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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18909/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di SORVEGLIANZA di POTENZA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenza harevocato – per essersi egli reso protagonista, nel corso dell’esecuzione della misuraalternativa, di una possibile violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. – la misura delladetenzione domiciliare, che era in vigore dal 23/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],soggetto in espiazione di una pena residua pari ad anni cinque, mesi dieci e giorni dieci direclusione, in relazione al provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Potenza del 09/11/2023, comprensivo di condanne riportate per i reati di cuiagli artt. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895 e 75comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159.2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore avv.deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessanotifica - al difensore di fiducia del condannato, precedentemente nominato - del decreto difissazione dell’udienza camerale, con conseguente nomina di un difensore di ufficio, inoccasione dell’udienza celebrata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Potenza in data28/01/2026, oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, con particolare riguardo alla sussistenza di evidenti errori nell’indicazione degliorari e delle date, commessi dal Tribunale di sorveglianza.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come ilcondannato abbia preso parte attiva alla aggressione posta a fondamento della avversatarevoca, dapprima spintonando la persona offesa e poi ostacolandone la fuga.

Lamotivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò,la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.Quanto alla questione processuale dedotta mediante il primo motivo, essa sirisolve nella prospettazione di un enunciato ermeneutico che confligge tanto con il datonormativo, quanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Giova ricordare, sul punto,il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276867 – 01, amente della quale: ‹‹La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento disorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiegaeffetti nel procedimento per la revoca della misura stessa››; nello stesso senso si sonoespresse Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289494 – 01; Sez. 1,n. 24938 del 28/01/2014, Mihalachi, Rv. 262131 – 01; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, DeSantis, Rv. 243561 – 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di SORVEGLIANZA di POTENZA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenza harevocato – per essersi egli reso protagonista, nel corso dell’esecuzione della misuraalternativa, di una possibile violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. – la misura delladetenzione domiciliare, che era in vigore dal 23/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],soggetto in espiazione di una pena residua pari ad anni cinque, mesi dieci e giorni dieci direclusione, in relazione al provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Potenza del 09/11/2023, comprensivo di condanne riportate per i reati di cuiagli artt. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895 e 75comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore avv.deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento alla omessanotifica - al difensore di fiducia del condannato, precedentemente nominato - del decreto difissazione dell’udienza camerale, con conseguente nomina di un difensore di ufficio, inoccasione dell’udienza celebrata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Potenza in data28/01/2026, oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, con particolare riguardo alla sussistenza di evidenti errori nell’indicazione degliorari e delle date, commessi dal Tribunale di sorveglianza.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come ilcondannato abbia preso parte attiva alla aggressione posta a fondamento della avversatarevoca, dapprima spintonando la persona offesa e poi ostacolandone la fuga. Lamotivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò,la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.Quanto alla questione processuale dedotta mediante il primo motivo, essa sirisolve nella prospettazione di un enunciato ermeneutico che confligge tanto con il datonormativo, quanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova ricordare, sul punto,il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276867 – 01, amente della quale: ‹‹La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento disorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiegaeffetti nel procedimento per la revoca della misura stessa››; nello stesso senso si sonoespresse Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289494 – 01; Sez. 1,n. 24938 del 28/01/2014, Mihalachi, Rv. 262131 – 01; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, DeSantis, Rv. 243561 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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