CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'[OSCURATO:PERSONA]controC.r. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado della Puglian. 4117/2024 depositata il 09/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda ha preso avvio dalla sentenza civile n. 1548 del 31ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Brindisi, pronunciando ai sensidell’art. 2932 cod. civ., ha disposto il trasferimento in favore della societàC.[OSCURATO:SOCIETA]. della proprietà di alcuni fondi rustici e del sovrastanteNumero registro generale 11874/2025Numero sezionale 5160/2026Numero di raccolta generale 22162/2026Data pubblicazione 28/06/2026fabbricato siti in [OSCURATO:PERSONA], subordinando tuttavia l’efficaciatraslativa al versamento, da parte della promissaria acquirente, del prezzodi euro 150.000,00 entro novanta giorni dal passaggio in giudicato delladecisione.2. In data 10 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha notificato allasocietà l’avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000001548/0/002, con ilquale ha liquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale percomplessivi euro 22.800,00, ritenendo la sentenza civile assoggettata atassazione proporzionale nonostante la previsione della condizionesospensiva e il mancato pagamento del prezzo.3. La società ha impugnato l’atto innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Brindisi, deducendo che il trasferimentoimmobiliare non si era mai perfezionato per il mancato avveramento dellacondizione e che, pertanto, l’imposta avrebbe dovuto essere applicata inmisura fissa.4. Con sentenza n. 318/2023, pronunciata il 21 giugno 2023 edepositata il 19 settembre 2023, la Corte di primo grado ha rigettato ilricorso, affermando che la sentenza ex art. 2932 c.p. doveva essere tassatain misura proporzionale, qualificando la condizione di pagamento del prezzocome meramente potestativa e quindi fiscalmente irrilevante, concompensazione delle spese di lite.5. Avverso tale decisione la società ha proposto appello e la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n.4117/24/24, depositata il 9 dicembre 2024, ha accolto l’appello,richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale e, in particolare,una propria precedente decisione resa in relazione all’analogo avvisonotificato all’altro coobbligato in solido. La Corte ha ritenuto che la sentenzache subordina il trasferimento immobiliare al previo pagamento del prezzoè assoggettata a imposta di registro solo al verificarsi di tale evento, nonpotendosi qualificare la relativa condizione come meramente potestativa, eNumero registro generale 11874/2025Numero sezionale 5160/2026Numero di raccolta generale 22162/2026Data pubblicazione 28/06/2026ha quindi annullato l’avviso di liquidazione, compensando le spese deldoppio grado di giudizio.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. Successivamente la difesa erariale ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va analizzato in via preliminare, per priorità logica, il terzo motivo.1.1. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce invero la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art.111 cost. (motivazione apparente) in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4c.p.c.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado si sarebbe limitata arichiamare un proprio precedente, affermando di condividernel’orientamento al fine di uniformare il trattamento dei coobbligati, senzatuttavia svolgere alcuna autonoma argomentazione né illustrare le ragionigiuridiche poste a fondamento della decisione. Secondo la ricorrente, unsimile rinvio acritico non consente di ricostruire il percorso logico-giuridicoseguito dal giudice e non soddisfa il requisito del minimo costituzionale dellamotivazione, con conseguente nullità della pronuncia per error inprocedendo. Anche in relazione a tale motivo non risulta depositatocontroricorso o memoria difensiva della parte resistente.1.2. Il motivo è infondato.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente solo quando pur se graficamenteesistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non6 Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248 (Rv. 658088 - 01))Numero registro generale 11874/2025Numero sezionale 5160/2026Numero di raccolta generale 22162/2026Data pubblicazione 28/06/20261.3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato raggiunge il c.d.minimo costituzionale essendo comprensibile l’iter logico elaborato dalgiudice di merito, sicché la censura va rigettata.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo2932 c.c. e dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3) del c.p.c.Con tale censura l’Agenzia delle Entrate denuncia, in particolare,l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado ha annullato l’avviso di liquidazione,ritenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. che subordina il trasferimentoimmobiliare al previo pagamento del prezzo sia assoggettabile all’impostadi registro solo al verificarsi di tale evento e non già in misura proporzionale.Secondo la ricorrente, il giudice d’appello ha aderito a un orientamentogiurisprudenziale risalente e superato, omettendo di considerare l’indirizzoormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lacondizione consistente nel pagamento del prezzo da parte del promissarioacquirente integra una condizione meramente potestativa e, come tale,deve considerarsi fiscalmente “come non apposta”, con conseguenteapplicazione dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986. Ne deriva,ad avviso dell’Ufficio, che la sentenza costitutiva del trasferimentoimmobiliare, ancorché subordinata al pagamento del corrispettivo, èimmediatamente soggetta a imposta di registro in misura proporzionale. Ladecisione impugnata viene pertanto censurata per avere disatteso il dirittovivente e per avere annullato illegittimamente l’atto impositivo. Sul motivonon risulta proposta alcuna replica da parte della resistente, non essendostato depositato controricorso.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Questa Corte ha da tempo chiarito che In materia d'impostadi registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimentodi un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente alNumero registro generale 11874/2025Numero sezionale 5160/2026Numero di raccolta generale 22162/2026Data pubblicazione 28/06/2026pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionalee non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazionel'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sonoconsiderati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano,in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontàdell'acquirente, ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale delpromittente acquirente (Cass. 06/06/2018, n. 14470 (Rv. 649206 - 01);Cass. 29/04/2022, n. 13705 (Rv. 664501 - 01)).Tale è la sostanza della fattispecie per cui è procedimento, come daincontestate circostanze.2.3. Il motivo merita dunque accoglimento.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce in via subordinatarispetto al primo motivo: violazione dell’articolo 2932 del codice civile edell’articolo 27, comma 1, del d.p.r. n. 131 del 1986 nonché dell’art. 2 deld.lgs. n. 546/1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3) delcodice di procedura civile.3.1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere annullatointegralmente l’avviso di liquidazione, anziché rideterminare l’impostadovuta quantomeno in misura fissa. Anche aderendo, per ipotesi, allaricostruzione seguita dal giudice d’appello – secondo cui la condizione dipagamento del prezzo non sarebbe meramente potestativa – la stessadovrebbe comunque qualificarsi come condizione sospensiva, conapplicazione dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 econseguente debenza dell’imposta in misura fissa. La decisione della Corteterritoriale sarebbe dunque ritenuta erronea anche sotto il profiloprocessuale, per avere il giudice tributario omesso di esercitare il propriopotere-dovere di pronuncia di merito sostitutiva, limitandosi ad eliminareintegralmente la pretesa impositiva in violazione dei principi che regolano ilprocesso tributario. Anche su tale motivo non risultano svolte difese di parteresistente in sede di legittimità.Numero registro generale 11874/2025Numero sezionale 5160/2026Numero di raccolta generale 22162/2026Data pubblicazione 28/06/20263.2. Il motivo, espresso in forma subordinata, non va analizzando,essendo stata accolta la prima censura.4. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo,assorbito il secondo e rigettato il terzo.5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, nonnecessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigettodell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato,non merita di essere accoltoLe spese seguono la soccombenza sono liquidate nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo e dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettal’originario ricorso della contribuente;Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese, che liquida peril giudizio di merito di primo grado in euro 3.000,00, per il giudizio di meritodi secondo grado in euro 3.400,00, e per il giudizio di legittimità in euro3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.Il PresidenteMilena Balsamo