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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23811/2026

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d'appello di Palermo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’incidente esecuzione con cui è stata richiesta la correzionedell’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la stessa Corte in data 25febbraio 2025, in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo in data 9novembre 2023, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2025, che in parziale riforma di quellaemessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 9 settembre 2021, ritenuta la continuazionecon i reati di cui alla sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 2 aprile 2012,irrevocabile il 12 novembre 2012, rideterminava la pena in complessivi anni 18 e mesi direclusione, di cui anni 12 e mesi 4 di reclusione per i reati oggetto del presente processo.

IlProcuratore generale con detto ordine disponeva l’esecuzione della pena di anni 12 e mesi 4di reclusione, nella misura irrogata con detta sentenza, considerato che, ai sensi dell’art.657, comma 4, cod. proc. pen., non riteneva che potesse essere dichiarata fungibile lacustodia cautelare e la pena espiata per la sentenza in continuazione e non calcolava, aisensi dell’art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., le detrazioni possibili a seguito diconcessione della liberazione anticipata ex art. 54 legge n. 354 del 1975.

Con richiestanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si rappresentava al Procuratore generale che la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, individuata quale aumento a titolo di continuazione per i reati giudicaticon la precedente sentenza esecutiva, era già stata integralmente scontata e che l’ulteriorepena scontata per la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo del 2 aprile 2012, aquesto punto “senza titolo”, non poteva ritenersi fungibile ai sensi dell’art. 657 cod. proc.pen. rispetto all’esecuzione in corso, per cui si chiedeva che il provvedimento di esecuzioneriportasse la pena complessiva di anni 18 e mesi 6 di reclusione e non soltanto quella di anni12 e mesi 4 di reclusione, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a che l’ordine diesecuzione fosse in tal modo formato, per chiedere anche, ai sensi dell’art. 35-ter l. 26 luglio1975, n. 354, il rimedio risarcitorio per il sovraffollamento carcerario.

La Procura generale,con provvedimento del 7 maggio 2025 ribadiva che, come già specificato, la pena espiataper la sentenza posta in continuazione non poteva in alcun modo essere dichiarata fungibile.Con l’incidente di esecuzione è stato chiesto al Giudice dell’esecuzione la correzione di dettoordine nei termini di cui sopra, in ragione del principio di unicità del rapporto di esecuzione,non solo per poter richiedere il suddetto rimedio risarcitorio anche per la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, ma anche il riconoscimento della liberazione anticipata maturata sullapena già scontata, posta in continuazione, defalcando dal fine pena i periodi di liberazioneanticipata già concessi in ordine ai semestri della carcerazione patita e ricompresa nellanuova rideterminazione complessiva della pena in relazione al presofferto di anni 6 e mesi 2di reclusione.La Corte di appello ha ritenuto infondate le censure difensive, da un lato rilevando lacompetenza del Tribunale di sorveglianza in merito ai reclami concernenti i beneficipenitenziari, ivi compreso il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen., e dall’altroescludendo la valutabilità del periodo di detenzione in precedenza sofferto per l’altracondanna posta in continuazione, in quanto non fungibile.2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione a firma digitale della avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Rileva la difesa che, essendo avvenuto il riconoscimento del medesimo disegnocriminoso in sede di cognizione, deve ritenersi la sussistenza di un titolo esecutivo unico,all’interno del quale riprendono vigore anche le pene già espiate, che vi siano state incluse,e non di due esecuzioni distinte in successione cronologica disgiunta.Osserva che la sanzione rideterminata è unica per effetto del riconoscimento delvincolo della continuazione e che la stessa andava indicata per intero nel provvedimento dicumulo, sia ai fini della liberazione anticipata (con decurtazione dei periodi di liberazioneanticipata già concessi in ordine ai semestri della carcerazione già patita e ricompresa nellanuova rideterminazione complessiva della pena) che ai fini del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen.

La difesa chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.1.

Risultano depositati motivi aggiunti, sempre a firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pace, in cui si evidenzia che nel caso di specie – come ribadito anche recentemente daquesta Sezione con la pronuncia n. 26601 del 7 maggio 2024, Stranieri – soccorre ilprincipio di diritto secondo cui, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nelcumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissionedell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sulcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista dellamaturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.

E siinsiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.A parte il corretto rinvio alla competenza e alla valutazione del Tribunale di sorveglianzain merito ai reclami concernenti i benefici penitenziari, ivi compreso il rimedio risarcitorio exart. 35-ter Ord. pen., la Corte di appello di Palermo evidenzia, con argomentazioni scevre davizi giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di legittimità, come nel caso di specie difettinoi presupposti per la correzione invocata del provvedimento di cumulo e di esecuzione dipena.L’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare lacustodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che lacustodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il qualedeve essere determinata la pena da eseguire.

La giurisprudenza di questa Corte, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione èquella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare lacommissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell’assenza di conseguenzesanzionatorie (tra le altre: Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n.12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181), ha rimarcato che l’anzidettoprincipio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d.

