CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5064/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO G ORGERINO L ORENA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66L57 L219 I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1966. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 951/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 31 luglio 2019, non notificata; ART .47 D .P.R. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso n. 7/2010 l’Agenzia delle Entrate provvide a liquidare la somma asseritamente dovuta da [OSCURATO:PERSONA] (acquirente di un bene immobile trasferitole, giusta decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Imperia, in esito a vendita eseguita nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare) per il pagamento delle formalità concernenti la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria iscritta sul citato cespite, che era stata richiesta dall’Associazione dei Notai di Imperia in regime di esenzione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973. N. 602; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 122/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Imperia, ritenendo che il predetto art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 «prevede la gratuità delle trascrizioni iscrizioni e cancellazioni di pignoramento ed ipoteche allorché tali richieste vengano effettuate dal concessionario», evidenziando che «nel caso di specie le esecuzioni immobiliari oggetto dell'avviso di accertamento in questione […] sono state effettuate per soddisfare crediti del concessionario per la riscossione» e che «l’attività posta in essere dall'Associazione tra i Notai dei distretti Notarili riuniti di Imperia e Sanremo si è concretizzata in una mera attivitàmateriale in esecuzione di quanto statuito dal Giudice dell'Esecuzione» (così nella sentenza impugnata); 2.1. per tale via, il Giudice regionale riteneva corretto il riconoscimento dell’esenzione in questione, non avendo la contribuente richiesto la cancellazione delle formalità, adempimento questo eseguito dalla predetta Associazione nell'interesse del concessionario; 3. con ricorso notificato mediante posta elettronica certificata il 28 gennaio 2020 e tramite servizio postale in data 3/8 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 11 d.lgs 31 ottobre 1990, n. 347, in quanto il citato art. 47, quale norma agevolativa di stretta interpretazione, circoscrive l’ambito di applicazione delle esenzioni, ivi compresa quella concernente il pagamento delle formalità di cancellazione di ipoteche e pignoramento, alle sole «richieste del concessionario», laddove nella specie la cancellazione delle stesse erano state ordinate dal Giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferimento; 1.1. l’Agenzia ha aggiunto che la ratio dell’agevolazione deve essere correlata alla specialità dell’esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella quale è lo stesso concessionario a disporre la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, mentre non riceve applicazione nell’ipotesi in cui si proceda alla vendita coattiva del bene tramite un ordinario giudizio di esecuzione, nel quale è il soggetto acquirente del bene che, a mente dell’art. 11 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, deve farsi carico di tale onere economico, a prescindere da una sua richiesta; 2. il ricorso va accolto; 3. questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, ha affermato che: -«Il D.P.R. n.6 02 del 1973, art. 47 - rubricato "Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche" - stabilisce, al comma 1, che "i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto"»; -«In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l'art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021)»; - «Tale norma prevede espressamente che l'esenzione di imposta sia riconosciuta nell'ipotesi in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l'effettuazione delle formalità e ciò allo scopo di rendere più agevole, economica e rapida l'attività di riscossione dei tributi»; - «Nel caso di specie è incontroverso che l'attività di cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento sia stata effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione ma su ordine del giudice dell'esecuzione e con l'ausilio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imperia e Sanremo. Trattasi dunque di attività svoltasi su impulso officioso del giudice e non su richiesta della parte specificamente individuata dalla legge, sicché deve escludersi l'esenzione dal tributo, in ragione della natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti» (così Cass., Sez. VI/T, 4 maggio 2022, n. 14043 ed in tema Cass., Sez. T, 17 ottobre 2022, n. 30472; Cass. Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18104; 4. non vi sono ragioni per un diverso avviso, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamento in fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 secondo comma, cod. proc. civ. rigettando l’originario ricorso della contribuente; 5. l’affermazione del riferito orientamento in epoca successiva al ricorso in esame giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel