CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12876/2021proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – -avverso la sente nza n. 2653 / 16 / 20 2 0 pronunciata dalla C TR Sicilia il Avviso liquidazione dichiarazione di successione -Motivazione 22/01/2020, depositata il 30/04/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla CTP di Messina avverso l’avviso di liquidazione emesso all’esito della presentazione dell’ultima di tre dichiarazioni di successione presentate quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’adita CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto impugnato difettante di motivazione. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Sicilia rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio non aveva esposto con chiarezza il percorso logico-giuridico che lo aveva portato al risultato esitato. 4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 27, 32, 33, 34 e 35 d.lgs. n. 346/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendosi in presenza di una imposta principale di successione (vale a dire, liquidata sulla base di una dichiarazione presentata dal contribuente), l’avviso di liquidazione non aveva bisogno di alcuna motivazione. 1.1.Il motivo è fondato. Invero, premesso che è incontestata la circostanza che l’avviso di liquidazione impugnato nella presente sede sia stato emesso sulla base della dichiarazione di successione presentata dalle contribuenti, trova applicazione il principio per cui l'esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa, sicché in materia d'imposta sulle successioni è sufficiente indicare il valore globale dell'asse ereditario e dell'aliquota applicata per lo scaglione più elevato, senza necessità d'indicare tutte le aliquote applicate per il calcolo della maggiore imposta, tenuto conto dell'individuazione ex legedegli scaglioni e della possibilità di compiere mere operazioni di calcolo sui medesimi (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015). Ciò in quanto, in tema di imposta sulle successioni, la motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l'atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione (Sez. 5, Sentenza n. 14027 del 03/08/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013 e Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017). In proposito va altresì ricordato che, in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, a norma dei commi 2-bis degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, mentre l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione e l'avviso di accertamento e liquidazione d'ufficio devono indicare, a pena di nullità, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto, cui vanno allegati gli atti richiamati (o riprodotti nel contenuto essenziale), l'avviso di liquidazione di cui all'art. 33 del decreto citato si risolve in una mera liquidazione d'imposta secondo criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 8190 del 11/04/2011).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) (o, in subordine, n. 3), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione del tutto apparente. 2.1. Il motivo è fondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018). Come risulta dalla lettura della sentenza, le allora appellate avevano contestato la congruenza della motivazione dell’avviso di liquidazione, nonostante la somma definitiva richiesta come imposta di successione fosse quella dovuta. L’impugnata sentenza al riguardo si è limitata ad affermare quanto segue Indicare dati erronei, senza esporre con chiarezza il percorso logico giuridico che ha portato l’Ufficio al risultato esitato, lungi dall’essere un mero errore materiale, e come tale emendabile, è un elemento sostanziale nella formazione della motivazione dell’atto. La necessità di fornire una esplicitazione rigorosa dell’iter seguito, nasce dall’obbligo, in capo all’Ufficio, di motivare adeguatamente l’atto impositivo; in difetto l’atto resterà privo di motivazione e dovrà essere annullato. Nel caso di specie l’atto impositivo non ha superato il vaglio di legittimità, per difetto di motivazione [...] . Si tratta all’evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di s