CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 13637/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: a) dalla lettura delle due sentenze di merito risulta che anche a seguito dell'autorizzazione alla modifica del luogo di esecuzione della misura alternativa, da Marsala a Mazara del Vallo, doveva intendersi persistente l'autorizzazione già concessa al ricorrente a due uscite settimanali, sia pure riferita al diverso territorio di esecuzione della detenzione domiciliare; b) con argomentazione ineccepibile sul piano logico e giuridico, la Corte territoriale ha, dunque, ravvisato la responsabilità del ricorrente, anche in relazione all'elemento psicologico, sottolineando che, in considerazione dell'ambito territoriale di operatività di tale autorizzazione (Mazara del Vallo), il rigetto della precedente richiesta di autorizzazione a recarsi a Marsala (sulla cui interpretazione insiste il motivo in esame) non può che interpretarsi nel senso che, essendo il Ciarannida già autorizzato ad uscire da casa per due volte alla settimana, non si intendeva autorizzare l'ulteriore allontanamento da casa per raggiungere il diverso Comune di Marsala; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dedotto per la prima in questa Sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Ild