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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06790/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e congrua la pena inflitta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] igi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e congrua la pena inflitta. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] igi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 06790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris