banca mutuante, che, in quanto estranea all'accordo tra debitore originario e soggetto accollante, non vi si poteva opporre; IV) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e dell'ad 58, d.lgs. n. 385 del 1993, per aver escluso il requisito della buona fede, in ragione dell'asserita mancata adozione delle necessarie cautele al momento dell'acquisto delle posizioni di credito oggetto della domanda di insinuazione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, dal che deriva l'annullamento del decreto impugnato.

2. E' opportuno premettere che il ricorso per cassazione del terzo creditore, pur versandosi nella materia delle misure di prevenzione (nella quale l'impugnazione di legittimità è limitata alle violazioni di legge), può essere proposto anche per vizi di motivazione, poiché il procedimento, pur svolgendosi dinanzi al Tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è autonomo rispetto a quello di prevenzione in senso stretto.

L'estraneità del terzo creditore, almeno di regola, all'originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale di merito giustificano la possibilità per tale soggetto di usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta la sua estensione (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190, in motivazione; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028, in motivazione; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265360; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262734).

3. La ricorrente è cessionaria dei crediti vantati dalla banca Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], acquistati in blocco ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993.

Più precisamente, essa si qualifica creditrice ipotecaria di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un appartamento sul quale gravava ipoteca a garanzia del mutuo erogato dalla banca per il suo acquisto e che, per essere stato ritenuto nell'effettiva disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], è stato sottoposto a confisca di prevenzione.

In ragione di tanto, la società ricorrente ha formulato domanda di insinuazione nel passivo della procedura, in relazione alla porzione residua del credito derivante da tale mutuo, in origine erogato dal Monte dei Paschi ad una società, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che aveva successivamente venduto alla Battaglini l'immobile e che è pacificamente estranea ad ogni coinvolgimento nelle vicende delittuose del Pecci.

4. La vicenda in rassegna è praticamente sovrapponibile ad altra già decisa da questa Corte (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL, Rv. 281821), su ricorso della medesima società creditrice ed avverso il medesimo provvedimento del Tribunale, reso sulla base di identiche motivazioni.

L'unica differenza è rappresentata dai soggetti interessati: debitore accollante, terzo accollato ed originario mutuatario del prestito erogato dalla banca (pacificamente estraneo all'attività illecità presupposto della confisca di prevenzione), soggetto attinto dalla misura di prevenzione.

Anche in questo caso, dunque, come in quello già deciso, sono essenzialmente due i temi posti dal ricorso: a) l'omessa motivazione in ordine alla strumentalità del credito all'attività illecita od a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; b) la prova della buona fede della società creditrice, considerato che, nella specie, il credito azionato trova la sua ragion d'essere nell'accollo cumulativo di esso da parte della [OSCURATO:PERSONA], successivamente coinvolta nel procedimento di prevenzione in questione e subentrata nell'originario contratto di mutuo stipulato dalla banca, e perciò coobbligata alla restituzione.

Rinviando a quanto diffusamente esposto da questa Corte nel richiamato precedente, va osservato che entrambi i profili viziano la decisione impugnata.

5. Seguendo l'ordine logico della costruzione normativa dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, va rilevato, in primo luogo, che, nel caso specifico, la verifica della strumentalità del credito della società mutuante rispetto all'attività illecita del proposto manca completamente, avendo il Tribunale omesso di rappresentare ove risieda l'eventuale correlazione funzionale tra l'erogazione del credito e la pericolosità sociale del proposto, posta a fondamento della confisca.

6. Se la motivazione in punto di strumentalità del credito manca, quella relativa all'ulteriore presupposto normativo per il riconoscimento del diritto del terzo - ovvero la buona fede di quest'ultimo nell'ignorare l'esistenza di tale nesso di strumentalità - si presta a censura.

6.1. Sul punto, come evidenziato nel citato precedente, giova ricordare che, una volta accertata la strumentalità del credito all'attività illecita od a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere incolpevolmente ignorato in buona fede quella situazione; ed il citato art. 52, al comma 3, indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».

6.2. Avuto riguardo, dunque, alle condizioni delle parti, laddove quella creditrice sia costituita da un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che la buona fede assume rilievo non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità.

Di qui, la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.).

E, in questa ottica, si è rimarcato che gli operatori bancari, esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento, attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, Rv. 265930).

Tuttavia, le eventuali irregolarità nell'istruzione della pratica, secondo le comuni regole e prassi bancarie, od il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio non possono ritenersi sufficienti per l'esclusione del credito, occorrendo, piuttosto, un nesso causale tra tali violazioni e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278227, in motivazione).

7. Nel caso specifico, il Tribunale, richiamando un precedente di legittimità proprio in tema di accollo cumulativo del debito originario verso l'istituto mutuante (Sez. 1, n. 44714 del 13/07/2016, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 268507), ha ritenuto insoddisfatto l'onere di diligenza gravante sulla banca, sostenendo che, in caso di successione nell'originario rapporto creditizio, la verifica della buona fede dell'ente creditore debba essere operata con riguardo non solo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato, ma deve investire anche le circostanze in cui la successione si è realizzata, essendo l'ente tenuto a verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore.

Se, in linea di principio, e nei limiti della necessità delle verifiche non solo nel momento genetico del rapporto creditorio, ma anche durante lo svolgimento di esso, quell'affermazione potrebbe pure essere condivisa, non di meno occorre tenere a mente che gli oneri imposti all'erogante debbono essere giustificati dalle modalità di siffatta modifica soggettiva, diversamente atteggiandosi, di necessità, in caso di accollo liberatorio dell'originario debitore (in tutto assimilabile, ai fini che qui interessano, ad un'originaria erogazione del credito) rispetto al caso - come quello in rassegna - di un accollo cumulativo.

E, a tale proposito, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, Rv. 263281; Sez. 1, n. 4208 del 19/09/2014, non mass.; Sez. 2, n. 18111 del 18/02/2016, n.m.; Sez. 1, n. 33083 del 01/04/2016, n.m.; Sez. 6, n. 31886 del 23/05/2017, n.nn.; Sez. 5, n. 45384 del 18/10/2019, n.m.) si è espressa nel senso che, in ipotesi di accollo non liberatorio, non potendosi l'istituto bancario igki opporsi all'operazione realizzata tra accollante e accollatario, eszgl non può essere ritenuto negligente ai fini di cui all'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011.Peraltro, va osservato che le eventuali verifiche bancarie nei confronti dell'accollante, pretese dal provvedimento impugnato, sarebbero state comunque ininfluenti sul profilo della strumentalità del credito all'attività illecita, perché la banca, eventualmente rifiutando l'adempimento da parte dell'accollante, non avrebbe comunque inciso sugli effetti della complessiva operazione economica e sulla strumentalità della stessa agli interessi illeciti del proposto (che, tramite la terza accollante ed intestataria fittizia del bene, avrebbe potuto continuare a garantire all'originario debitore accollato la provvista da riversare alla banca per la restituzione rateale delle somme mutuate, avvalendosi dei relativi vantaggi economici).

