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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 27620/2026

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a CORTE di CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale,ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 6 dicembre2024, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che aveva condannato il ricorrentealla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione ad un’associazionefinalizzata al traffico di cocaina e per alcuni “reati-scopo”.2.

Avverso questa decisione propone ricorso straordinario il condannato,deducendo, dopo una sintesi dei motivi del ricorso ordinario, inerenti sia alreato-fine che al reato associativo, che la Corte di cassazione sarebbe caduta inun errore di fatto consistente nella “sopravvalutazione dell’apporto del Casalinoalla vita dell’associazione”, per le ragioni meglio esplicitate nel prosieguo dellostesso ricorso siccome volte a sottolineare che l’operatività dell’associazioneillecita era proseguita fino al 2024, anche dopo l’uscita di scena del ricorrente,che aveva intrattenuto rapporti significativi con un solo esponente del sodaliziolimitatamente al periodo intercorrente tra il giugno ed il luglio del 2019.A sostegno delle sue ragioni, i l r icorrente cita un precedentegiurisprudenziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.1.

Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ilCollegio condivide, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errorenon sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettivae la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile unerrore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedioprevisto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015,Moroni; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).2.

Nel caso in esame, il ricorrente censura la motivazione della sentenzadella Corte di cassazione palesemente dolendosi della interpretazione fornita daigiudici di legittimità dei dati processuali disponibili, attraverso valutazioni indiritto degli elementi di fatto non più soggette ad impugnazione alla luce deiprincipio prima ricordato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE di CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale,ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 6 dicembre2024, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che aveva condannato il ricorrentealla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione ad un’associazionefinalizzata al traffico di cocaina e per alcuni “reati-scopo”.2. Avverso questa decisione propone ricorso straordinario il condannato,deducendo, dopo una sintesi dei motivi del ricorso ordinario, inerenti sia alreato-fine che al reato associativo, che la Corte di cassazione sarebbe caduta inun errore di fatto consistente nella “sopravvalutazione dell’apporto del Casalinoalla vita dell’associazione”, per le ragioni meglio esplicitate nel prosieguo dellostesso ricorso siccome volte a sottolineare che l’operatività dell’associazioneillecita era proseguita fino al 2024, anche dopo l’uscita di scena del ricorrente,che aveva intrattenuto rapporti significativi con un solo esponente del sodaliziolimitatamente al periodo intercorrente tra il giugno ed il luglio del 2019.A sostegno delle sue ragioni, i l r icorrente cita un precedentegiurisprudenziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.1. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ilCollegio condivide, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errorenon sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettivae la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile unerrore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedioprevisto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015,Moroni; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).2. Nel caso in esame, il ricorrente censura la motivazione della sentenzadella Corte di cassazione palesemente dolendosi della interpretazione fornita daigiudici di legittimità dei dati processuali disponibili, attraverso valutazioni indiritto degli elementi di fatto non più soggette ad impugnazione alla luce deiprincipio prima ricordato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]