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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 33320/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25647/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilioall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’Umbria n. 121/02/2022 pronunciata il 31 gennaio 2022 e depositata il 24 marzo 2022, non notificata.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – compatibilità con conto energia –condizioni. 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08020190008283103, liquidata ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’anno di imposta 2014; il recupero riguardava un minor credito Ires pari a €11.257,00 oltre interessi e sanzioni, derivante da l'acquisizione di un impianto fotovoltaico per la quale la società contribuente aveva ottenuto l'accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto energia); nell'incertezza d ovuta alla cumulabilità della detta tariffa incentivante con l'agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388(Tremonti ambiente), la società in un primo momento non si avvaleva di tale ultimo regime fiscale; solo a segu ito del chiarimento pervenuto dal legislatore con la pubblicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, essachiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell'articolo sei, commi 13-19, legge n. 388 del 2000.

A seguito della perizia, la società contribuente effettuava una riliquidazione interna delle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2011, in particolare presentando istanza di rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013e dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per i periodi di imposta 2014 e 2015.

La cartella di pagamento opposta concerneva il controllo effettuato proprio su tale ultima dichiarazione integrativa di sintesi in Unico 2014.

La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Perugia, che respingevale ragioni della società contribuente e confermava nella sua validità ed efficacia l’atto impo-esattivo impugnato.

Il collegio d’appello, apprezzando il gravame promosso dall a contribuente, riformava la sentenzadi primo grado.

Insorge l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due mezzi.

Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, parte ricorrente censura la sentenza per aver il giudice d'appello operato il rigetto implicito dell’eccezione preliminare sull’inammissibilità di impugnazioni da intendersi rinunciate per effetto della definizione in acquiescenza dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2011, nel quale si sarebbe realizzato l'investimento agevolabile.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell'articolo 112 c.p.c. , nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1 3 - 19 , legge n . 388 del 2000 , in combinato disposto con l'articolo 2697 c.c., parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno “omesso di motivare (al di là della formula di stile)” sulle specifiche eccezioni sollevate dall'agenzia appellata, affermando peraltro che la società contribuente avesse fornito la prova della spettanza dell'agevolazione invocata anche sotto il profilo oggettivo, pur in assenza di prove circa il costo delle immobilizzazioni materiali necessarie per investimenti ambientali operate.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Tra le parti pende, ed è in decisione alla medesima adunanza camerale, dinanzi a questa Corte un precedente giudizio (n.r.g. 25408/2020) , relativo all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013: occorre pertanto s eguire il medesimo orientamento anche per le annualità successive al 2013, come nel caso di specie.

La società contribuente, per l'anno 2011, assolveva la pretesa tributaria definendo con acquiescenza l'accertamento adessa indirizzato.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, «con il perfezionamento della definizione concordata, ottenuta mediante il 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF versamento all'erario della prima rata e la prestazione di garanzia per quelle successive, l'atto impositivo ha perso la sua efficacia.

Perciò, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, alla parte contribuente non resta che eseguire l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d'impugnare l'accordo stesso (conf.

Cass. n. 18962/2005 e n. 10086/2009, nonché a contrariis n. 15170/2006).

Resta, dunque, esclusa ogni possibilità di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme» (Cass., 5138/2016).

Pertanto, l’acquiescenza prestata avverso l’avviso di accertamento successivo all’istanza di rimborso, idonea a produrre effetti analoghi a quelli dell’accertamento con adesione(in virtù dell'espresso richiamo tra l'art. 15 d.lgs. 218/1997 e l'art 2, c.3, in tema di adesione), è tale per cui l’accoglimento dell’istanza di rimborso, seppure presentata preliminarmente, altererebbe i termini dell’accordo divenuto definitivo per via dell’acquiescenza.

In relazione alle annualità 2012-2013, per le quali non era avvenuto alcun accertamento con adesione, vale diversa regola che si riflette anche per le annualità a seguire, precipuamente per il 2014, dacché l’effetto dell’acquiescenza, come dell’accertamento con adesione, non supera il periodo di imposta espressamente dedotto in accordo o su cui è stata prestata l’acquiescenza.

Infatti, in ordine alla non estendibilità ad altri anni di imposta degli istituti dell’adesione o simili, giova ricordare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire. (cfr. Cass.

