Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2014
ECLI:EU:T:2014:867
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0068
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 ottobre 2014 (
*1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — [OSCURATO:PERSONA] che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Infrazione unica e continuata — Partecipazione all’infrazione»
Nella causa T‑68/09,
Soliver NV
, con sede in Roulers (Belgio), rappresentata da H. Gilliams, J. Bocken e T. Baumé, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Bouquet, M. Kellerbauer e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C(2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta con tale decisione,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da N. J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con decisione C(2008) 6815 definitivo, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C(2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009 (sintesi in
GU 2009, C 173, pag. 13
) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato, in particolare, che varie imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando, durante vari periodi compresi tra marzo 1998 e marzo 2003, a un insieme di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali nel settore del vetro per automobili nello Spazio economico europeo (SEE) (articolo 1 della decisione impugnata).
2
La ricorrente, Soliver NV, è un produttore di vetro di piccole dimensioni, attivo soprattutto nel settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]»), che hanno anch’esse proposto ricorso per l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑56/09), sono società attive nella produzione, trasformazione e distribuzione di materiali, tra cui vetro per automobili. Esse sono controllate al 100 % dalla Compagnie de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «Compagnie»), che chiede anch’essa l’annullamento della medesima decisione (causa T‑73/09). [OSCURATO:PERSONA] raggruppa in particolare le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che ha del pari proposto un ricorso per l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑72/09), è uno dei più importanti produttori mondiali di vetro e di prodotti per vetri, in particolare nel settore automobilistico.
3
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è un fabbricante di vetro, di prodotti chimici e di componenti elettronici, con sede in Giappone. [OSCURATO:PERSONA] possiede la totalità delle quote dell’impresa vetraria belga Glaverbel SA/NV (in prosieguo: la «Glaverbel»), che a sua volta possiede il 100 % della AGC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «AGC» o la «AGC/[OSCURATO:PERSONA]»). Anteriormente al 1
o
gennaio 2004, la AGC aveva la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «AGC/[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che è una delle destinatarie della decisione impugnata, non ha proposto ricorso contro quest’ultima.
4
L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte di un avvocato tedesco agente per conto di un cliente anonimo, di lettere contenenti informazioni relative ad accordi e a pratiche concordate da parte di varie imprese attive nella produzione e distribuzione di vetro per automobili.
5
Nel febbraio e nel marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni in vari locali della ricorrente nonché della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della Compagnie, della [OSCURATO:PERSONA] e della AGC. Nel corso di tali ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sequestrato diversi documenti e schedari.
6
A seguito di dette ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la Glaverbel, nonché le loro società controllate interessate dall’indagine (in prosieguo, congiuntamente: la «richiedente il trattamento favorevole») hanno presentato una domanda di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2002, C 45, pag. 3
). La domanda di immunità condizionale dall’ammenda è stata rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2006, quest’ultima ha però informato la richiedente il trattamento favorevole del fatto che intendeva applicarle una riduzione compresa tra il 30 % e il 50 % dell’importo dell’ammenda che di regola le sarebbe stata inflitta, conformemente al punto 26 della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.
7
Tra il 26 gennaio 2006 e il 2 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato diverse domande di informazioni alla ricorrente, nonché alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], alla Compagnie, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
). Le imprese in questione hanno risposto a tali diverse domande.
8
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, sullo stesso fondamento, domande di informazioni a diversi costruttori di automobili, a un costruttore italiano di autocarri nonché a due associazioni professionali dell’industria del vetro, che hanno anch’essi risposto.
9
Il 18 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione di addebiti relativa a un’infrazione unica e continuata consistente in accordi o pratiche concordate tra produttori di vetro per automobili, ai fini della ripartizione di contratti di fornitura a costruttori di automobili. Tale comunicazione di addebiti è stata notificata alla ricorrente, nonché alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], alla Compagnie, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC. Ciascuna delle imprese destinatarie di tale comunicazione di addebiti ha avuto accesso al fascicolo ed è stata invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad esprimere le proprie osservazioni a tal riguardo. Il 24 settembre 2007 si è tenuta un’audizione a cui hanno partecipato tutte le predette destinatarie.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
10
[OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il 12 novembre 2008. Per quanto riguarda la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tale impresa aveva partecipato all’infrazione dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera d), della decisione impugnata], e le ha inflitto un’ammenda di EUR 4 396 000 [articolo 2, lettera d), della decisione impugnata].
11
Per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la Compagnie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che esse avevano partecipato agli accordi e alle pratiche concordate di cui al precedente punto 1 tra il 10 marzo 1998 e l’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera b), della decisione impugnata] e ha inflitto loro «congiuntamente e solidalmente» un’ammenda di EUR 896 milioni [articolo 2, lettera b), della decisione impugnata].
12
[OSCURATO:PERSONA] e le sue società controllate attive nel settore del vetro per automobili, la cui partecipazione all’infrazione è stata considerata estesa al periodo tra il 18 maggio 1998 e l’11 marzo 2003, sono state condannate «congiuntamente e solidalmente» a un’ammenda di EUR 113,5 milioni [articolo 1, lettera a), e articolo 2, lettera a), della decisione impugnata].
13
Per quanto riguarda infine la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che tale impresa aveva partecipato agli accordi e alle pratiche concordate contestati dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002 [articolo 1, lettera c), della decisione impugnata], e le ha inflitto un’ammenda di EUR 370 milioni [articolo 2, lettera c), della decisione impugnata].
14
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] parte dalla constatazione che le caratteristiche del mercato del vetro per automobili, e cioè, in particolare, notevoli esigenze tecniche nonché un grado elevato di innovazione, favoriscono i fornitori di grandi dimensioni, integrati e di livello internazionale. La AGC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sono tra i principali produttori di vetro per automobili a livello mondiale e coprivano insieme, al momento dell’adozione della decisione impugnata, circa il 76 % della domanda mondiale di vetro destinato al mercato di primo assemblaggio (montaggio del vetro per automobili in fabbrica, al momento dell’assemblaggio del veicolo). [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre un volume significativo di scambi tra gli Stati membri e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte del SEE nel settore del vetro per automobili. I costruttori di automobili negozierebbero i contratti di acquisto per la fornitura di vetro per automobili a livello del SEE.
15
Dalla decisione impugnata risulta peraltro che i fornitori di vetro per automobili sottoposti all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] hanno seguito continuamente le loro rispettive quote di mercato, durante il periodo dell’infrazione, non solo per «conto veicolo», ossia con riferimento al numero delle vendite per modello di veicolo, ma anche globalmente, considerando assieme tutti i conti veicolo.
16
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC (o la AGC/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «club») avrebbero partecipato a riunioni trilaterali, talvolta denominate «riunioni del club». Tali riunioni, organizzate a turno da ciascuna delle predette imprese, avrebbero avuto luogo in alberghi di varie città, in residenze private appartenenti a dipendenti di tali imprese, nonché nei locali dell’associazione professionale Gruppo europeo di produttori di vetro piano (GEPVP) e in quelli dell’Associazione nazionale degli industriali del vetro (Assovetro).
17
Inoltre, tra tali concorrenti sarebbero stati organizzati riunioni o contatti bilaterali, allo scopo di discutere della fornitura di vetro per automobili destinato a modelli in corso di produzione e di prepararne la fornitura per modelli futuri. Questi vari contatti o riunioni avrebbero avuto ad oggetto la valutazione e il monitoraggio delle quote di mercato, la ripartizione delle consegne di vetro per automobili ai costruttori, lo scambio di informazioni sui prezzi e di altre informazioni commercialmente sensibili, nonché il coordinamento delle strategie di detti concorrenti in materia di prezzi e di fornitura ai clienti.
18
Il primo di tali incontri bilaterali, a cui avrebbero partecipato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto luogo il 10 marzo 1998 all’hotel [OSCURATO:PERSONA] presso l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (Francia). La prima riunione trilaterale avrebbe avuto luogo nella primavera del 1998 a Königswinter (Germania), nella residenza privata del responsabile dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA] (AGC) dell’epoca. Tali riunioni sarebbero state precedute, sin dal 1997, da contatti esplorativi tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il cui obiettivo sarebbe consistito nell’armonizzazione tecnica della produzione del vetro oscurato da parte di dette imprese, per quanto riguarda il colore, lo spessore e la trasmissione della luce. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha incluso tali contatti nell’intesa controversa, poiché essi riguardavano essenzialmente una fase avanzata nella catena di produzione del vetro piano, prima della sua trasformazione in vetro per automobili.
19
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] individua quasi 90 riunioni e contatti tra la primavera del 1998 e il mese di marzo 2003. L’ultimo contatto trilaterale, a cui avrebbe partecipato in particolare la ricorrente, avrebbe avuto luogo il 21 gennaio 2003, mentre l’ultimo incontro bilaterale si sarebbe tenuto nel corso della seconda metà di marzo 2003 tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC. I partecipanti avrebbero fatto ricorso ad abbreviazioni o a nomi in codice per identificarsi durante tali riunioni e contatti.
20
Secondo la decisione impugnata, la partecipazione della ricorrente all’intesa è iniziata il 19 novembre 2001. La ricorrente sarebbe stata contattata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] fin dal 2000 allo scopo di farla partecipare all’intesa controversa. I partecipanti iniziali all’intesa, e cioè la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la AGC, avrebbero sfruttato a tal fine la dipendenza della ricorrente nei confronti dei produttori della materia prima, poiché la ricorrente non dispone di capacità di produzione autonoma di vetro piano.
21
Secondo la decisione impugnata, il piano globale dell’intesa è consistito in una ripartizione delle consegne di vetro per automobili tra i partecipanti all’intesa, sia per quanto riguardava i contratti di fornitura esistenti sia per quanto riguardava i nuovi contratti. Tale piano aveva lo scopo di preservare la stabilità delle quote di mercato dei partecipanti stessi. Per raggiungere tale obiettivo, i partecipanti, durante le riunioni e i contatti di cui ai precedenti punti da 16 a 20, avrebbero scambiato tra di loro informazioni sui prezzi nonché altri dati sensibili e coordinato le loro politiche di fissazione dei prezzi e di fornitura ai clienti. In particolare, avrebbe avuto luogo una concertazione in merito alle risposte da dare alle richieste di offerta di prezzi presentate dai costruttori di automobili, in maniera da influenzare la scelta, da parte di questi ultimi, di un fornitore di vetro o persino di più di un fornitore in caso di fornitura multipla. A tal riguardo, i partecipanti avrebbero avuto a disposizione due modi per favorire l’attribuzione di un contratto di fornitura al produttore convenuto, e precisamente non presentare alcuna offerta oppure presentare un’offerta di copertura, e cioè un’offerta di prezzi più elevati di quelli del suddetto produttore. In caso di necessità, sarebbero state decise misure correttive, sotto forma di compensazioni concesse a uno o più partecipanti, al fine di garantire che la situazione globale dell’offerta a livello del SEE rimanesse conforme alla ripartizione convenuta. Allorché delle misure correttive dovevano incidere su contratti di fornitura in corso, il meccanismo utilizzato dai concorrenti per ripristinare l’equilibrio delle quote di mercato sarebbe consistito nell’informare i costruttori di automobili del fatto che un problema tecnico o una penuria di materie prime comprometteva la consegna dei pezzi ordinati e nel consigliare un fornitore sostitutivo.
22
Al fine di mantenere la ripartizione dei contratti convenuta, i partecipanti all’intesa avrebbero concordato, a più riprese, riduzioni di prezzo da concedere ai costruttori di automobili in funzione degli incrementi di produttività realizzati, o addirittura eventuali aumenti dei prezzi applicati a modelli di veicoli il cui livello di produzione fosse inferiore alle previsioni. Essi si sarebbero anche accordati, quando necessario, per limitare la divulgazione di informazioni sui loro costi effettivi di produzione ai costruttori di automobili, al fine di evitare richieste troppo frequenti di riduzione di prezzo da parte di questi ultimi.
23
La concertazione finalizzata alla stabilità delle quote di mercato sarebbe stata resa possibile, in particolare, dalla trasparenza del mercato della fornitura di vetro per automobili. L’evoluzione delle quote di mercato sarebbe stata calcolata sulla base dei costi di produzione e delle previsioni di vendita, tenendo conto dei contratti di fornitura esistenti.
24
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la richiedente il trattamento favorevole ha confermato che, al più tardi dal 1998, rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato, con alcuni concorrenti, ad attività illecite dal punto di vista del diritto della concorrenza. Inoltre, la mancata contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti dovrebbe essere intesa come un’approvazione, da parte di tale impresa, della descrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle riunioni e dei contatti controversi.
25
Infine, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC si sarebbero accordate, nel corso di una riunione tenutasi il 6 dicembre 2001, su un nuovo metodo di calcolo per la ripartizione e la riassegnazione dei contratti di fornitura.
26
È sulla base di tale insieme di indizi che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene la ricorrente, nonché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la Compagnie, la [OSCURATO:PERSONA] e la richiedente il trattamento favorevole, responsabili di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
27
Le intese concluse tra le suddette parti costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], accordi o pratiche concordate ai sensi di tali disposizioni, che hanno falsato la concorrenza nel mercato della fornitura di vetro per automobili. Tale collusione sarebbe unica e continuata poiché i partecipanti all’intesa hanno espresso la loro volontà comune di comportarsi in un determinato modo sul mercato e hanno adottato un piano comune volto a limitare la loro autonomia commerciale individuale ripartendo tra loro le consegne di vetro per automobili destinato alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, nonché falsando i prezzi di tali elementi in vetro al fine di garantire una stabilità globale nel mercato e di mantenervi prezzi artificialmente elevati. La frequenza e il carattere ininterrotto di tali riunioni e contatti, per un periodo di cinque anni, avrebbero fatto sì che tutti i grandi costruttori di autovetture e di veicoli commerciali leggeri nel SEE siano stati coperti dall’intesa.
28
[OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto che non vi fossero indicazioni nel senso che gli accordi e le pratiche concordate tra i fornitori di vetro per automobili abbiano determinato incrementi di efficienza o favorito il progresso tecnico o economico nel settore del vetro per automobili, in modo tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE.
29
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente vi avesse partecipato dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003. Dal canto loro, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la Compagnie vi avrebbero preso parte dal 10 marzo 1998 all’11 marzo 2003. La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata estesa dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002.
30
Per quanto concerne il calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto determinato il valore delle vendite di vetro per automobili realizzate da ciascuna impresa partecipante nell’ambito del SEE, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. A tal fine, essa ha operato una distinzione tra diversi periodi. Per il periodo iniziato nel marzo 1998 e conclusosi il 30 giugno 2000, indicato come periodo di «espansione», la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di disporre di prove dell’infrazione soltanto relativamente a una parte dei costruttori di automobili europei. Per quanto riguarda tale periodo, essa ha pertanto considerato esclusivamente le vendite di vetro per automobili ai costruttori rispetto ai quali disponeva di prove dirette del fatto che fossero stati oggetto dell’intesa. Per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2000 e il 3 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che i costruttori che sono stati oggetto dell’intesa hanno rappresentato almeno il 90 % delle vendite all’interno del SEE. Essa ha pertanto concluso che, con riferimento a tale periodo, occorreva prendere in considerazione la totalità delle vendite di vetro per automobili realizzate nell’ambito del SEE dai destinatari della decisione. Infine, al termine del periodo di infrazione, e cioè tra il 3 settembre 2002 e il mese di marzo 2003, le attività del club avrebbero rallentato a seguito della partenza della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di considerare, rispetto a tale periodo, soltanto le vendite ai costruttori di automobili in relazione ai quali disponeva di prove dirette dell’intesa. È stata in seguito determinata una media annua ponderata di tali importi delle vendite per ciascun fornitore di vetro per automobili interessato, dividendo i valori delle vendite di cui sopra per il numero dei mesi di partecipazione all’infrazione e moltiplicando il risultato di tale divisione per dodici.