9. In conclusione, ritiene il Collegio che - così come per il credito oggetto della precedente sentenza n. 27692 del 19/05/2021, fatto valere dalla medesima società ricorrente nello stesso procedimento - sussistano anche per quello oggetto del presente ricorso i requisiti previsti dall'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, per l'ammissione al passivo, nei termini quantitativi e nella posizione che sarà compito del Tribunale verificare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da "Siena NPL 2018" s.r.I., con sede legale in Roma, via Piemonte, n. 38 avverso il decreto del 26/10/2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da ".Juliet" s.p.a., nell'interesse della "Siena NPL 2018" s.r.I., avverso il provvedimento del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata negata l'ammissione al passivo del credito, munito di prelazione ipotecaria, vantato dalla società ricorrente. Ha ritenuto il Tribunale che l'opponente non abbia dato dimostrazione della condizione di buona fede, che costituisce presupposto necessario della richiesta di partecipazione al passivo delle procedure di prevenzione patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la società creditrice, sulla base di quattro motivi: /) in via generale e complessiva, mera apparenza della motivazione rispetto ai rilievi articolati con l'opposizione, per essersi il Tribunale limitato sostanzialmente a ripiegarsi sulle motivazioni del provvedimento opposto, senza una valutazione critica delle doglianze difensive; //) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e vizi di motivazione in ordine al presupposto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, ulteriore e distinto rispetto a quello della buona fede del creditore; ///) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e dell'art. 1273, cod. civ., per non aver considerato, in primo luogo, che la verifica della diligenza del creditore erogante dev'essere compiuta con riferimento al momento dell'erogazione del mutuo e non a quello dell'accollo operato dal soggetto contiguo al proposto, fittizio intestatario delle utilità confiscate; e, comunque, per non aver ritenuto che nessun addebito potesse essere mosso alla banca mutuante, che, in quanto estranea all'accordo tra debitore originario e soggetto accollante, non vi si poteva opporre; IV) violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, e dell'ad 58, d.lgs. n. 385 del 1993, per aver escluso il requisito della buona fede, in ragione dell'asserita mancata adozione delle necessarie cautele al momento dell'acquisto delle posizioni di credito oggetto della domanda di insinuazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dal che deriva l'annullamento del decreto impugnato. 2. E' opportuno premettere che il ricorso per cassazione del terzo creditore, pur versandosi nella materia delle misure di prevenzione (nella quale l'impugnazione di legittimità è limitata alle violazioni di legge), può essere proposto anche per vizi di motivazione, poiché il procedimento, pur svolgendosi dinanzi al Tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è autonomo rispetto a quello di prevenzione in senso stretto. L'estraneità del terzo creditore, almeno di regola, all'originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale di merito giustificano la possibilità per tale soggetto di usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta la sua estensione (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190, in motivazione; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028, in motivazione; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265360; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262734). 3. La ricorrente è cessionaria dei crediti vantati dalla banca Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], acquistati in blocco ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993. Più precisamente, essa si qualifica creditrice ipotecaria di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un appartamento sul quale gravava ipoteca a garanzia del mutuo erogato dalla banca per il suo acquisto e che, per essere stato ritenuto nell'effettiva disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], è stato sottoposto a confisca di prevenzione. In ragione di tanto, la società ricorrente ha formulato domanda di insinuazione nel passivo della procedura, in relazione alla porzione residua del credito derivante da tale mutuo, in origine erogato dal Monte dei Paschi ad una società, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che aveva successivamente venduto alla Battaglini l'immobile e che è pacificamente estranea ad ogni coinvolgimento nelle vicende delittuose del Pecci. 4. La vicenda in rassegna è praticamente sovrapponibile ad altra già decisa da questa Corte (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL, Rv. 281821), su ricorso della medesima società creditrice ed avverso il medesimo provvedimento del Tribunale, reso sulla base di identiche motivazioni. L'unica differenza è rappresentata dai soggetti interessati: debitore accollante, terzo accollato ed originario mutuatario del prestito erogato dalla banca (pacificamente estraneo all'attività illecità presupposto della confisca di prevenzione), soggetto attinto dalla misura di prevenzione. Anche in questo caso, dunque, come in quello già deciso, sono essenzialmente due i temi posti dal ricorso: a) l'omessa motivazione in ordine alla strumentalità del credito all'attività illecita od a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; b) la prova della buona fede della società creditrice, considerato che, nella specie, il credito azionato trova la sua ragion d'essere nell'accollo cumulativo di esso da parte della [OSCURATO:PERSONA], successivamente coinvolta nel procedimento di prevenzione in questione e subentrata nell'originario contratto di mutuo stipulato dalla banca, e perciò coobbligata alla restituzione. Rinviando a quanto diffusamente esposto da questa Corte nel richiamato precedente, va osservato che entrambi i profili viziano la decisione impugnata. 5. Seguendo l'ordine logico della costruzione normativa dell'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, va rilevato, in primo luogo, che, nel caso specifico, la verifica della strumentalità del credito della società mutuante rispetto all'attività illecita del proposto manca completamente, avendo il Tribunale omesso di rappresentare ove risieda l'eventuale correlazione funzionale tra l'erogazione del credito e la pericolosità sociale del proposto, posta a fondamento della confisca. 6. Se la motivazione in punto di strumentalità del credito manca, quella relativa all'ulteriore presupposto normativo per il riconoscimento del diritto del terzo - ovvero la buona fede di quest'ultimo nell'ignorare l'esistenza di tale nesso di strumentalità - si presta a censura. 6.1. Sul punto, come evidenziato nel citato precedente, giova ricordare che, una volta accertata la strumentalità del credito all'attività illecita od a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere incolpevolmente ignorato in buona fede quella situazione; ed il citato art. 52, al comma 3, indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». 6.2. Avuto riguardo, dunque, alle condizioni delle parti, laddove quella creditrice sia costituita da un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che la buona fede assume rilievo non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità. Di qui, la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.). E, in questa ottica, si è rimarcato che gli operatori bancari, esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento, attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, Rv. 265930). Tuttavia, le eventuali irregolarità nell'istruzione della pratica, secondo le comuni regole e prassi bancarie, od il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio non possono ritenersi sufficienti per l'esclusione del credito, occorrendo, piuttosto, un nesso causale tra tali violazioni e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278227, in motivazione). 7. Nel caso specifico, il Tribunale, richiamando un precedente di legittimità proprio in tema di accollo cumulativo del debito originario verso l'istituto mutuante (Sez. 1, n. 44714 del 13/07/2016, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 268507), ha ritenuto insoddisfatto l'onere di diligenza gravante sulla banca, sostenendo che, in caso di successione nell'originario rapporto creditizio, la verifica della buona fede dell'ente creditore debba essere operata con riguardo non solo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato, ma deve investire anche le circostanze in cui la successione si è realizzata, essendo l'ente tenuto a verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore. Se, in linea di principio, e nei limiti della necessità delle verifiche non solo nel momento genetico del rapporto creditorio, ma anche durante lo svolgimento di esso, quell'affermazione potrebbe pure essere condivisa, non di meno occorre tenere a mente che gli oneri imposti all'erogante debbono essere giustificati dalle modalità di siffatta modifica soggettiva, diversamente atteggiandosi, di necessità, in caso di accollo liberatorio dell'originario debitore (in tutto assimilabile, ai fini che qui interessano, ad un'originaria erogazione del credito) rispetto al caso - come quello in rassegna - di un accollo cumulativo. E, a tale proposito, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, Rv. 263281; Sez. 1, n. 4208 del 19/09/2014, non mass.; Sez. 2, n. 18111 del 18/02/2016, n.m.; Sez. 1, n. 33083 del 01/04/2016, n.m.; Sez. 6, n. 31886 del 23/05/2017, n.nn.; Sez. 5, n. 45384 del 18/10/2019, n.m.) si è espressa nel senso che, in ipotesi di accollo non liberatorio, non potendosi l'istituto bancario igki opporsi all'operazione realizzata tra accollante e accollatario, eszgl non può essere ritenuto negligente ai fini di cui all'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011.Peraltro, va osservato che le eventuali verifiche bancarie nei confronti dell'accollante, pretese dal provvedimento impugnato, sarebbero state comunque ininfluenti sul profilo della strumentalità del credito all'attività illecita, perché la banca, eventualmente rifiutando l'adempimento da parte dell'accollante, non avrebbe comunque inciso sugli effetti della complessiva operazione economica e sulla strumentalità della stessa agli interessi illeciti del proposto (che, tramite la terza accollante ed intestataria fittizia del bene, avrebbe potuto continuare a garantire all'originario debitore accollato la provvista da riversare alla banca per la restituzione rateale delle somme mutuate, avvalendosi dei relativi vantaggi economici). 9. In conclusione, ritiene il Collegio che - così come per il credito oggetto della precedente sentenza n. 27692 del 19/05/2021, fatto valere dalla medesima società ricorrente nello stesso procedimento - sussistano anche per quello oggetto del presente ricorso i requisiti previsti dall'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, per l'ammissione al passivo, nei termini quantitativi e nella posizione che sarà compito del Tribunale verificare. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone
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