CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 30334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4615/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 214, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 35/20 19 depositata il. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/12/2019 la Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 18 l.fall. , da Cogesca srl contro la sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva dichiarato il suo fallimento ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.1 La Corte di Appello ha osservato: a) che l’istanza di fallimento era stata proposta sulla base di un credito per complessivi € 121.733,48, fondato su vaglia cambiari in parte scaduti e protestati, sotto scritti da Cogesca srl nel luglio 2016 ( in sostituzione di assegni postdatati pacificamente rimasti insoluti ) che la reclamante, che aveva intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] spa un lungo ed articolato rapporto commerciale di forniture di cemento, aveva rilasciato a saldo difatture emesse dalla fornitrice per capitale, interessi e spese ; b) che Cogesca non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto pagamento del credito documentato dai vaglia cambiari, essendosi limita ta ad affermare di aver vi provveduto sulla scorta di una ct di parte, senza fornire alcun riscontro oggettivo del proprio assunto; c) che il tribunale, a conferma dell’esistenza del credito, aveva rilevato che la debitrice aveva proposto opposizione all’atto di precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in forza dei medesimi titoli contestando solo il quantum della pretesa; d ) che la tesi difensiva della reclamante, secondo cui le cambiali non le erano state restituit e nonostante il pagamento di tutte le forniture,era priva di fondamento, in quanto i titoli erano stati emessi in data successiva alla cessazione dei rapporti commercial i fra le parti; e ) che , quindi , potendosi ritenere incidentalmente accertato il credito, sussisteva la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a pr oporre istanza di fallimento. 2. Cogesca srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo. La creditrice istante ha resistito con controricorso,depositando anche memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] srlnon ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico mezzo di impugnazione Cogesca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l.fall., 1988, 2697 c . c . , 15 , comma 1 nr. 3, dPR n. 633/72, nonché l’ omesso esam e di fatti decisiv i per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti «laddove la corte d’appello… ha dato valore ai vaglia cambiari posti a base dell’iniziale ricorso per fallimento nonostante la prova dell’inesistenza di valido rapporto causale». Secondo la ricorrente i giudici di seconde curenon avrebbero considerato: a) che, a partire dal 2014, qualsiasi fornitura eseguita da [OSCURATO:PERSONA] era stata preceduta da un bonifico bancario anticipato, effettuato al momento dell’ordine, e che ciò, per deduzione logica, avrebbe dovuto far escludere l’esistenza di debiti pregressi, perché altrimenti la fornitrice ne avrebbe preteso il pagamento; b ) che i pagamenti da essa eseguiti, che avrebbero dovuti essere imputati a saldo delle forniture, erano stati invece imputati a saldo di fatture più volte contestate, recanti causali incomprensibili, per attività insussistenti e non meglio precisate (ovvero per rimborso spese bancarie e legali, rifusione costi gestione pratica, per di più gravati di IVA, non dovuta, al 22%); c) che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente riconosciuto che i vaglia cambiari erano stati emessi per il pagamento di detti oneri e spese , asser endo contrariamente al vero, che si trattava di oneri concordati . In conclusione, a dire della ricorrente, dalle circostanze allegate e non esaminate il giudice del reclamo avrebbe dovuto trarre il convincimento dell’inesistenza del rapporto causale sottostante all’emissione dei titoli cambiari, o , tutt’al più, della sussistenza di un residuo credito per capitale di [OSCURATO:PERSONA] inferiore alla soglia dei 30.000 euro fissata dall’art. 15 u. comma l. fall. perché possa procedersi alla dichiarazione di fallimento. 2. La censura, nell’ articolazione avente ad oggetto il vizio di violazione di legge, non è conforme ai requisiti di specificità richiestidall’ art 366 1 comma nr 4 cpc. 2.1 Secondo il costante orientamento consolidato di questa Corte in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art 6 della l.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. S.U. n. 1521/2013, 11421/2014 ,576/2015, 38827/2018e 21144/2020). 2.2 La Corte di Appello, uniformandosi a tale indirizzo, ha ritenuto provato il credito oggetto dell’istanza di fallimento in quanto fondato su vaglia cambiari emessi- in sostituzione di assegni insoluti- dal debitore , il quale, in applicazione dei principi di astrazione processuale che governano la materia dei titoli di credito, avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto pagamento. Secondo i giudici di merito nessun riscontro oggettivo circa l’assolvimento dell’obbligazione di pagamento delle somme portate sulle fatture è stato fornito, anzi la fallita con l’opposizione al precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA], dopo che alcuni effetti erano stati protestati, aveva espressamente riconosciuto un debito pari ad € 53,990,25. 2.3 Orbene, a fronte di tale accertamento, il ricorrente si limita semplicemente ad affermare che la sentenza è «incorsa nell’erronea applicazione dell’art 1988 cc e per l’effetto dell’art. 6 l. fall. laddove ritenendo non raggiunta la prova dell’inesistenza del credito e invalidità del rapporto obbligatorio sotteso agli effetti cambiari ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] spa ». 2.4 La censura è formulata in maniera del tutto generica riducendosi ad una mera asserzione di errata applicazione degli artt 1988 cc e 6 l.fall. 2.5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4"( cfr. Cass. nr 5001/2018, 17330/2015 ,17127/2007 ). 2.6 La doglianza, valutata sotto il profilo del vizio motivazionale, è, parimenti, inammissibile. 2.7 Contrariamente a quanto sostenuto dal la ricorrente, la c orte territoriale ha preso in considerazione tutte le fatture, accertando che il credito traeva origine dal mancato pagamento sia di forniture di materiali sia di spese e interessi, e che la debitrice, cui incombeva l’onere di provare l’insussistenza del rapporto sottostante all’emissione dei titoli, non aveva all egato elementi a riguardo, né in relazione ai pagamenti delle forniture asseritamente eseguiti né in relazione alla non debenza degli oneri accessori e/o al loro carattere usurario; ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente contestato sia l’avvenuto pagamento, sia le circostanza che i vaglia non fossero stati restituiti nonostante il pagamento. 2.8La sentenza impugnata ha, quindi, compiutamente esaminato i fatti dedotti dalla ricorrente e il profilo di censura in esame mira ad un non consentito riesame del merito. 3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello pr