CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con unico atto e comuni motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che confermava la responsabilità degli imputati per il delitto di tentata estorsione aggravata; considerato che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di illecita concorrenza con minaccia e violenza, è meramente riproduttivo di profili di censura già presentati in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (pagg. 5 — 7 della impugnata sentenza) con cui il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che, infatti, a fronte della incontrastata ricostruzione fattuale della vicenda, i giudici d'appello hanno argomentato la configurabilità di un'ipotesi di concorso formale tra reati e non di concorso apparente di norme in accordo con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., riproduce rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di un apparato giustificativo giuridicamente corretto e sostenuto da pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 7 — 8 della impugnata sentenza), rispetto al quale i ricorrenti più che condurre una critica puntuale si limitano ad esprimere mero dissenso valutativo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore