CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09553/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente OFtDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni dell'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto; 2. Omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata, avendo la Corte di merito puntualizzato in sentenza che le violazioni dell'art. 116 cod. strada riguardanti i fatti di cui al presente giudizio, occorsi in data 22.3.2020, 21.7.202Ci e 29.9.2020, sono state precedute da una violazione accertata in data 4.9.2018 (per la quale risultano decorsi i termini per la definizione in via amministrativa o per la proposizione del ricorso) e da altra violazione accertata in data 21.7.2020 (annotata quale precedente penale), costituendo tali circostanze valido presupposto per la ricorrenza della recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 in cui si è affermato il principio, ribadito in tutte le successive pronunce, in base al quale l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strada - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell'imputato ed alla gravità dei fatti in ragione della ripetitività delle condotte trasgressive; ritenuto che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 febbraio 2024 Il Consigliere