31
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che l’infrazione in questione, consistendo in una ripartizione della clientela, doveva ritenersi tra le più gravi restrizioni della concorrenza. Tenuto conto della natura dell’infrazione, della sua portata geografica e della quota di mercato cumulata delle imprese che vi hanno partecipato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, una percentuale del 16 % del valore delle vendite di ciascuna impresa coinvolta, moltiplicata per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. L’importo di base delle ammende è stato inoltre maggiorato di un «diritto di ingresso» pari al 16 % del valore delle vendite, a fini di dissuasione.
32
L’11 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2009) 863 definitivo, che rettifica la decisione impugnata su un numero limitato di punti.
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
34
A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla seconda sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
35
All’udienza del 12 novembre 2013 le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale.
36
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte che la riguarda;
—
annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte che la riguarda;
—
in subordine, ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
38
La ricorrente deduce diversi motivi, il primo dei quali verte sull’errore che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso nel considerare che essa ha partecipato all’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata. Occorre nella fattispecie esaminare tale motivo.
Argomenti delle parti
39
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, mediante una serie di indizi precisi e concordanti, che essa ha inteso contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dai partecipanti all’intesa controversa, e che essa era a conoscenza dei comportamenti programmati o messi in atto da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.
40
Oltre al fatto che l’infrazione sarebbe iniziata più di quattro anni prima dei primi contatti contestati alla ricorrente, intrattenuti con la AGC/[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che la ricorrente non ha partecipato e non è stata rappresentata ad alcuna delle numerose riunioni bilaterali o trilaterali del club. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la ricorrente sapeva che il proprio comportamento si inseriva nel piano globale concepito in precedenza dagli altri partecipanti.
41
A tal riguardo, la ricorrente ricorda che, all’inizio del 2001, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la AGC hanno contemporaneamente aumentato in misura significativa i prezzi che le chiedevano per la fornitura del vetro piano, che è la materia prima a partire dalla quale essa produce il vetro per automobili. Secondo la ricorrente, questa semplice circostanza non le consentiva tuttavia né di comprendere che tali imprese avessero concluso accordi dettagliati e organizzati riguardanti, da un lato, la ripartizione di contratti, i prezzi da offrire e gli sconti da concedere e, dall’altro, l’elaborazione e l’applicazione di meccanismi di controllo e compensazione, per di più rispetto a tutti i costruttori di automobili, né di sapere che i tre produttori principali organizzavano con frequenza molto regolare riunioni riguardanti tali accordi. I documenti rinvenuti presso la ricorrente consentirebbero tutt’al più di dimostrare che essa era a conoscenza del fatto che altre imprese, come la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC, intrattenevano determinati contatti inappropriati rispetto al diritto della concorrenza.
42
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata erroneamente, al fine di dimostrare la partecipazione della ricorrente all’intesa, in particolare sui riferimenti che la riguardano presenti nelle note redatte da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della AGC. Tali riferimenti si spiegherebbero infatti con la circostanza che questi tre produttori principali rifornivano la ricorrente di vetro piano e avevano quindi una buona conoscenza delle sue capacità produttive, ma anche che essi disponevano di informazioni sui costruttori di automobili a cui fornivano il vetro, come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
43
Nessuno degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata o nel corso del procedimento giurisdizionale, sarebbe in grado di inficiare tali critiche. Ciò varrebbe, in particolare, per il resoconto manoscritto di una conversazione telefonica tra un responsabile delle vendite della ricorrente e un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2002. Infatti, né tale documento, né certi contatti telefonici con la AGC consentirebbero di dimostrare che la ricorrente ha concluso un accordo con altre imprese produttrici di vetro per automobili riguardante la ripartizione dei contratti di fornitura di diversi elementi in vetro destinati alla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la AGC avevano deciso che tale contratto sarebbe stato oggetto di una ripartizione di forniture identica a quella messa in atto per il modello precedente di detta automobile, includendo pertanto la fornitura di elementi in vetro da parte della ricorrente. L’attribuzione alla ricorrente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un contratto di fornitura per certi elementi in vetro destinati alla nuova [OSCURATO:PERSONA] si spiegherebbe soltanto con l’eccellente qualità del vetro che essa aveva fornito per il modello precedente, a un prezzo competitivo. Tale decisione sarebbe quindi estranea a un eventuale accordo di ripartizione del mercato, a cui la ricorrente abbia preso parte. Inoltre, detto resoconto indicherebbe che la ricorrente non ha partecipato ad alcun accordo per quanto riguarda il contratto relativo alla nuova [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne, infine, il contratto relativo alla [OSCURATO:PERSONA] (veicolo prodotto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]), dal predetto resoconto risulterebbe soltanto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha reagito negativamente al tentativo della ricorrente di ottenere tale contratto. Tuttavia, questa intimidazione non dimostrerebbe affatto che la ricorrente faceva parte di un eventuale accordo relativo a detto contratto.
44
Per quanto riguarda i contatti che essa ha avuto con la AGC a proposito dei costruttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel novembre e nel dicembre 2001, la ricorrente, pur ammettendone il carattere improprio, sostiene che essi non hanno dato luogo alla conclusione di alcun accordo illecito. La ricorrente aggiunge che, in ogni caso, tali contatti non avevano alcun rapporto con l’intesa oggetto della decisione impugnata. Essa sottolinea, inoltre, di essere stata presentata dalla AGC, nelle dichiarazioni rese da quest’ultima nell’ambito del programma di clemenza, come terza parte rispetto all’intesa tra i tre produttori principali di vetro per automobili.
45
Infine, la ricorrente conclude che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare nella fattispecie la giurisprudenza che esige che un’impresa che partecipi a riunioni nel corso delle quali sono conclusi accordi segreti anticoncorrenziali prenda pubblicamente le distanze dal contenuto di tali riunioni per potersi sottrarre alla responsabilità derivante dagli accordi in questione. La ricorrente sostiene infatti che, non avendo partecipato ad alcuna delle riunioni del club, non era al corrente dell’esistenza degli accordi sistematici e dettagliati vertenti sull’intero mercato del vetro per automobili nel SEE, conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla AGC, il che escluderebbe l’applicazione di tale giurisprudenza.
46
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. A suo avviso, la ricorrente era a conoscenza del quadro generale in cui si inserivano i propri contatti bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC, nonché dell’obiettivo di coordinamento nel mercato che perseguivano i partecipanti all’intesa.
47
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la ricorrente ha avuto diversi contatti tali da dimostrare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata. Questi contatti avrebbero avuto luogo alla fine del 2001 (con la AGC), nel maggio del 2002 (con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) e durante il primo trimestre del 2003 (con la AGC).
48
Per quanto riguarda il 2001, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che dalle note esplicative redatte dall’ex direttore del dipartimento «Produzione» della ricorrente risulta che un agente di quest’ultima, il sig. D., ha avuto colloqui con la AGC in merito all’attribuzione di contratti per la fornitura di elementi in vetro alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali note dimostrano che la ricorrente ha accettato di non fare concorrenza alla AGC per l’attribuzione di contratti per forniture alla [OSCURATO:PERSONA], ma ha preteso, quale contropartita, che la AGC aumentasse i propri prezzi nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA].
49
Per quanto concerne poi il 2002, la [OSCURATO:PERSONA] produce il resoconto di una conversazione telefonica del 29 maggio 2002 tra il sig. K. H., responsabile delle vendite della ricorrente, e alcuni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], da cui si evincerebbe che la ricorrente era informata dell’intesa tra i tre produttori principali.
50
Per quanto riguarda infine il 2003, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle note esplicative di un dipendente della AGC, da cui risulterebbe che tale impresa e la ricorrente si sono contattate per discutere del contratto di fornitura dei vetri laterali destinati al nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA].
51
Questi vari indizi sarebbero sufficienti per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’intesa, specialmente in un contesto in cui risulta spesso necessario ricostruire alcuni dettagli mediante deduzioni. Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto soltanto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non sarebbe rilevante per dimostrare la sua partecipazione a un’infrazione. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto, nella fattispecie, la ricorrente è un operatore di importanza secondaria nel mercato di cui trattasi e, pertanto, non era necessario coordinare espressamente con tale impresa tutte le attribuzioni di contratti nell’ambito dell’intesa.
52
Al contrario, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non avrebbe potuto, in assenza dell’intesa, concludere un accordo con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di vetro per automobili alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la ricorrente, nel concludere tale accordo nonché quello con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], poteva quanto meno ragionevolmente supporre che tali accordi facessero parte di un piano globale più ampio, consistente nel ripartire la fornitura di vetro per automobili e nel mantenere la stabilità delle quote di mercato delle imprese partecipanti. A tal riguardo, le circostanze in cui la ricorrente ha preso la decisione di partecipare all’infrazione sarebbero irrilevanti.
53
La presente causa si distinguerebbe peraltro da quella che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-28/99, Racc. pag. II-1845
), e che era caratterizzata dal fatto che l’intesa presentava una struttura complessa, con livelli nazionali e un livello europeo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, sebbene da una delle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole risulti certamente che quest’ultima ha indicato la ricorrente come terza parte rispetto all’intesa, tale dichiarazione è stata espressa in merito a un’attribuzione di contratto ben precisa, e quindi non vi si può ravvisare la prova del fatto che la ricorrente fosse totalmente estranea all’intesa.
54
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, come ha rilevato al considerando 89 della decisione impugnata, sin da prima della data a partire dalla quale è stata stabilita la partecipazione della ricorrente all’intesa, i tre produttori principali di vetro per automobili avevano previsto l’attribuzione a quest’ultima di contratti di fornitura di elementi in vetro e, pertanto, previsto un ruolo per essa nella realizzazione del piano globale dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato questo punto menzionando, da una parte, una riunione tra dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della AGC, che si sarebbe tenuta il 27 ottobre 2000 in un hotel dell’aeroporto di Bruxelles (Belgio), in merito in particolare alla ripartizione della fornitura di elementi in vetro destinati al veicolo [OSCURATO:PERSONA] A6 e, dall’altra, una riunione tra dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della AGC/[OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe tenuta il 9 novembre 2000 in un hotel dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, in merito segnatamente all’attribuzione del contratto di fornitura dei vetri laterali destinati alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, in udienza, che tali riferimenti alla ricorrente, benché anteriori alla data a partire dalla quale è stata stabilita la sua partecipazione all’infrazione, confermano che essa conosceva o doveva necessariamente conoscere l’esistenza dell’intesa globale tra i tre produttori principali di vetro per automobili.
Giudizio del Tribunale
Sulla fondatezza dell’argomentazione della ricorrente
– Osservazioni preliminari e richiamo dei principi
55
Dalla decisione impugnata risulta che l’intesa controversa è consistita in una ripartizione concordata di contratti relativi alla fornitura di vetro per automobili alla quasi totalità dei costruttori di automobili nel SEE, mediante il coordinamento delle politiche di prezzo e di sconto nonché delle strategie di fornitura ai clienti. Secondo tale decisione, l’obiettivo di tale intesa, che è durata dal marzo 1998 al marzo 2003, era quello di garantire la stabilità globale delle quote di mercato dei vari partecipanti. Tra questi ultimi venivano organizzate regolarmente riunioni non soltanto per discutere dell’attribuzione dei contratti di fornitura futuri, ma anche per assicurare il seguito delle decisioni adottate durante le riunioni e i contatti precedenti. Venivano adottate misure correttive, sotto forma di compensazioni reciproche, quando le ripartizioni concordate in precedenza non erano sufficienti a garantire la stabilità delle quote di mercato dei partecipanti. Questi vari contatti collusivi, essendo motivati in particolare da tale obiettivo economico comune, hanno costituito, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’infrazione unica e continuata all’articolo 81, paragrafo 1, CE.
56
La ricorrente, che è un operatore di dimensioni nettamente più ridotte rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla AGC nel mercato del vetro per automobili, contesta, in via principale, la propria partecipazione a tale infrazione unica e continuata. Se, da un lato, essa ammette sicuramente di aver avuto certi contatti inappropriati con alcuni concorrenti, la stessa sostiene essenzialmente, dall’altro, di non aver partecipato ad alcuna delle riunioni del club costituito da detti produttori, nel corso delle quali abbia potuto essere informata del piano globale dell’intesa nonché dei suoi elementi costitutivi.
57
A tal riguardo, occorre ricordare che, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA]199/92 P, Racc. pag. I-4287
, punti 149 e 150, e Montecatini/[OSCURATO:PERSONA],
C-235/92 P, Racc. pag. I-4539
, punti 175 e 176; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 70).
58
Ne consegue, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] deve produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione all’articolo 81 CE (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
C-185/95 P, Racc. pag. I-8417
, punto 58, e dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-49/92 P, Racc. pag. I-4125
, punto 86) e, dall’altra, che l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione che accerta una tale infrazione (v. sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Kaimer e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑379/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). In quest’ambito, spetta in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] produrre tutti gli elementi che portino a concludere nel senso della partecipazione di un’impresa a una simile infrazione e della sua responsabilità per i diversi elementi che essa comporta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86). Ne consegue che la partecipazione di un’impresa a un’intesa non può essere dedotta da una speculazione basata su elementi imprecisi (v., in tal senso, sentenza Kaimer e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti da 69 a 71).
59
Peraltro, di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Di conseguenza, anche se la [OSCURATO:PERSONA] scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123
, punti da 55 a 57, e del 25 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-403/04 P e C-405/04 P, Racc. pag. I-729
, punto 51). Tali constatazioni si applicano anche, per analogia, alla prova della partecipazione di un’impresa a un’infrazione al diritto della concorrenza.
60
Va rilevato inoltre che gli accordi e le pratiche concordate di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste. Di conseguenza, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra, punti 79 e 80, e sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012, UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], T‑53/06, punto 53).
61
Pertanto, un’impresa che ha preso parte ad un’infrazione unica e complessa attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e che miravano a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti tenuti da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra, punto 83, e UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 60 supra, punto 52).
62
Tuttavia, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata non significa necessariamente che un’impresa che ha preso parte a una qualsiasi delle sue manifestazioni possa essere ritenuta responsabile di tale infrazione nel suo complesso. Occorre inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che detta impresa conoscesse le attività anticoncorrenziali a livello europeo delle altre imprese o potesse ragionevolmente prevederle. La semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, occorre ricordare che l’articolo 81, paragrafo 1, CE si applica solo se tra le parti interessate sussiste una comune volontà (v. sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-18/05, Racc. pag. II-1769
, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
63
Pertanto, è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa globale che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa globale (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, punto 45; del 16 novembre 2011, Low & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑59/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 61, e del 30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-208/06, Racc. pag. II-7953
, punto 144). In altre parole, occorre provare che detta impresa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra, punti 83, 87 e 203; sentenze della Corte del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/11 P, punto 42, e dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑444/11 P, punto 50).
64
L’impresa in questione deve pertanto conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa nel suo complesso (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag. II-5169
, punti 191 e 193, e del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-385/06, Racc. pag. II-1223
, punti da 111 a 119).
65
Quando ciò avviene, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato può essere tenuto in considerazione soltanto nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra, punto 90; sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA],
T-295/94, Racc. pag. II-813
, punto 121).
66
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che la ricorrente non aveva partecipato ad alcuna delle riunioni vere e proprie dei rappresentanti del club, sia prima che durante il periodo a cui la [OSCURATO:PERSONA] riferisce la partecipazione della ricorrente all’intesa controversa.
67
Ne consegue che, in conformità ai principi enunciati supra ai punti da 60 a 64, al fine di accertare la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare non solo la natura anticoncorrenziale dei contatti tra la ricorrente, da una parte, e la AGC/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’altra, tra novembre 2001 e marzo 2003, ma altresì che la ricorrente fosse a conoscenza o dovesse ragionevolmente essere a conoscenza, da una parte, del fatto che tali contatti miravano a contribuire alla realizzazione del piano globale dell’intesa e, dall’altra, della portata generale e delle caratteristiche fondamentali di quest’ultima, come richiamate supra al punto 55.
– Sulla natura anticoncorrenziale dei contatti tra la ricorrente e alcuni dei suoi concorrenti
68
Secondo la decisione impugnata, da diversi documenti e indizi si evince che la ricorrente ha partecipato, con il proprio comportamento, alla realizzazione dell’obiettivo globale dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che la ricorrente ha avuto contatti tali da dimostrare la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata, alla fine del 2001 (con la AGC/[OSCURATO:PERSONA]), nel maggio 2002 (con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) e nel corso del primo trimestre del 2003 (con la AGC/[OSCURATO:PERSONA]).
69
Per quanto riguarda il 2001, dalle note esplicative redatte dall’ex direttore del dipartimento «Produzione» della ricorrente risulterebbe che un agente di quest’ultima, il sig. D., ha avuto colloqui con un dipendente della AGC/[OSCURATO:PERSONA] in merito all’attribuzione di contratti relativi alla fornitura di vetro per automobili alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali note dimostrano che la ricorrente ha accettato di non fare concorrenza alla AGC/[OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione di contratti relativi a forniture alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente avrebbe preteso, quale contropartita, che la AGC/[OSCURATO:PERSONA] aumentasse i propri prezzi nei confronti del costruttore di veicoli commerciali [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il 2002, la [OSCURATO:PERSONA] produce il resoconto di una telefonata effettuata il 22 maggio 2002 da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al sig. K. H., all’epoca direttore delle vendite della ricorrente, da cui si evincerebbe che quest’ultima fosse al corrente dell’intesa tra i tre produttori principali. Per quanto riguarda infine il 2003, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulle note redatte da un dipendente della AGC, che tenderebbero a dimostrare che quest’ultima impresa e la ricorrente si sono contattate per discutere del contratto di fornitura dei vetri laterali destinati al nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA]. La partecipazione della ricorrente all’intesa globale sarebbe attestata inoltre da dichiarazioni orali della richiedente il trattamento favorevole.
70
A tal riguardo, va rilevato innanzitutto che, se è certamente vero che il documento citato alla nota a piè di pagina n. 249 della decisione impugnata, recante il numero di riferimento PDR12, allegato al controricorso, contiene un riferimento alla ricorrente nonché a diversi suoi concorrenti per quanto riguarda la fornitura di vetri per sportelli destinati alla [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che tale documento è datato 29 luglio 1999. Detto documento è quindi anteriore di più di due anni alla data a partire dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito la partecipazione della ricorrente all’intesa controversa, vale a dire il 19 novembre 2001. Ne consegue che, anche ammettendo che tale documento rifletta un contatto anticoncorrenziale a cui la ricorrente ha preso parte, ma che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ritenuto di imputarle, esso non sarebbe idoneo a dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata, tra il 19 novembre 2001 e l’11 marzo 2003.
71
Inoltre, sebbene diversi passaggi delle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole del 25 febbraio e del 14 marzo 2005 menzionino alcuni contatti tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente nel corso del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto, nella decisione impugnata, che questi ultimi consentissero di dimostrare la partecipazione della ricorrente al piano globale dell’intesa tra i membri del club. Dalla decisione impugnata risulta quindi che, benché la situazione della ricorrente sia stata esaminata dai membri del club prima del novembre 2001, in quanto questi ultimi avevano tentato di integrarla alle discussioni approfittando del fatto che la ricorrente, contrariamente ad essi, non disponeva di capacità proprie di produzione di vetro piano, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata soltanto a partire dal 19 novembre 2001, data in cui hanno avuto luogo alcuni contatti tra la ricorrente e la AGC/[OSCURATO:PERSONA].
72
Peraltro, dalle note redatte tra il 19 novembre 2001 e il 12 dicembre 2001 dal sig. H., all’epoca direttore del dipartimento «Produzione» della ricorrente, risulta che quest’ultima, mediante il proprio agente per l’Italia, sig. D., ha avuto alcuni contatti collusivi con la AGC/[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, senza che da tali note possa dedursi l’esistenza di un accordo illecito ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, le stesse suggeriscono quanto meno che il sig. D. e il sig. M., all’epoca direttore della [OSCURATO:PERSONA], hanno intrattenuto discussioni di natura anticoncorrenziale nel corso di tale periodo, in merito ai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha peraltro riconosciuto il carattere inappropriato delle azioni compiute dal proprio agente in tale ambito.
73
[OSCURATO:PERSONA] produce inoltre il resoconto di una telefonata effettuata il 22 maggio 2002 dai sigg. D. W. e V. G., all’epoca responsabili dei clienti principali presso la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], al sig. K. H., all’epoca direttore delle vendite della ricorrente. Tale resoconto di una pagina è stato sequestrato nei locali della ricorrente.
74
Da detto resoconto risulta che i sigg. D. W. e V. G. hanno comunicato al sig. K. H. che la [OSCURATO:PERSONA] aveva informato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto un’«offerta estremamente buona» da un «fornitore di dimensioni più piccole» riguardo a elementi in vetro destinati alla [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto sapere alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima avrebbe potuto mantenere tale fornitura soltanto se avesse presentato nuove offerte e proposto nuovi prezzi. Inoltre, secondo i termini di detto resoconto, i responsabili dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno menzionato l’esistenza di un «accordo chiaro sul vetro» con la ricorrente, in base al quale nessuna delle parti di tale accordo avrebbe proposto «prezzi assurdi, e certamente non per i progetti acquisiti dall’altra». I responsabili dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbero aggiunto che ritenevano che la ricorrente, con il suo comportamento, avesse «commesso una violazione (...) senza concertazione». A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe insistito sulla cooperazione esistente tra i tre produttori principali di vetro per automobili riguardo ai modelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A3, [OSCURATO:PERSONA] A6 e [OSCURATO:PERSONA]. Da detto resoconto si evince inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato lo svolgimento di una riunione ad Aquisgrana (Germania) per discutere «della [OSCURATO:PERSONA] nonché dei progetti successivi», formula che il sig. K. H. ha interpretato come riferita alla [OSCURATO:PERSONA]. Il resoconto si conclude, infine, con la seguente osservazione: «Non conservare questo documento; non deve restare alcuna traccia della conversazione».
75
Secondo la ricorrente, tale resoconto consente soltanto di dimostrare il disappunto espresso dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riguardo ai prezzi competitivi da essa praticati nell’ambito della fornitura di vetro alla [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento a quello destinato alla [OSCURATO:PERSONA].
