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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29322/2026

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e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dell'Izzo per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'eccezione formulata all'udienza di discussione orale in ordine alla violazione del termine a difesa ex art. 601 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza;4 i [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché risulta dal verbale di udienza in atti che, al contrario, il difensore di fiducia dell'imputato ha rinunciato "ad ogni eccezione"; [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale rinuncia, il vizio, integrante una nullità a regime intermedio, non può essere successivamente fatto valere (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dell'Izzo per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'eccezione formulata all'udienza di discussione orale in ordine alla violazione del termine a difesa ex art. 601 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza;4 i [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché risulta dal verbale di udienza in atti che, al contrario, il difensore di fiducia dell'imputato ha rinunciato "ad ogni eccezione"; [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale rinuncia, il vizio, integrante una nullità a regime intermedio, non può essere successivamente fatto valere (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Decreto Cassazione n. 29322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris