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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23900/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano, pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il 23 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i plurimi reati allo stesso ascritti dal capo a) al capo j) della rubrica (artt. 628, 629, 640, cod. pen. , art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art. 4, I.n. 110 del 1975).

Ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione aí capi d),e),f),g) ed h) si caratterizzano per essere generici, aspecifici e reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), omettendo qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito in modo analitico e persuasivo le condotte e il contesto in cui maturavano le plurime azioni illecite poste in essere dal ricorrente (anche considerato l'accesso al rito abbreviato e l'ammissione della propria responsabilità, e l'analitica considerazione delle caratteristiche della azione, della sua qualificazione giuridica e quantificazione della pena, pag. 6 e seg.) con compiuta analisi anche della caratterizzazione circostanziale delle stesse (quanto all'art. 61 n. 5, 62 n. 4 cod. pen.), sicché i motivi predetti si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).

Rilevato come anche il sesto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come settimo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondati) poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice evidenziando come sia stata correttamente ritenuta l'assenza di qualsiasi segnale positivo da valutare a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano, pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il 23 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i plurimi reati allo stesso ascritti dal capo a) al capo j) della rubrica (artt. 628, 629, 640, cod. pen. , art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art. 4, I.n. 110 del 1975). Ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione aí capi d),e),f),g) ed h) si caratterizzano per essere generici, aspecifici e reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), omettendo qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito in modo analitico e persuasivo le condotte e il contesto in cui maturavano le plurime azioni illecite poste in essere dal ricorrente (anche considerato l'accesso al rito abbreviato e l'ammissione della propria responsabilità, e l'analitica considerazione delle caratteristiche della azione, della sua qualificazione giuridica e quantificazione della pena, pag. 6 e seg.) con compiuta analisi anche della caratterizzazione circostanziale delle stesse (quanto all'art. 61 n. 5, 62 n. 4 cod. pen.), sicché i motivi predetti si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). Rilevato come anche il sesto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come settimo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondati) poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice evidenziando come sia stata correttamente ritenuta l'assenza di qualsiasi segnale positivo da valutare a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore
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