76
Tuttavia, tale interpretazione non può essere accolta. Infatti, dal testo di detto resoconto si può dedurre che la manifestazione del disappunto dei responsabili dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente trovava origine nella violazione, da parte di quest’ultima, di un accordo concluso con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riguardo alla fornitura di vetro per automobili destinato alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo mira ad impedire, a restringere o a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte del 2 ottobre 2003, Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA],
C-198/99 P, Racc. pag. I-11111
, punto 60, e del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-105/04 P, Racc. pag. I-8725
, punto 136). Pertanto, la circostanza che un’impresa che partecipa ad un accordo per la ripartizione del mercato non rispetti successivamente i prezzi e le quote convenute non è atta a discolparla (sentenza della Corte dell’11 luglio 1989, Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA],
246/86, Racc. pag. 2117
; sentenza del Tribunale del 6 aprile 1995, Trefileurope/[OSCURATO:PERSONA],
T-141/89, Racc. pag. II-791
, punto 60; v., in tal senso, sentenza del Tribunale Trefilunion/[OSCURATO:PERSONA],
T-148/89, Racc. pag. II-1063
, punto 79).
77
[OSCURATO:PERSONA] menziona inoltre alcune note redatte nei mesi di gennaio e marzo 2003 dal sig. G., all’epoca direttore commerciale presso la AGC/[OSCURATO:PERSONA], al fine di illustrare i contatti intercorsi tra la ricorrente e alcuni rappresentanti della AGC/[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riguardo al nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA]. Tali note contengono in particolare un insieme di dati sui diversi elementi in vetro della nuova [OSCURATO:PERSONA], segnatamente i prezzi. Esse menzionano a più riprese una «compensazione» tra produttori di vetro per automobili e sembrano indicare che la ricorrente produrrebbe 10000 elementi in vetro stratificato all’anno.
78
Come ammette la stessa ricorrente, essa ha contattato più volte la AGC/[OSCURATO:PERSONA] per telefono, all’inizio del 2003, al fine di discutere della fornitura degli elementi in vetro della nuova [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene tuttavia di non aver affatto ottenuto la garanzia di poter contare su tale contratto, e che l’ordinazione relativa agli elementi in vetro che le ha inoltrato alla fine la [OSCURATO:PERSONA] poteva spiegarsi con il carattere competitivo della sua offerta nonché con l’«eccellente qualità del prodotto che [essa] aveva fornito per il precedente modello di [OSCURATO:PERSONA] a un prezzo estremamente competitivo». La ricorrente sostiene inoltre che i tre produttori principali di vetro per automobili avevano deciso, sin dal 2001, di ripartire le forniture destinate al nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente nello stesso modo in cui era avvenuto per il modello precedente, e ciò indipendentemente dalla sua volontà.
79
Tuttavia, tali spiegazioni non possono essere accolte. Certamente, le note del sig. G., prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA], non provengono dalla stessa ricorrente. Va comunque sottolineato che quest’ultima, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha riconosciuto il carattere inappropriato dei contatti che ha avuto con la AGC all’inizio del 2003. Inoltre, diversi passaggi delle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole corroborano il fatto che, in occasione di contatti telefonici con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] nel 2003, la ricorrente ha chiesto l’attribuzione di un contratto di fornitura di vetri laterali destinati alla nuova [OSCURATO:PERSONA], al fine di conservare la fornitura che aveva ottenuto per il modello precedente di tale automobile. Secondo le medesime dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC/[OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato il loro consenso affinché la ricorrente continuasse a fornire i vetri laterali della nuova [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, dal resoconto della conversazione telefonica del 22 maggio 2002 tra il sig. K. H., da una parte, e i sigg. D. W. e V. G., dall’altra, menzionato supra ai punti da 73 a 76, risulta che la ricorrente conosceva, a partire da quel momento, l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di discutere della ripartizione delle forniture di vetro destinato alla nuova [OSCURATO:PERSONA].
80
Occorre pertanto considerare accertato che, all’inizio del 2003, la ricorrente ha avuto contatti collusivi con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] in merito alla fornitura dei vetri laterali destinati al nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che i tre produttori principali di vetro per automobili abbiano deciso, sin dal 2001, senza consultare la ricorrente, che la fornitura di elementi in vetro destinati a tale nuovo modello sarebbe stata ripartita nello stesso modo in cui lo era stata per il modello precedente tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente è irrilevante a tal riguardo. Infatti, anche a supporre dimostrata detta circostanza, dal fascicolo risulta che l’uscita del nuovo modello di [OSCURATO:PERSONA] ha dato luogo a discussioni collusive specifiche che hanno implicato questa volta la ricorrente.
81
Dal ragionamento appena esposto risulta pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha errato nel constatare che la ricorrente aveva avuto alcuni contatti bilaterali di natura anticoncorrenziale con la AGC/[OSCURATO:PERSONA], da una parte, e con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’altra, tra il novembre 2001 e il marzo 2003.
– Sulla partecipazione della ricorrente all’intesa globale sul mercato del vetro per automobili tra i membri del club
82
Conformemente ai principi richiamati supra ai punti da 60 a 64, la constatazione dell’esistenza di alcuni contatti bilaterali di natura anticoncorrenziale tra la ricorrente e la AGC/[OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’altra, tra il novembre 2001 e il marzo 2003, non è sufficiente, tuttavia, per concludere nel senso della sua partecipazione all’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata. Poiché è pacifico che la ricorrente non ha partecipato ad alcuna delle riunioni del club vere e proprie, occorre infatti verificare, da una parte, se essa sapesse o dovesse necessariamente sapere che la collusione a cui ha partecipato era compresa nel piano globale di detta infrazione unica e continuata, come è stato ricordato supra al punto 55, e, dall’altra, se essa conoscesse o dovesse necessariamente conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa globale.
83
Il Tribunale deve pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso errori nel concludere che la ricorrente sapeva, o doveva necessariamente sapere, che i contatti collusivi esaminati supra ai punti da 68 a 81 facevano parte di un’intesa riguardante l’intero mercato della fornitura di vetro per automobili nel SEE, mediante il coordinamento delle politiche di prezzo e di sconto nonché delle strategie di fornitura alla clientela al fine di mantenere la stabilità globale delle quote delle parti in tale mercato, e accompagnata da un monitoraggio regolare delle quote di mercato nonché da un meccanismo di correzione (v., per analogia, sentenza Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punti da 118 a 122).
84
A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, nella lettera di denuncia dell’intesa controversa inviata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato tedesco agente per conto di un cliente anonimo (v. supra, punto 4), la ricorrente non è stata presentata come un’impresa partecipante all’intesa.
85
In secondo luogo, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], ai considerando 113 e 114 della decisione impugnata, menziona due importanti riunioni del club tenutesi il 6 dicembre 2001 e il 10 luglio 2002, nel corso delle quali tali imprese hanno proceduto a una valutazione globale del funzionamento dell’intesa controversa e degli adattamenti necessari per proseguire efficacemente la loro collusione sulle quote di mercato. In occasione di tali riunioni, sono state elaborate tabelle contenenti alcune previsioni o obiettivi di quote di mercato per ciascuna di queste tre imprese.
86
Orbene, da una parte, è pacifico che la ricorrente non ha partecipato ad alcuna di queste due riunioni, benché le stesse abbiano avuto luogo nel periodo al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha riferito la sua partecipazione all’infrazione. D’altra parte, la ricorrente non è menzionata nelle tabelle di previsione delle quote di mercato preparate dai tre produttori principali di vetro per automobili in occasione di dette riunioni.
87
In terzo luogo, le note manoscritte esaminate supra ai punti da 72 a 80 non consentono di concludere che la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente comprendere che, nell’intrattenere determinati scambi bilaterali di natura anticoncorrenziale con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2001, nel 2002 e all’inizio del 2003, essa si inseriva in un’intesa globale volta a garantire la stabilità delle quote di mercato dei partecipanti all’intesa stessa nell’intero SEE.