V, n. 16675/2022, Cass.

T. n. 3854/2023 e precedenti ivi richiamati), l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF oggettivo della definizione concordata fra le parti.

Al contrario, per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti, non potendo certo essere paragonato ad un giudicato, con gli effetti esterni tipici di questo, con particolare riferimento ai presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa impositiva.

Sul punto, va evidenziato che, in materia tributaria, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (in tal senso Cass. 26 maggio 2021, n. 14568).

Proprio il profilo dell'accordo, tuttavia, limita l'efficacia dell'accertamento entro i limiti (contenutistici e temporali) in cui tale accordo si è formato, non potendosi quindi estendere l'efficacia di tale accordo, con riferimento ai presupposti ed al periodo dell'imposta, oltre i termini ed i limiti in esso indicati.

Il primo motivo dev’essere quindi rigettato.

2. Per converso è invece fondato il secondo motivo, nel profilo proposto come mancanza di motivazione, evincibile dal corpo del mezzo.

Ed infatti, a fronte della questione (che l’Agenzia ricorrente ha indicato di aver proposto nel merito) del metodo di calcolo, che nel motivo è proposta in modo adeguatamente specifico soltanto con riferimento agli ammortamenti ed alla possibile duplicazione che può eventualmente derivare dal loro computo, ai fini del calcolo del costo incrementale , i l collegio dell’appello, pur trattando in generale il tema della 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF quantificazione dei c.d.

“sovraccosti”, non ha specificamente motivato sul punto, con riferimento al caso concreto.

Più precisamente , il denunciato vizio di motivazione apparente, sperando la sentenza in scrutinio quel “minimo costituzionale” nella ricostruzione del ragionamento argomentativo che -unico- giustifica la cassazione della sentenza per questo profilo (cfr. Cass S.U. n. 8053/2014).

Resta assorbita dal rilevato difetto della motivazione la contemporanea denuncia per violazione di legge in ordine alla medesima questione.