“credito di pena” si sia formato aseguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguentedeterminazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale(tra le altre: Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418; Sez. 4, n. 27948 del29/05/2001, P.m. in proc.

Marsili, Rv. 219607; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per isingoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unicosolo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioniche lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzionesenza titolo e stabilirsi l’aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per lacontinuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelareo di pena inutilmente sofferta ( tra le altre, Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv.257618).Si è affermato, anche, che il riconoscimento della continuazione tra più reati in sedeesecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quellarisultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essereautomaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualitàil disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate soloperiodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate sine titulo dopo la commissione delreato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioniche lo compongono (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101).Con riguardo, poi, al profilo specifico della liberazione anticipata, si è evidenziato che,qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periododi detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altracondanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione inexecutivis della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai finidi detto beneficio (nella specie, motivata dal rilievo che si sarebbe trattato di un periodo giàvalutato ad altri fini), in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia untitolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche lepene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102 del 16/04/2004, Rozzera, Rv.228242); e che ai fini della concessione di detto beneficio, è valutabile il periodo di penainteramente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione inexecutivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato inoccasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto delcumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamenteeseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene giàespiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886).L’ordinanza impugnata fa buon governo dei principi menzionati, rilevando che, alla lucedel dato normativo e della giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il periodo didetenzione in precedenza sofferto è valutabile, per la concessione della liberazioneanticipata, a condizione che detto periodo sia ritenuto fungibile, ai sensi del comma 4 dell’art.657 cod. proc. pen., ovvero che il periodo di pena interamente espiata per altra condannanon sia stato computato in occasione del precedente riconoscimento della misura premiale.E, passando all’ipotesi sottoposta alla sua attenzione, osserva che la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, apportata a titolo di aumento per la continuazione, era stata espiatasino al 6 aprile 2013 e, quindi, prima della commissione, dall’aprile 2013 e fino al giugno2019, dei reati giudicati con la sentenza in corso di esecuzione, con la conseguenza che nonsi pone un problema di computo del presofferto in quanto, come perfino riconosciuto dallastessa difesa, la pena non è fungibile ai sensi dell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen.Aggiunge che, peraltro, risulta dal certificato del casellario giudiziale che [OSCURATO:PERSONA] ha fruito,in relazione alla pena già espiata, del beneficio della liberazione anticipata.

E su detteconsiderazioni, oltre che sul rilievo circa la competenza in ordine al rimedio risarcitorio ex art.35-ter Ord. pen., fonda il rigetto dell’incidente di esecuzione.

2. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’incidente esecuzione con cui è stata richiesta la correzionedell’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la stessa Corte in data 25febbraio 2025, in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo in data 9novembre 2023, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2025, che in parziale riforma di quellaemessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 9 settembre 2021, ritenuta la continuazionecon i reati di cui alla sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 2 aprile 2012,irrevocabile il 12 novembre 2012, rideterminava la pena in complessivi anni 18 e mesi direclusione, di cui anni 12 e mesi 4 di reclusione per i reati oggetto del presente processo. IlProcuratore generale con detto ordine disponeva l’esecuzione della pena di anni 12 e mesi 4di reclusione, nella misura irrogata con detta sentenza, considerato che, ai sensi dell’art.657, comma 4, cod. proc. pen., non riteneva che potesse essere dichiarata fungibile lacustodia cautelare e la pena espiata per la sentenza in continuazione e non calcolava, aisensi dell’art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., le detrazioni possibili a seguito diconcessione della liberazione anticipata ex art. 54 legge n. 354 del 1975. Con richiestanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si rappresentava al Procuratore generale che la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, individuata quale aumento a titolo di continuazione per i reati giudicaticon la precedente sentenza esecutiva, era già stata integralmente scontata e che l’ulteriorepena scontata per la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo del 2 aprile 2012, aquesto punto “senza titolo”, non poteva ritenersi fungibile ai sensi dell’art. 657 cod. proc.pen. rispetto all’esecuzione in corso, per cui si chiedeva che il provvedimento di esecuzioneriportasse la pena complessiva di anni 18 e mesi 6 di reclusione e non soltanto quella di anni12 e mesi 4 di reclusione, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a che l’ordine diesecuzione fosse in tal modo formato, per chiedere anche, ai sensi dell’art. 35-ter l. 26 luglio1975, n. 354, il rimedio risarcitorio per il sovraffollamento carcerario. La Procura generale,con provvedimento del 7 maggio 2025 ribadiva che, come già specificato, la pena espiataper la sentenza posta in continuazione non poteva in alcun modo essere dichiarata fungibile.Con l’incidente di esecuzione è stato chiesto al Giudice dell’esecuzione la correzione di dettoordine nei termini di cui sopra, in ragione del principio di unicità del rapporto di esecuzione,non solo per poter richiedere il suddetto rimedio risarcitorio anche per la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, ma anche il riconoscimento della liberazione anticipata maturata sullapena già scontata, posta in continuazione, defalcando dal fine pena i periodi di liberazioneanticipata già concessi in ordine ai semestri della carcerazione patita e ricompresa nellanuova rideterminazione complessiva della pena in relazione al presofferto di anni 6 e mesi 2di reclusione.La Corte di appello ha ritenuto infondate le censure difensive, da un lato rilevando lacompetenza del Tribunale di sorveglianza in merito ai reclami concernenti i beneficipenitenziari, ivi compreso il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen., e dall’altroescludendo la valutabilità del periodo di detenzione in precedenza sofferto per l’altracondanna posta in continuazione, in quanto non fungibile.2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione a firma digitale della avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Rileva la difesa che, essendo avvenuto il riconoscimento del medesimo disegnocriminoso in sede di cognizione, deve ritenersi la sussistenza di un titolo esecutivo unico,all’interno del quale riprendono vigore anche le pene già espiate, che vi siano state incluse,e non di due esecuzioni distinte in successione cronologica disgiunta.Osserva che la sanzione rideterminata è unica per effetto del riconoscimento delvincolo della continuazione e che la stessa andava indicata per intero nel provvedimento dicumulo, sia ai fini della liberazione anticipata (con decurtazione dei periodi di liberazioneanticipata già concessi in ordine ai semestri della carcerazione già patita e ricompresa nellanuova rideterminazione complessiva della pena) che ai fini del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. La difesa chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.1. Risultano depositati motivi aggiunti, sempre a firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pace, in cui si evidenzia che nel caso di specie – come ribadito anche recentemente daquesta Sezione con la pronuncia n. 26601 del 7 maggio 2024, Stranieri – soccorre ilprincipio di diritto secondo cui, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nelcumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissionedell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sulcriterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista dellamaturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. E siinsiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.A parte il corretto rinvio alla competenza e alla valutazione del Tribunale di sorveglianzain merito ai reclami concernenti i benefici penitenziari, ivi compreso il rimedio risarcitorio exart. 35-ter Ord. pen., la Corte di appello di Palermo evidenzia, con argomentazioni scevre davizi giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di legittimità, come nel caso di specie difettinoi presupposti per la correzione invocata del provvedimento di cumulo e di esecuzione dipena.L’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare lacustodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che lacustodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il qualedeve essere determinata la pena da eseguire. La giurisprudenza di questa Corte, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione èquella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare lacommissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell’assenza di conseguenzesanzionatorie (tra le altre: Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n.12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181), ha rimarcato che l’anzidettoprincipio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato aseguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguentedeterminazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale(tra le altre: Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418; Sez. 4, n. 27948 del29/05/2001, P.m. in proc. Marsili, Rv. 219607; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per isingoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unicosolo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioniche lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzionesenza titolo e stabilirsi l’aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per lacontinuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelareo di pena inutilmente sofferta ( tra le altre, Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv.257618).Si è affermato, anche, che il riconoscimento della continuazione tra più reati in sedeesecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quellarisultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essereautomaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualitàil disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate soloperiodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate sine titulo dopo la commissione delreato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioniche lo compongono (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101).Con riguardo, poi, al profilo specifico della liberazione anticipata, si è evidenziato che,qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periododi detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altracondanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione inexecutivis della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai finidi detto beneficio (nella specie, motivata dal rilievo che si sarebbe trattato di un periodo giàvalutato ad altri fini), in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia untitolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche lepene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102 del 16/04/2004, Rozzera, Rv.228242); e che ai fini della concessione di detto beneficio, è valutabile il periodo di penainteramente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione inexecutivis a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato inoccasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto delcumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un unicum non ancora interamenteeseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene giàespiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886).L’ordinanza impugnata fa buon governo dei principi menzionati, rilevando che, alla lucedel dato normativo e della giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il periodo didetenzione in precedenza sofferto è valutabile, per la concessione della liberazioneanticipata, a condizione che detto periodo sia ritenuto fungibile, ai sensi del comma 4 dell’art.657 cod. proc. pen., ovvero che il periodo di pena interamente espiata per altra condannanon sia stato computato in occasione del precedente riconoscimento della misura premiale.E, passando all’ipotesi sottoposta alla sua attenzione, osserva che la pena di anni 6 emesi 2 di reclusione, apportata a titolo di aumento per la continuazione, era stata espiatasino al 6 aprile 2013 e, quindi, prima della commissione, dall’aprile 2013 e fino al giugno2019, dei reati giudicati con la sentenza in corso di esecuzione, con la conseguenza che nonsi pone un problema di computo del presofferto in quanto, come perfino riconosciuto dallastessa difesa, la pena non è fungibile ai sensi dell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen.Aggiunge che, peraltro, risulta dal certificato del casellario giudiziale che [OSCURATO:PERSONA] ha fruito,in relazione alla pena già espiata, del beneficio della liberazione anticipata. E su detteconsiderazioni, oltre che sul rilievo circa la competenza in ordine al rimedio risarcitorio ex art.35-ter Ord. pen., fonda il rigetto dell’incidente di esecuzione. 2. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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