88
È certo che diversi passaggi delle note redatte da un dipendente della ricorrente nel novembre e nel dicembre 2001 forniscono indizi che tendono a dimostrare che la ricorrente sapeva dell’esistenza di concertazioni tra i tre produttori principali di vetro per automobili, che andavano oltre il mercato italiano. [OSCURATO:PERSONA], nella nota del 19 novembre 2001 si può leggere che «il sig. [M.] è favorevole a una concertazione [OSCURATO:PERSONA]‑Soliver, così come hanno concertazioni con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (...)» e, nella nota del 30 novembre 2001, che «il sig. [M. vuole] certamente discutere, per una tale riunione, del vetro per automobili per tutti i paesi e non solo per l’Italia». Dalla nota del 30 novembre 2001 si evince inoltre che la ricorrente era consapevole del fatto che il sig. M. cercava verosimilmente di estendere la discussione all’Europa, benché questa stessa nota mostri che la ricorrente ha dato istruzioni al sig. D. di «discutere solo del mercato italiano» durante l’incontro previsto con quest’ultimo il 4 dicembre 2001. Inoltre, dalla nota del 12 dicembre 2001 risulta che, sebbene detto incontro abbia avuto effettivamente luogo, il sig. D. è stato tuttavia «molto impreciso» riguardo ad esso e che, in tale occasione, è stato «escluso un incontro [tra il sig. S. B., all’epoca direttore della ricorrente, e il sig. M., direttore della [OSCURATO:PERSONA]]». Nella medesima nota, il sig. H. riferisce inoltre della propria «impressione [che il sig.] D. ha discusso con il sig. [M.] di altri problemi che non avevano niente a che vedere con [la ricorrente]».
89
È anche vero che il resoconto della conversazione telefonica del 29 maggio 2002 menziona una «cooperazione» tra i tre produttori principali di vetro per automobili in relazione a quattro modelli di autoveicoli, appartenenti a due gruppi del settore automobilistico, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] A3 e A6 nonché per la [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto della natura di tali contatti, nonché del contesto in cui sono intervenuti, la ricorrente poteva ragionevolmente supporre che dette concertazioni o cooperazioni presentassero un carattere anticoncorrenziale. La ricorrente ha peraltro ammesso, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che i notevoli aumenti dei prezzi del vetro piano, a cui aveva dovuto far fronte, in particolare all’inizio del 2001, le avevano fatto supporre l’esistenza di contatti collusivi tra i suddetti tre produttori principali di vetro per automobili.
90
Tuttavia, questi elementi non sono sufficienti a dimostrare che la ricorrente conosceva o doveva necessariamente conoscere l’obiettivo generale di stabilizzazione del mercato del vetro per automobili perseguito dai membri del club, mediante un insieme di pratiche collusive rivolte alla quasi totalità dei costruttori di automobili. Pertanto, i riferimenti a «concertazioni» o a una «cooperazione» non forniscono alcuna indicazione sulla natura e sulla portata dell’intesa tra i tre produttori principali di vetro per automobili. Parimenti, dal riferimento a una cooperazione relativa a quattro modelli di autovetture, appartenenti a due soli gruppi del settore automobilistico, non si può dedurre che la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente comprendere la portata globale dell’intesa, in quanto volta a una stabilizzazione dell’intero mercato, poiché un siffatto riferimento avrebbe potuto essere compreso come riguardante pratiche anticoncorrenziali circoscritte, relative all’attribuzione di determinati contratti di fornitura, senza per ciò implicare un obiettivo generale di mantenimento delle quote di mercato dei partecipanti.
91
Per questi motivi, i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono neanche di dimostrare che la ricorrente conosceva, o doveva necessariamente conoscere, le modalità essenziali di funzionamento dell’intesa controversa, vale a dire, in primo luogo, il coordinamento delle politiche di prezzo e di sconto nonché delle strategie di fornitura ai costruttori di automobili, in secondo luogo, il fatto che fossero organizzate regolarmente riunioni bilaterali e trilaterali tra i membri del club al fine di esaminare l’andamento delle quote di mercato nonché la realizzazione concreta delle collusioni, decise in occasione delle riunioni precedenti, relative all’attribuzione di contratti di fornitura determinati e, in terzo luogo, il fatto che, quando l’attribuzione di un contratto di fornitura non si svolgeva come previsto, venivano adottate misure correttive sotto forma di compensazioni su determinati contratti di fornitura, al fine di garantire che la situazione globale dell’offerta a livello del SEE fosse conforme alla ripartizione concordata.
92
Quanto alle note redatte nel 2003 da un dipendente della AGC/[OSCURATO:PERSONA], esse non inficiano queste conclusioni in quanto, da una parte, le stesse costituiscono note interne alla AGC/[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra e in ogni caso, non contengono elementi idonei a dimostrare che la ricorrente conosceva, o doveva necessariamente conoscere, la portata generale e gli elementi fondamentali dell’intesa controversa come sopra descritti.
93
In quarto luogo, la richiedente il trattamento favorevole ha commentato, in una dichiarazione resa alla [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2005, alcune note redatte dal sig. B., ex direttore delle vendite della AGC/[OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di tale dichiarazione, la richiedente il trattamento favorevole ha presentato la ricorrente come una terza parte rispetto all’intesa tra i membri del club. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], detta descrizione non è stata fatta con riferimento a un’attribuzione di contratto ben precisa, ma in relazione alla ripartizione delle quote di mercato dei suddetti membri riguardo al costruttore [OSCURATO:PERSONA], per come risulta negli appunti presi dal sig. B. durante una riunione del club tenutasi il 30 aprile 2002. Pertanto, tale descrizione non solo riguardava un periodo nel corso del quale la partecipazione della ricorrente all’infrazione è stata stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA], ma, per di più, concerneva uno dei costruttori rispetto ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato l’esistenza di contatti collusori tra la ricorrente e la AGC/[OSCURATO:PERSONA], sulla base delle note scritte a mano da un dipendente della ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2001, vale a dire alcuni mesi prima della riunione del 30 aprile 2002.
94
La richiedente il trattamento favorevole ha aggiunto, nel medesimo passaggio delle proprie dichiarazioni, che quando un contratto veniva ottenuto da un concorrente di uno dei membri del club, e a tal riguardo la richiedente il trattamento favorevole menziona la ricorrente, una tale attribuzione di un contratto di fornitura non dava luogo a compensazione. Detto documento presente nel fascicolo tende pertanto a indicare che, in un periodo a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pur riferito la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata, l’attribuzione alla ricorrente di un contratto di fornitura da parte di un costruttore di automobili non comportava l’attuazione di un meccanismo di compensazione tra i membri del club. Orbene, come è stato ricordato supra in particolare ai punti 21 e 55, tale meccanismo rivestiva un ruolo essenziale nel funzionamento dell’intesa controversa, in quanto contribuiva alla realizzazione dell’obiettivo di stabilizzazione globale delle quote di mercato delle imprese partecipanti, nonostante il verificarsi di casi in cui non si concretizzava la ripartizione dei contratti di fornitura precedentemente concordata nell’ambito del club.
95
In quinto luogo, non può essere accolto neanche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui alcuni riferimenti alla ricorrente, contenuti in appunti presi nel corso di riunioni tenutesi il 27 ottobre e il 9 novembre 2000, tenderebbero a confermare non soltanto che i tre produttori principali produttori di vetro per automobili avevano previsto un ruolo per la ricorrente nella realizzazione del piano globale dell’intesa, ma altresì che la ricorrente conosceva o doveva necessariamente conoscere tale piano.
96
Su questo punto, va rilevato che le due riunioni a cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] sono anteriori di più di un anno rispetto alla data a partire dalla quale essa ha stabilito la partecipazione della ricorrente all’infrazione controversa. Inoltre, la ricorrente ha contestato di aver preso parte a tali discussioni o di essere stata informata del loro contenuto da uno dei partecipanti ad esse. Per quanto riguarda la riunione del 9 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ammesso, al considerando 294 della decisione impugnata, che non vi era alcuna prova che le note relative a tale riunione, nelle quali si fa riferimento alla ricorrente, siano state redatte da quest’ultima e comunicate da uno dei partecipanti a nome della stessa.
97
Il Tribunale considera pertanto che tali riferimenti alla ricorrente, contenuti in note redatte molto prima dell’inizio della sua presunta partecipazione all’infrazione e nel corso di riunioni a cui non è dimostrato che essa abbia preso parte, non consentono di dimostrare che essa conosceva o doveva necessariamente conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa controversa, come riassunte supra al punto 55.
98
In sesto luogo, per quanto concerne i riferimenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA], in udienza, a vari estratti delle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole, va constatato che essi non sono tali da rimettere in discussione questa conclusione. Infatti, da una parte, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione specifica volta a spiegare perché tali estratti sarebbero idonei, letti o meno insieme alle note manoscritte esaminate supra ai punti da 72 a 80 e da 87 a 92, a dimostrare che la ricorrente conosceva o doveva necessariamente conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa nel suo complesso nonché il fatto che i contatti dalla stessa avuti con alcuni concorrenti tra la fine del 2001 e il marzo del 2003 si inquadravano nella realizzazione di detta intesa. D’altra parte, e in ogni caso, tali estratti non consentono di giungere a una siffatta conclusione.
99
In settimo luogo, infine, la differenza esistente tra il contesto della presente causa e quello della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, quale è stata sottolineata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è determinante nel caso di specie.
100
Certamente, a differenza della presente causa, la causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che riguardava pratiche collusive nel settore dei tubi preisolati, era caratterizzata, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], da una struttura di intesa a due livelli, nella fattispecie, nazionale ed europeo. È in tale contesto che il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua partecipazione all’accordo sul mercato italiano, conoscesse le attività anticoncorrenziali su scala europea delle altre imprese, o che essa potesse ragionevolmente prevederle (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, punto 44).
101
Tuttavia, non vi è alcuna ragione che giustifichi il fatto che l’applicazione del principio applicato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, secondo cui la semplice identità di oggetto tra un accordo a cui ha partecipato un’impresa e un’intesa globale non è sufficiente per imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa globale, sia limitata ai casi di intese in cui gli accordi sono conclusi a diversi livelli geografici (v., in tal senso, sentenza Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punti da 118 a 122; v. anche, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punti da 142 a 151). L’unico criterio determinante al fine di accertare la partecipazione di un’impresa a un’intesa globale consiste infatti nell’esaminare se tale impresa, quando ha partecipato a un qualsiasi accordo o a pratiche concordate, ha saputo o avrebbe dovuto sapere che, così facendo, si integrava in detta intesa globale, con ciò esprimendo la propria adesione all’intesa.
102
Orbene, dal ragionamento esposto supra ai punti da 84 a 98 risulta che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito tale prova. A tal riguardo, è irrilevante che l’intesa controversa sia stata organizzata soltanto a livello del SEE.
103
Occorre aggiungere, su questo punto, che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce riscontri alla sua affermazione secondo cui, contrariamente al caso dell’intesa sul mercato italiano nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, è poco probabile che le discussioni bilaterali di natura anticoncorrenziale della ricorrente con due dei suoi concorrenti abbiano potuto avere senso se non avessero fatto parte di un piano globale più ampio. Al contrario, come è già stato rilevato supra al punto 90, era concepibile che alcune pratiche collusive fossero decise in modo puntuale ai fini dell’attribuzione di determinati contratti di fornitura, senza che ciò implicasse un obiettivo generale di stabilizzazione delle quote di mercato dei partecipanti a tali pratiche nel mercato del vetro per automobili nel SEE.
104
Pertanto, gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono un insieme di indizi sufficiente per concludere che la ricorrente ha partecipato all’infrazione unica e continuata che ha coinvolto i tre produttori principali di vetro per automobili, oggetto della decisione impugnata.
105
In tale contesto, va respinto anche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente non ha preso pubblicamente le distanze dal contenuto delle riunioni dei membri del club al fine di sottrarsi alla responsabilità asseritamente connessa alla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata commessa da questi ultimi. Infatti, tale constatazione sarebbe stata pertinente solo se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto all’onere della prova che le incombe, il che non è avvenuto nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 gennaio 2004, BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer,
C-2/01 P e C-3/01 P, Racc. pag. I-23
, punti 62 e 63).
106
Ne consegue che il primo motivo deve essere accolto.
Sulle conseguenze, in termini di annullamento, dell’illegittimità individuata nell’ambito del primo motivo
107
Tenuto conto delle osservazioni esposte supra ai punti da 68 a 81, secondo cui la ricorrente ha effettivamente partecipato ad alcune discussioni bilaterali di natura anticoncorrenziale con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] tra il novembre 2001 e il marzo 2003, occorre inoltre interrogarsi sulle conseguenze, in termini di annullamento, dell’illegittimità individuata nell’ambito dell’ analisi del primo motivo.
108
L’articolo 264, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’atto oggetto di un ricorso di annullamento deve essere dichiarato nullo e non avvenuto soltanto qualora il ricorso sia fondato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punto 36). Pertanto, il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico di quell’atto, è tale da fondare solo un annullamento parziale (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
109
Pertanto, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente degli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la [OSCURATO:PERSONA] deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punto 44). Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punto 45).
110
Una siffatta scissione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è però possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva contestata non soltanto una partecipazione a tale infrazione, ma anche a determinati comportamenti che la componevano e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, punto 46).
111
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella controreplica, che le prove raccolte in merito ai contatti bilaterali tra la ricorrente e la AGC/[OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rivelano l’esistenza di pratiche concordate vietate dal diritto della concorrenza dell’Unione.
112
Indipendentemente dall’eventuale fondatezza di tale affermazione, occorre tuttavia constatare che la decisione impugnata non qualifica in maniera autonoma la partecipazione della ricorrente ai contatti bilaterali da essa intrattenuti con la AGC/[OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] tra la fine del 2001 e il marzo 2003 come infrazione all’articolo 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro stimato, al considerando 498 della decisione impugnata, che «[sarebbe stato] artificioso suddividere [i]l comportamento continuato [delle imprese interessate], caratterizzato da una sola finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta[va] invece di un’infrazione unica che si è concretizzata progressivamente sia mediante accordi che mediante pratiche concordate» (v., per analogia, sentenza della Corte del 4 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑287/11 P, punto 65).
113
Orbene, conformemente ai principi richiamati supra al punto 110, il giudice dell’Unione non può, in tali circostanze, procedere da sé a una tale qualificazione, a meno di invadere le competenze attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 85 CE per quanto riguarda il perseguimento e la repressione delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione.
114
Ciò premesso, occorre dunque decidere, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi del ricorso, che l’articolo 1, lettera d), e l’articolo 2, lettera d), della decisione impugnata, come modificata dalla decisione di rettifica C(2009) 863 definitivo, sono annullati nella parte in cui, da un lato, vi è stata constatata la partecipazione della ricorrente, dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003, a un’intesa illecita sul mercato del vetro per automobili nel SEE e nella parte in cui, dall’altro, le è stata inflitta per tale ragione un’ammenda di EUR 4 396 000.
Sulle spese
115
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
116
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’articolo 1, lettera d), e l’articolo 2, lettera d), della decisione C(2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C(2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, sono annullati nella parte in cui, da un lato, vi è stata constatata la partecipazione della Soliver NV, dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003, a un’intesa illecita sul mercato del vetro per automobili nello Spazio economico europeo (SEE) e nella parte in cui, dall’altro, le è stata inflitta per tale ragione un’ammenda di EUR 4 396 000.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 ottobre 2014.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla fondatezza dell’argomentazione della ricorrente
– Osservazioni preliminari e richiamo dei principi
– Sulla natura anticoncorrenziale dei contatti tra la ricorrente e alcuni dei suoi concorrenti
– Sulla partecipazione della ricorrente all’intesa globale sul mercato del vetro per automobili tra i membri del club
Sulle conseguenze, in termini di annullamento, dell’illegittimità individuata nell’ambito del primo motivo
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.