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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38340/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BILVO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'8 febbraio 2024. di conferma della sentenza di condanna del Tribun le di Napoli in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e n. 8 bis cod.

Den. i:ommesso in Napoli il 18 aprile 2019.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di moti /azione in relazione alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concors ) nell i condotta tenuta dal correo, è meramente riproduttivo .di motivo di censura già idegi atannente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scand iti da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugna :a.

La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta in e:isere dal ricorrente, consistita nell'ostacolare il passaggio della perso a o fesa, ha rappresentato un contributo della condotta di impossessamento del telerDno posta in essere dal correo, inferendo da tale condotta anche la prova della :onsa pevolezza dell'azione delittuosa.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si censurano il ricon scim, mito della aggravante della destrezza e il trattamento sanzionatorio, è anch'essq riprc duttivo di censure già vagliate e comunque manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] e ha ravvisato l'aggravante della destrezza nella particolare abilità dimostrata dalhutore in conformità dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità ri hiarr ato e ha ritenuto con motivazione insindacabile congrua la pena anche sot o il )rofilo del bilanciamento delle circostanze e della ritenuta sussistenza della recicl iva.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato mar nmis!;ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle mmende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BILVO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'8 febbraio 2024. di conferma della sentenza di condanna del Tribun le di Napoli in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e n. 8 bis cod. Den. i:ommesso in Napoli il 18 aprile 2019. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di moti /azione in relazione alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concors ) nell i condotta tenuta dal correo, è meramente riproduttivo .di motivo di censura già idegi atannente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scand iti da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugna :a. La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la condotta posta in e:isere dal ricorrente, consistita nell'ostacolare il passaggio della perso a o fesa, ha rappresentato un contributo della condotta di impossessamento del telerDno posta in essere dal correo, inferendo da tale condotta anche la prova della :onsa pevolezza dell'azione delittuosa. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censurano il ricon scim, mito della aggravante della destrezza e il trattamento sanzionatorio, è anch'essq riprc duttivo di censure già vagliate e comunque manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] e ha ravvisato l'aggravante della destrezza nella particolare abilità dimostrata dalhutore in conformità dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità ri hiarr ato e ha ritenuto con motivazione insindacabile congrua la pena anche sot o il )rofilo del bilanciamento delle circostanze e della ritenuta sussistenza della recicl iva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato mar nmis!;ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle mmende. Così deciso
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