CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 41267/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta ordinanza ha proposto impugnazione l'imputato, evidenziando che è stata rimessa la querela con contestuale accettazione; [OSCURATO:PERSONA] - che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputato, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando í vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deci in Roma, il 8 giugno 2021 Il consf.iie4ar, fstensore Presid