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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28481/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ritiene che la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una persona domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle autorità italiane (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640), mentre quanto alle attenuanti generiche che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta anche da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ritiene che la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una persona domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle autorità italiane (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640), mentre quanto alle attenuanti generiche che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta anche da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio
Sentenza Cassazione n. 28481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris