CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice di merito ha correttamente rigettato la richiesta di disapplicazione, in vista dell'applicazione della sanzione penale, del provvedimento amministrativo applicativo del foglio di via, atteso, in primo luogo, che l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel novero dei soggetti che, in quanto socialmente pericolosi, possono essere destinatari di tale misura di prevenzione è stato congruamente motivato attraverso il riferimento alle precedenti condanne per rapina e reati in materia di narcotraffico ed alla sua riscontrata presenza in luogo di elevata incidenza malavitosa ed abituale teatro di attività di spaccio di sostanze stupefacenti; che il foglio di via obbligatorio appare, d'altro canto, completo — a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente ancora con la più recente memoria — quanto all'indicazione, oltre che del luogo, il comune di Catanzaro, dal quale è stato imposto a Costantino di allontanarsi, di quello di rientro, espressamente individuato in Larnezia, municipio di sua residenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele Calp ccio [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore I Consigliere anziano p cio [OSCURATO:PERSONA] 17)T , .1:;iTATO CA:\ICA::,...gE. 1A