CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 38441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2023 della CORTE di APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del PG, in persona lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con decreto del 2/2/2023, confermava la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P. S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, con imposizione del pagamento della cauzione di euro quattromila, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Tribunale di Potenza del 20/9/2021. 2. Il proposto, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di pericolosità sociale qualificata. Evidenzia che il provvedimento impugnato non dà risposte alle questioni sollevate dalla difesa nei motivi di appello, valorizzando la sentenza di condanna (per la quale pende l'appello) per il reato di associazione mafiosa e per plurimi reati fine; che detta affermazione di responsabilità si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato; che, tuttavia, a [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato il programma di protezione in ragione della sua scarsa attendibilità oggettiva e soggettiva e che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile dalla Corte di assise di appello di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale, nel confermare il decreto del Tribunale, non ha considerato le doglianze difensive sul punto, che introducono nel procedimento di prevenzione elementi minatori della credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti, esclusiva fonte probatoria per molti dei delitti per i quali è intervenuta condanna. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della attualità della pericolosità sociale, evidenziando che l'impugnato decreto prende in considerazione elementi che solo apparentemente risultano decisivi, essendo invece del tutto inconferenti. In particolare, quanto alla nota integrativa della Questura di Potenza del 23/11/2021, relativa alla violazione del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di attività abusiva di vigilanza privata presso un centro commerciale, osserva che la licenza è stata ritirata in data 21/12/2021; quanto alla condanna in primo grado per il reato di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., posta in essere nei confronti di personale della polizia giudiziaria, rileva che la Corte territoriale incorre in errore laddove afferma che la minaccia sarebbe stata posta in essere in occasione della notifica dell'ordine definitivo di carcerazione al fratello [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il capoclan, atteso che - come si evince dalla sentenza di condanna, versata in atti - la minaccia fu avanzata in occasione della traduzione in carcere per l'espiazione della pena di altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che le considerazioni svolte dalla Corte di appello in tema di "vicinanza" e di "contiguità mafiosa", al fine di fornire un dato sull'attualità della pericolosità del proposto, sono destituite di fondamento. In conclusione, sostiene il difensore che agli atti non vi sono elementi da cui poter desumere che il ricorrente abbia frequentato, intrattenuto rapporti o anche solo incontrato i presunti sodali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1 E primo motivo - speso per contestare la sussistenza dei presupposti atti a qualificare la personalità del proposto come connotata da pericolosità qualificata - è inammissibile, giacché sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nasconde la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione; vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione. Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la rado decidendi. Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuna chiara violazione di legge, ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione e da questi motivatamente respinte, attraverso la riedita esposizione del denunziato appiattimento sulla valutazione cautelare. Sul punto, peraltro, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna non si fonda solo sulle dichiarazioni di Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] (ritenuti inattendibili in diverso procedimento), ma anche su quelle di [OSCURATO:PERSONA]Amato e che in ogni caso il Tribunale di cognizione è pervenuto ad un giudizio di condanna, sia in ordine al reato associativo, che in relazione a plurimi reati fine, di talché è tale sentenza di condanna che occorre tenere in considerazione. 1.2 Infondato è il secondo motivo di ricorso, in punto di attualità della pericolosità. Ed invero, l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, con riferimento al contesto in cui fu profferita la minaccia aggravata, non risulta decisivo, in quanto ciò che assume rilevanza è il contenuto della stessa, il soggetto verso il quale la stessa fu rivolta (un appartenente alla polizia giudiziaria) e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Tale recente sentenza di condanna (del 11/11/2022), unitamente alla altrettanto recente violazione del T.U.L.P.S., anch'essa aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (a nulla rilevando - in punto di perfezionamento del reato - la successiva revoca della licenza) ed alle risultanze della nota della Questura di Potenza n. 9593 del 7/6/2022, da cui emerge che allo stato il proposto è il punto di riferimento della "famiglia Cassotta", depongono nel senso della attualità della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente. Gli elementi ora richiamati sono stati correttamente richiamati dalla Corte territoriale nell'impugnato provvedimento, che risulta in conclusione congruamente motivato, oltre che scevro da vizi logici. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del