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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31726/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli - in riforma della sentenza del 18/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola - ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili.

Ritiene la Corte territoriale, infatti, non essere all'uopo sufficiente l'atteggiamento collaborativo mostrato dal soggetto (di scarsa valenza, a fronte di una detenzione illegale di esplosivo del tutto indubitabile) e assumendo rilievo dirimente, al contrario, tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto l'aver egli violato la misura cautelare alla quale veniva assoggettato, successivamente al fatto.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli - in riforma della sentenza del 18/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola - ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. Ritiene la Corte territoriale, infatti, non essere all'uopo sufficiente l'atteggiamento collaborativo mostrato dal soggetto (di scarsa valenza, a fronte di una detenzione illegale di esplosivo del tutto indubitabile) e assumendo rilievo dirimente, al contrario, tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto l'aver egli violato la misura cautelare alla quale veniva assoggettato, successivamente al fatto. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
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