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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 16348/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FATTO E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza diricusazione del consigliere delegato alla relazione della causa nel procedimento penale n.37701/25/R.G. pendente avanti alla Quinta Sezione della Corte di cassazione, con udienzafissata al 6.2.2026.In particolare, si rappresenta che il relatore versi in una situazione di incompatibilità exart. 34 cod. proc. pen. per avere svolto le medesime funzioni di relatore in relazione ad altroricorso per cassazione in un processo definito il 26.11.2025 dalla medesima Quinta Sezionedella Corte, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. quale partecipe all’associazione di stampo mafioso denominata “FaraoMarincola”.E il processo per il quale si ritiene sussistente la situazione di incompatibilità del giudiceha ad oggetto l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un omicidio ricondotto allostesso contesto associativo di Cirò (cosca [OSCURATO:PERSONA]-Marincola) e aggravato ex art. 416-bis.1cod. pen.2.

Il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato.Esso consiste nella citazione di un lungo stralcio della sentenza da ultimo impugnata,dalla quale si fa discendere in conclusione, in modo praticamente auto-assertivo, che ilrelatore si trovi in una situazione di incompatibilità.La valutazione di tale affermazione deve muovere dal rilievo che non versa insituazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti delsoggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolareun'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessiin tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare lamedesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13/5/2009, Bontempo, Rv. 244381 -L’incompatibilità, come precisata a seguito di numerosi interventi nel tempo della Cortecostituzionale, riguarda pur sempre la situazione del giudice che abbia pronunciato sentenzaper lo stesso fatto.Il processo per l’omicidio, commesso in Legnano tra il 26 e il 27 settembre 2008, ha adoggetto un fatto storicamente diverso da quello oggetto del processo celebrato per il reatoassociativo.Peraltro, nella prospettazione difensiva la situazione di asserita incompatibilità avrebbetutt’al più ad oggetto la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto al fine diagevolare la cosca cui [OSCURATO:PERSONA] apparteneva e, dunque, un elemento che, per definizione, èsolo accessorio rispetto al fatto giudicato e non coincide con esso.È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'identitàdel fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione delreato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005,Donati, Rv. 231799 - 01), sicché costituisce fatto diverso quello che rappresenti ulterioreestrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa(Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01).A tal proposito, è stato già affermato che la valutazione espressa dal giudice in unprovvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del qualeè investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddovefunzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione delproprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante exart. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identitàdel fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiavecostituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 –01; Sez. 3, n. 387 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917 – 01).Trattandosi, dunque, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice sisia pronunziato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio non comportaautomaticamente il pregiudizio della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente,in cui è chiamato a conoscere della contestazione di omicidio; ciò, ovviamente, con l'unicaeccezione – che però non è stata specificamente dedotta dal ricorrente (anche perché lamotivazione della precedente decisione non risulta depositata alla data di presentazionedell’istanza di ricusazione) – relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbiaincidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivoprocedimento (cfr. Sez. 6, n. 37365 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zagari, Rv. 287030 – 01, anche inmotivazione).3.

Deve aggiungersi che la ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiariinammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione neiconfronti di un giudice della stessa Corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la Corteprocedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazioneavverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello (Sez. 3, n. 46032 del6/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672 - 01).L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’istanza debba essere decisa “senzaritardo” e, pertanto, con provvedimento adottato dal Collegio "de plano", senza le conclusionidel P.G. e senza l'audizione dell'interessato, che ha già espresso la propria linea difensivanella dichiarazione di ricusazione.

Tale disposizione normativa, come quella del successivocomma 3 dello stesso art. 41, nel riferirsi alla "Corte", si applica a tutti gli organi competenti adecidere sulla ricusazione, come indicati nel precedente art. 40, e quindi anche alla Corte dicassazione, quando è ricusato un giudice della stessa Corte (secondo la previsione delcomma 2 dell'art. 40), mentre la disposizione dettata dall'ultima parte del comma 1 dell'art.41, nel richiamare il successivo art. 611 cod. proc. pen., si riferisce alla ipotesi in cui sia statoproposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità emanata dalla Cortedi Appello, come si desume dal collegamento con la previsione normativa immediatamenteprecedente (Sez. 3, Grimaldi, sopra citata, in motivazione).4.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’istanza di ricusazione deve esseredichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna il dichiarante alpagamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammendeCosì è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza diricusazione del consigliere delegato alla relazione della causa nel procedimento penale n.37701/25/R.G. pendente avanti alla Quinta Sezione della Corte di cassazione, con udienzafissata al 6.2.2026.In particolare, si rappresenta che il relatore versi in una situazione di incompatibilità exart. 34 cod. proc. pen. per avere svolto le medesime funzioni di relatore in relazione ad altroricorso per cassazione in un processo definito il 26.11.2025 dalla medesima Quinta Sezionedella Corte, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. quale partecipe all’associazione di stampo mafioso denominata “FaraoMarincola”.E il processo per il quale si ritiene sussistente la situazione di incompatibilità del giudiceha ad oggetto l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un omicidio ricondotto allostesso contesto associativo di Cirò (cosca [OSCURATO:PERSONA]-Marincola) e aggravato ex art. 416-bis.1cod. pen.2. Il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato.Esso consiste nella citazione di un lungo stralcio della sentenza da ultimo impugnata,dalla quale si fa discendere in conclusione, in modo praticamente auto-assertivo, che ilrelatore si trovi in una situazione di incompatibilità.La valutazione di tale affermazione deve muovere dal rilievo che non versa insituazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti delsoggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolareun'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessiin tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare lamedesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13/5/2009, Bontempo, Rv. 244381 -L’incompatibilità, come precisata a seguito di numerosi interventi nel tempo della Cortecostituzionale, riguarda pur sempre la situazione del giudice che abbia pronunciato sentenzaper lo stesso fatto.Il processo per l’omicidio, commesso in Legnano tra il 26 e il 27 settembre 2008, ha adoggetto un fatto storicamente diverso da quello oggetto del processo celebrato per il reatoassociativo.Peraltro, nella prospettazione difensiva la situazione di asserita incompatibilità avrebbetutt’al più ad oggetto la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto al fine diagevolare la cosca cui [OSCURATO:PERSONA] apparteneva e, dunque, un elemento che, per definizione, èsolo accessorio rispetto al fatto giudicato e non coincide con esso.È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'identitàdel fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione delreato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e conriguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005,Donati, Rv. 231799 - 01), sicché costituisce fatto diverso quello che rappresenti ulterioreestrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa(Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01).A tal proposito, è stato già affermato che la valutazione espressa dal giudice in unprovvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del qualeè investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddovefunzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione delproprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante exart. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identitàdel fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiavecostituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 –01; Sez. 3, n. 387 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917 – 01).Trattandosi, dunque, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice sisia pronunziato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio non comportaautomaticamente il pregiudizio della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente,in cui è chiamato a conoscere della contestazione di omicidio; ciò, ovviamente, con l'unicaeccezione – che però non è stata specificamente dedotta dal ricorrente (anche perché lamotivazione della precedente decisione non risulta depositata alla data di presentazionedell’istanza di ricusazione) – relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbiaincidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivoprocedimento (cfr. Sez. 6, n. 37365 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zagari, Rv. 287030 – 01, anche inmotivazione).3. Deve aggiungersi che la ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiariinammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione neiconfronti di un giudice della stessa Corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la Corteprocedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazioneavverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello (Sez. 3, n. 46032 del6/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672 - 01).L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’istanza debba essere decisa “senzaritardo” e, pertanto, con provvedimento adottato dal Collegio "de plano", senza le conclusionidel P.G. e senza l'audizione dell'interessato, che ha già espresso la propria linea difensivanella dichiarazione di ricusazione. Tale disposizione normativa, come quella del successivocomma 3 dello stesso art. 41, nel riferirsi alla "Corte", si applica a tutti gli organi competenti adecidere sulla ricusazione, come indicati nel precedente art. 40, e quindi anche alla Corte dicassazione, quando è ricusato un giudice della stessa Corte (secondo la previsione delcomma 2 dell'art. 40), mentre la disposizione dettata dall'ultima parte del comma 1 dell'art.41, nel richiamare il successivo art. 611 cod. proc. pen., si riferisce alla ipotesi in cui sia statoproposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità emanata dalla Cortedi Appello, come si desume dal collegamento con la previsione normativa immediatamenteprecedente (Sez. 3, Grimaldi, sopra citata, in motivazione).4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’istanza di ricusazione deve esseredichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna il dichiarante alpagamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammendeCosì è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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