CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 04193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1245/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.1460/2024 depositata il 08/10/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione dei resistenti si può provvedere sulle spese ed esse possono compensarsi per la metà, stante la desistenza dal giudizio dei ricorrenti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 1245/2025 Numero sezionale 62/2026 Numero di raccolta generale 4193/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti della metà delle spese del giudizio, liquidate, previa compensazione della metà residua, in euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 25/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1245/2025 Numero sezionale 62/2026 Numero di raccolta generale 4193/2026 Data pubblicazione 25/02/2026