CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/6/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 4/12/2017 dal Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di 15 mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione lo Ndoja, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado, senza affrontare le numerose censure mosse con riguardo ai diversi profili valorizzati dal Tribunale nell'ottica dell'affermazione di responsabilità: la lacuna riguarderebbe, in particolare, la contestata genericità delle fatture, il mancato reperimento di documentazione scritta, il diverso regime operante tra lavori privati e lavori pubblici. Ancora, la sentenza avrebbe immotivatamente svalutato le dichiarazioni rese dal figlio del ricorrente e dal teste [OSCURATO:PERSONA], ritenute di per sé inattendibili senza alcun riscontro critico e con palese violazione dei precetti costituzionali che regolano il processo penale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. La Corte di appello, infatti, ha steso una motivazione che si sottrae appieno alle censure proposte, con la quale - in termini del tutto solidi e congrui, nonché richiamando la conforme sentenza di primo grado - ha individuato plurimi elementi a conferma del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, sul presupposto della inesistenza oggettiva e soggettiva dei lavori indicati nelle fatture riportate in dichiarazione. Dello stesso materiale istruttorio, peraltro, il ricorso tende a compiere una inammissibile valutazione parcellizzata, volta a leggere i numerosi indici in modo "atomistico" e non con lettura complessiva, come invece riscontrato nella sentenza impugnata. 6. In particolare - e con argomento in fatto che questa Corte non è ammessa a verificare o sindacare - i Giudici del merito hanno evidenziato che i rapporti professionali tra la ditta individuale facente capo al ricorrente e i due enti che avevano emesso le fatture in questione ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]), apparenti subappaltatori, non avevano trovato alcuna conferma documentale, in palese contrasto con le normali prassi commerciali, specie a fronte di volumi d'affari dichiarati per diverse decine di migliaia di euro; i legali rappresentanti di entrambe le ditte apparenti esecutrici, inoltre, risultavano evasori totali. Ancora, l'effettiva realizzazione di questi rapporti trovava un apparente riscontro soltanto nelle fatture in questione, connotate, tuttavia, da scarne indicazioni, peraltro negate dal soggetto che aveva dato in appalto i lavori alla ditta individuale del ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito, le sentenze hanno sottolineato che non era emerso alcun riscontro documentale neppure per i pagamenti delle somme in questione, asseritamente avvenuti per contanti pur a fronte - si ribadisce - di importi per decine di migliaia di euro. Nondimeno, era risultato che la ditta individuale del ricorrente, pur richiesta di fornire specificazioni quanto ai lavori fatturati, non aveva offerto alcuna puntualizzazione; al riguardo - e con i. . motivazione ancora corretta ed immune da vizi - la Corte di appello ha negato che fosse stata eseguita un'inversione dell'onere della prova, riscontrando, piuttosto, che all'imputato era stata data possibilità di fornire spiegazioni su un dato oggettivo riscontrato, e che questa possibilità non era stata colta. A conferma della effettiva esecuzione dei lavori fatturati, ancora, non potevano ritenersi sufficienti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva solo genericamente affermato che sul cantiere, talvolta, lavorava un tale "Freddy" (o simile), senza alcuna specificazione che ne potesse realmente consentire l'identificazione e, soprattutto, il collegamento lavorativo con le ditte che - stando alle fatture - avrebbero eseguito i lavori in subappalto. Ancora sul punto, peraltro, la sentenza ha sottolineato che se anche fosse stata offerta la prova dell'intervento sul cantiere di tale soggetto, lo stesso non avrebbe potuto di certo eseguire da solo i lavori quantificati nelle fatture, così ulteriormente confermandone l'inesistenza oggettiva. Infine, con riguardo alle dichiarazioni rese dal figlio del ricorrente, non può essere condiviso il motivo di censura che lamenta un aprioristico giudizio di inattendibilità: la Corte di appello, infatti, ha ben spiegato che l'affermazione di questi, secondo cui solo in caso di necessità il padre avrebbe fatto ricorso al lavoro esterno, risultava incompatibile con il carattere evidentemente antieconomico dei costi sostenuti ricorrendo al subappalto, in una misura variabile tra 1/3 ed oltre il 60% del volume d'affari. 7. Con questa solida ed ampia motivazione, dunque, la sentenza impugnata non si è sottratta all'esame dei motivi di censura e, anzi, ne ha compiuto una valutazione complessiva, analizzando gli stessi elementi indicativi già valorizzati dal Tribunale ed oggetto del gravame, e così concludendo - con argomento che non ammette censura - per la sicura riferibilità degli stessi alla fattispecie di reato contestata ai sensi dell'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.4. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a