3. Ilsecondo motivo di ricorso è dunque fondato nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della sentenza e riedizione del giudizio di secondo grado, ove verranno espletati i necessari accertamenti in fatto.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsonei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25647/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilioall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’Umbria n. 121/02/2022 pronunciata il 31 gennaio 2022 e depositata il 24 marzo 2022, non notificata. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – compatibilità con conto energia –condizioni. 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08020190008283103, liquidata ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’anno di imposta 2014; il recupero riguardava un minor credito Ires pari a €11.257,00 oltre interessi e sanzioni, derivante da l'acquisizione di un impianto fotovoltaico per la quale la società contribuente aveva ottenuto l'accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto energia); nell'incertezza d ovuta alla cumulabilità della detta tariffa incentivante con l'agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388(Tremonti ambiente), la società in un primo momento non si avvaleva di tale ultimo regime fiscale; solo a segu ito del chiarimento pervenuto dal legislatore con la pubblicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, essachiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell'articolo sei, commi 13-19, legge n. 388 del 2000. A seguito della perizia, la società contribuente effettuava una riliquidazione interna delle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2011, in particolare presentando istanza di rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013e dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per i periodi di imposta 2014 e 2015. La cartella di pagamento opposta concerneva il controllo effettuato proprio su tale ultima dichiarazione integrativa di sintesi in Unico 2014. La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Perugia, che respingevale ragioni della società contribuente e confermava nella sua validità ed efficacia l’atto impo-esattivo impugnato. Il collegio d’appello, apprezzando il gravame promosso dall a contribuente, riformava la sentenzadi primo grado. Insorge l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti due mezzi. Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, parte ricorrente censura la sentenza per aver il giudice d'appello operato il rigetto implicito dell’eccezione preliminare sull’inammissibilità di impugnazioni da intendersi rinunciate per effetto della definizione in acquiescenza dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2011, nel quale si sarebbe realizzato l'investimento agevolabile. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell'articolo 112 c.p.c. , nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1 3 - 19 , legge n . 388 del 2000 , in combinato disposto con l'articolo 2697 c.c., parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno “omesso di motivare (al di là della formula di stile)” sulle specifiche eccezioni sollevate dall'agenzia appellata, affermando peraltro che la società contribuente avesse fornito la prova della spettanza dell'agevolazione invocata anche sotto il profilo oggettivo, pur in assenza di prove circa il costo delle immobilizzazioni materiali necessarie per investimenti ambientali operate. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Tra le parti pende, ed è in decisione alla medesima adunanza camerale, dinanzi a questa Corte un precedente giudizio (n.r.g. 25408/2020) , relativo all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013: occorre pertanto s eguire il medesimo orientamento anche per le annualità successive al 2013, come nel caso di specie. La società contribuente, per l'anno 2011, assolveva la pretesa tributaria definendo con acquiescenza l'accertamento adessa indirizzato. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, «con il perfezionamento della definizione concordata, ottenuta mediante il 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF versamento all'erario della prima rata e la prestazione di garanzia per quelle successive, l'atto impositivo ha perso la sua efficacia. Perciò, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, alla parte contribuente non resta che eseguire l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d'impugnare l'accordo stesso (conf. Cass. n. 18962/2005 e n. 10086/2009, nonché a contrariis n. 15170/2006). Resta, dunque, esclusa ogni possibilità di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme» (Cass., 5138/2016). Pertanto, l’acquiescenza prestata avverso l’avviso di accertamento successivo all’istanza di rimborso, idonea a produrre effetti analoghi a quelli dell’accertamento con adesione(in virtù dell'espresso richiamo tra l'art. 15 d.lgs. 218/1997 e l'art 2, c.3, in tema di adesione), è tale per cui l’accoglimento dell’istanza di rimborso, seppure presentata preliminarmente, altererebbe i termini dell’accordo divenuto definitivo per via dell’acquiescenza. In relazione alle annualità 2012-2013, per le quali non era avvenuto alcun accertamento con adesione, vale diversa regola che si riflette anche per le annualità a seguire, precipuamente per il 2014, dacché l’effetto dell’acquiescenza, come dell’accertamento con adesione, non supera il periodo di imposta espressamente dedotto in accordo o su cui è stata prestata l’acquiescenza. Infatti, in ordine alla non estendibilità ad altri anni di imposta degli istituti dell’adesione o simili, giova ricordare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire. (cfr. Cass. V, n. 16675/2022, Cass. T. n. 3854/2023 e precedenti ivi richiamati), l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF oggettivo della definizione concordata fra le parti. Al contrario, per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti, non potendo certo essere paragonato ad un giudicato, con gli effetti esterni tipici di questo, con particolare riferimento ai presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa impositiva. Sul punto, va evidenziato che, in materia tributaria, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (in tal senso Cass. 26 maggio 2021, n. 14568). Proprio il profilo dell'accordo, tuttavia, limita l'efficacia dell'accertamento entro i limiti (contenutistici e temporali) in cui tale accordo si è formato, non potendosi quindi estendere l'efficacia di tale accordo, con riferimento ai presupposti ed al periodo dell'imposta, oltre i termini ed i limiti in esso indicati. Il primo motivo dev’essere quindi rigettato. 2. Per converso è invece fondato il secondo motivo, nel profilo proposto come mancanza di motivazione, evincibile dal corpo del mezzo. Ed infatti, a fronte della questione (che l’Agenzia ricorrente ha indicato di aver proposto nel merito) del metodo di calcolo, che nel motivo è proposta in modo adeguatamente specifico soltanto con riferimento agli ammortamenti ed alla possibile duplicazione che può eventualmente derivare dal loro computo, ai fini del calcolo del costo incrementale , i l collegio dell’appello, pur trattando in generale il tema della 28– 25 647 /202 2 – 28/06/2023 MMF quantificazione dei c.d. “sovraccosti”, non ha specificamente motivato sul punto, con riferimento al caso concreto. Più precisamente , il denunciato vizio di motivazione apparente, sperando la sentenza in scrutinio quel “minimo costituzionale” nella ricostruzione del ragionamento argomentativo che -unico- giustifica la cassazione della sentenza per questo profilo (cfr. Cass S.U. n. 8053/2014). Resta assorbita dal rilevato difetto della motivazione la contemporanea denuncia per violazione di legge in ordine alla medesima questione. 3. Ilsecondo motivo di ricorso è dunque fondato nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della sentenza e riedizione del giudizio di secondo grado, ove verranno espletati i necessari accertamenti in fatto. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsonei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regol
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