CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 29924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6908/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse accertata la di lui piena ed esclusiva proprietà d’un’area cortilizia, libera da servitù e pesi e, di conseguenza ordinare alla convenuta di cessare ogni turbativa o molestia. La convenuta, invia riconvenzionale, chiese che fosse dichiarato il diritto di proprietà in capo alla medesima sull’area in parola, per averla acquistata unitamente all’appartamento e, comunque, per usucapione ventennale; in subordine, che fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio e, ancora in via ulteriormente gradata, che fosse costituita servitù coattiva di passaggio. 2. Il Tribunale accolse la domanda attorea e rigettò le riconvenzionali. 3. La [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la decisione di primo grado. 3. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. 3. 1. Questa, in sintesi, l’intelaiatura argomentativa della sentenza di secondo grado: - poiché solo in appello l’appellante aveva prospettato che il cortile avrebbe dovuto considerarsi pertinenza, ciò costituiva eccezione nuova inammissibile, in quanto introduceva un tema nuovo di decisione; - era del pari inammissibile, quale domanda nuova, l’invocata servitù per destinazione del padre di famiglia, non proposta in primo grado; - sulla base dei rispettivi titoli di provenienza la sentenza giungeva alla conclusione che il cortile si apparteneva agli appellati (in appello si erano costituiti Stefano, Marco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avendo assegnato sintomatico significato all’espressione di cui all’atto di provenienza degli appellati: con porzione dell’attigua corte dell’estensione di are frazionate 1.78 , stante l’opponibilità dell’atto, trascritto prima di quello dell’appellante, in tal senso anche il regolamento condominiale negoziale, trascritto e richiamato espressamente nell’atto dell’[OSCURATO:SOCIETA]; -alla luce del vaglio probatorio non risultava raggiunta la prova del possesso ventennale utile per l’acquisto a titolo d’usucapione; -non sussisteva interclusione assoluta e la consulenza prodotta dall’appellante per la prima volta in appello non era ammissibile per due ordini di ragioni: a) novità; b) mancanza di valenza probatoria, trattandosi di consulenza redatta dal professionista per conto di [OSCURATO:PERSONA] amministratore del Condominio di via Licheni 21, soggetto estraneo al presente giudizio . 4. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso fondato su otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Gli appellati resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata rifiutato di prendere in esame la dedotta natura pertinenziale dell’area, è fondato. Invero deve escludersi che con la precisazione esposta in appello l’appellante abbia introdotto una eccezione nuova in senso stretto. I fatti erano quelli esposti in primo grado e non risultavano essere mutati e la qualificazione giuridica appartiene al giudice. A domanda immutata, quindi, la parte si era limitata a sottoporre al vaglio di secondo grado un mero argomento giuridico. La Corte romana andando di diverso avviso non si è adeguata al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte. Si ricorda, in particolare, che si è affermato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di appello che mantenendo fermi i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive domande ed eccezioni, adduce a sostegno della propria decisione argomenti giuridici non prospettati dalle parti stesse o diversi da quelli prospettati, sempre che non venga alterata la sostanziale corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, solo le eccezioni in senso proprio, ossia corrispondenti ad un contro-diritto del convenuto, devono essere dedotte dalla parte, essendone esclusa la rilevabilità d'ufficio, mentre tutte le altre ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio (Sez. L. n. 5390, 08/10/1980, Rv. 409273). Ed ancora, in tema di appello, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione di una qualificazione giuridica della proprietà in termini di condominio edilizio anziché di comunione ordinaria, ove la ricostruzione si fondi sui medesimi fatti (Sez. 6, n. 7743, 24/03/2017, Rv. 643664). 6. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 e 347 cod. proc. civ., per avere la Corte locale reputata inammissibile, in quanto nuova, la domanda d’usucapione per destinazione del padre di famiglia, è del pari fondato. Anche, in questo caso la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, di chiaro segno contrario. Si è, infatti, affermato che i diritti reali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che ne costituisce il fondamento, sicché l'allegazione nel giudizio di rivendicazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a base della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese sul piano probatorio, non implicando la proposizione di una domanda nuova né la rinunzia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza. Pertanto, decisa la controversia sulla base di uno dei titoli suddetti, al giudice dell'impugnazione non è preclusa la decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizione della controversia (Sez. 6, n. 24435, 17/10/2017, Rv. 646813; conf., ex multis, Cass. nn. 40/2015, 24435/2014, 23851/2010, 26009/2010, 3192/2003, 13270/1999, 9851/1997 12607/2010). 7. In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l’ottavo restano assorbiti. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362, 1367 e 1369 cod. civ., si duole, fra l’altro, per non avere la sentenza tenuto conto che si trattava di pertinenza (in ispecie con il quarto motivo, ma il vaglio del terzo non può prescindere da un tale rilievo). Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 1061 cod. civ., la ricorrente si duole del mancato riconoscimento della servitù acquistata per usucapione ventennale. Questione che deve essere affrontata dopo aver preso in esame l’acquisto per destinazione del padre di famiglia. Con il settimo e l’ottavo motivo, denunciando violazione dell’art. 1051 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, la ricorrente si duole della mancata costituzione di servitù coattiva, all’evidenza avente natura subordinata. Il sesto motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello giudicata inammissibile la produzione della relazione di consulenza di cui in narrativa, è infondato. Osserva la ricorrente che la sentenza non aveva espresso valutazione alcuna in ordine alla indispensabilità di essa produzione, fondando il suo apprezzamento solo sulla novità. Per contro, prosegue la ricorrente, quella relazione, formata dopo il giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere considerata decisiva. La censura non coglie una delle due “rationes decidendi”. La sentenza afferma che quella relazione era da reputarsi comunque inutilizzabile poiché redatta dal professionista per conto di [OSCURATO:PERSONA] amministratore del Condominio di via Licheni 21, soggetto estraneo al presente giudizio . Avverso quest’ultima “ratio decidendi” la ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitata a contestare l’altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). 8. Avuto riguardo ai motivi accolti la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l’ottavo e rigetta il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del pres