Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21203/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2022, che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto con strappo aggravato e furto aggravato e, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la ricostruzione dei fatti e l'iter logico- giuridico espressi nella parte motiva del provvedimento impugnato rivelano l'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto.

Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata è costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante.

La Corte territoriale ha valutato il danno cagionato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto e, per questo, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all'imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;

3. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi e con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati.

In particolare, il secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Invero, come più volte affermato da questa Corte, ai fini della concessione di tale attenuante, l'entità del danno deve essere considerata con riferimento al momento della consumazione del reato e non già con riguardo al momento successivo nel quale il danno sia stato eliminato (Sez. 2, n. 555 del 15/03/1967, Bedogni, Rv. 105441).

Il terzo motivo di ricorso, d'altra parte, denuncia difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che, sia pur sinteticamente, ha ritenuto il danno non esiguo complessivamente; in ogni caso, le ragioni difensive sono estremamente generiche; (MS

4. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 545-bis, cod. proc. pen., è inammissibile atteso che non vi è stata alcuna richiesta di applicazione di pena sostitutiva;

5. Ritenuto che il ricorso è inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2022, che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto con strappo aggravato e furto aggravato e, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la ricostruzione dei fatti e l'iter logico- giuridico espressi nella parte motiva del provvedimento impugnato rivelano l'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto. Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata è costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante. La Corte territoriale ha valutato il danno cagionato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto e, per questo, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all'imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; 3. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi e con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati. In particolare, il secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, come più volte affermato da questa Corte, ai fini della concessione di tale attenuante, l'entità del danno deve essere considerata con riferimento al momento della consumazione del reato e non già con riguardo al momento successivo nel quale il danno sia stato eliminato (Sez. 2, n. 555 del 15/03/1967, Bedogni, Rv. 105441). Il terzo motivo di ricorso, d'altra parte, denuncia difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che, sia pur sinteticamente, ha ritenuto il danno non esiguo complessivamente; in ogni caso, le ragioni difensive sono estremamente generiche; (MS 4. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 545-bis, cod. proc. pen., è inammissibile atteso che non vi è stata alcuna richiesta di applicazione di pena sostitutiva; 5. Ritenuto che il ricorso è inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 21203/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris