CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ché ha concluso chiedendo) . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 19 gennaio 2021, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen., per essersi impossessato di un telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] poggiato sul bancone di una tabaccheria ove entrambi si trovavano, sottraendolo alla vittima. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'illogicità della motivazione. Sarebbe, in particolare, viziata la sentenza impugnata per non aver disposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., risultando non logiche le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto di negare tali benefici, risultando palese il modesto valore del bene sottratto ed essendo particolarmente datati, oltre che non specifici, i precedenti penali gravanti sul ricorrente. Lamenta, poi, il Conversa l'eccessività della pena inflittagli, la quale, tenuto conto del disagio sociale sofferto e della concreta lesività del fatto compiuto, sarebbe stato più opportuno contenere entro i previsti limiti edittali. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è la censura con cui il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'indicata attenuante sul presupposto che, nel caso di specie, non sussistono elementi, neppure evincibili dagli atti processuali, che consentano di stabilire l'effettivo valore del telefono sottratto.Orbene, tale argomentazione si pone in termini coerenti rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). Pertanto, anche la valutazione del telefono cellulare indicata dal Conversa in ricorso - stabilita in valore pari a circa 50,00 euro - non solo appare incerta e non giudizialmente comprovata, ma neppure corrisponde necessariamente al valore economico irrisorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., anche considerato che tale ultima può essere negata, a prescindere dal valore economico del bene sottratto, pure in relazione al rilevante danno subito dalla persona offesa in conseguenza della perdita dei dati conservati all'interno del cellulare o a seguito dell'effetto pregiudizievole costituito dal mancato utilizzo del telefono stesso (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 28715 del 26 maggio 2021, Passalacqua, n.m.). 3. Del pari manifestamente infondata è, poi, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire di riconoscere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., considerato che l'imputato è gravato da precedenti penali significativi (omicidio colposo, porto d'armi ed altro), sia pur non recenti. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Manifestamente infondata, infine, è anche la censura relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La dedotta doglianza appare, infatti, del tutto generica ed aspecifica, nonché palesemente contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per le quali ha ritenuto la congruità della sanzione applicata, osservando che essa si conforma alla concreta entità del fatto e alle condizioni di disagio sociale del prevenuto, pur tuttavia tenuto conto pure dei precedenti penali gravanti sull'imputato. L'indicata motivazione prevede, pertanto, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si .tratta, dunque, di una (sia pur stringata) motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a