CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38104/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE SAVONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE d VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ì-,EFFI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ch a concluso chiedendo dichiararsi la competenza del GIP presso il Tribunale li Savona per ì capì sub A, B, C ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del TribunE le di Savona, investito della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei conf -onti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati en:rarnbi dei delitti di rapina e sequestro di persona commessi in Soave il 17 gennaic 2020 (capi D ed E) e il solo Celesia anche di analoghi reati commessi in concorso cor altri soggetti in Savona il 13 febbraio 2020 (capi A e B) - ha applicato la mis ira nei confronti del Celesia per tutti i reati e ha contestualmente dichiaratc a propria incompetenza territoriale, disponendo ai sensi del 'art. 27 cod. proc. Den. la trasmissione degli atti al giudice competente individuato nel Tribunale di Ve -ona. [OSCURATO:PERSONA] di Savona a ragione della decisione osservava che i reati erano legati dal vincolo della continuazione sicché trovavaao applicazione le regole di attribuzione della competenza per connessione a men le delle quali, in caso dì pari gravità dei reati, la competenza territoriale si radica n capo al giudize del luogo dove è stato consumato il primo reato in ordine di tempo, nella specie costituito dalla rapina commessa a Soave, comune del circondario del Tribunale di Verona. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale! di Verona, investito della richiesta dì rinnovazione della misura custodiale gìè acottata nei confronti del Celesia, oltre che della richiesta di applicazione della n - isara cautelare 'Ieí confronti della Messina, ha disposto la custodia in carcere del Celesia e gli arresti domiciliari nei confronti della Messina limitatamente a: reati commessi a Soave, gli unici per i quali riteneva sussistere la sua competenza per terri:ori D. Rispetto ai reati commessi a Savona ha, invece, sollevato conflitto negativo di competenza dinnanzi a questa Corte. Al rigua -do osserva che l'astratta configurabilità del vincolo della continuazione tra i re )ti provvisoriamente ascritti al Celesia in concorso con altri soggetti non e. in grado li provocare lo spostamento di competenza per connessione, in base al principio, costantemente .effermato in giurisprudenza, secondo il quale il criterio della conn( ssione per continuazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod, proc, pen. può operare solo allorquando vi è piena coincidenza soggettiva tra gli indagati ai quali sono contestati i singoli fatti. Solo ricorrendo questa ipotesi tutti ì fatti dovranno essere giudicati dal giudice territoríalmente competente per il reato cencorsuale più grave e, in caso di pari gravità, dal giudice territorialmente competente pe il )rmo reato. [OSCURATO:PERSONA] rro 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa C1-:e sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall art. 28 cod. prcc. pen. Sussiste, in particolare, una situazione di stallo Oel procedimentD superabile solo con la risoluzione del conflitto atteso che il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. p!oc. pen., sia pure solo per alcune imputazioni provvisorie (capi A, B e C) ha a sua volta, declinato la cognizione del procedimento esplicitamente non pronun2:iandosi sulla rinnovazione della misura cautelare, ma sollevando la questione di :orr petenza con la denunzia del conflitto negativo (Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2C 20, conflitto di competenza G.i.p. Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 28580 de 10/09/2020, G., Rv.279727; Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, confa' o dì competenza in proc. Commisso e altri, Rv. 253693). 2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la lidiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona. Con riferimento a tutti i reati ascritti ad uno deg'i indagati, [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Savona ha individuato quale causa di spc sta mento della competenza per territorio l'identità del disegno criminoso e, di corseguenza, la ccnfigurabilità dell'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett.. b), cod. proc. pen. Non ha, però, considerato che i predetti reati risulta vano ascritti in concorso anche ad altre persone e che l'unitarietà del disegno ci iminoso riguardava soltanto il Celesia. In siffatta ipotesi, come correttamente evidenzíatci dal giudice confliggente, la connessione fondata sull'astratta configurabilità de vincolo della continuazione non è idonea a determinare lo spostamento della con petenza per connessione ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 16 cod. proc pen. Nel sistema delineato dal codice di rito ciò è pcssibile solo se l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, qui -di, in altri termini, solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, s2 sono più d'uro, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimptitatp in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 1, 9 gennaio 2013, n. 8526, Coni. comp. in proc. Baruffo e altri, Rv 254924; Sez. 2, 28 febbraio 2017, n. 17090, Bilalaj, Rv. n. 269960). Ne deriva che la pluralità di imputazioni a carico del concorrente Celesia (in astratto rilevante come ragione di connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), è, nel caso di specie, inidonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale dovendosi considerare la posi :ione degli altri zoncorrenti. Non rileva in senso contrario né l'intervenuta separazione della posizione dei coindagati successivamente disposta dal pubblico mi listaro né il rigetto nei loro confronti della misura cautelare per assenza di gravita indiziaria. Infatti, conformemente all'orientamento costantamente espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza in g ane -ale, quindi anche quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisclictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della- situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nela formulazione dell'imputazione (Sez. un., 26 ottobre 2017, n. 53390, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, in motivazione pag. 13; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255498; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2C06, Battisi ella, Rv. 23434 .7). Alla stregua dì queste considerazioni, h relazion€ ai -eatì dì cui ai capì A), B) e C) dell'imputazione provvisoria, deve essere dichiarata la comDetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 3avDna, cui gli atti devono essere trasmessi. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, cui dispone tras