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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17779/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e all'art. 116 (con la recidiva nel biennio), codice strada (in Bologna, il 7/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce della negativa personalità, l'imputato risultando condannato più volte); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ 9(i7lvo Ot L.L[4:73KeLec, L DEPOS‘TAVn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e all'art. 116 (con la recidiva nel biennio), codice strada (in Bologna, il 7/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce della negativa personalità, l'imputato risultando condannato più volte); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ 9(i7lvo Ot L.L[4:73KeLec, L DEPOS‘TAVn
Sentenza Cassazione n. 17779/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris