CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 10927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10388-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 211/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte rigettino il ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], proprietario di unità immobiliari situate nel Comune di Cosoleto, con ricorso riassunto (siccome originariamente proposto innanzi al Tribunale amministrativo per la regione Calabria che declinòla giurisdizione) innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, impugnò la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 2020 n. 9 e il decreto 10 dicembre 2020 prot. n. 1841 del Responsabile dell’area tecnica del Comune di Cosoleto aventi a oggetto l’acquisizione sanante del “diritto di servitù ai sensi dell’art. 42 bis, comma 5, del d.P.R. n. 327/01” su suoli di sua proprietà, per l’attivazione dell’impianto idroelettrico Sevena in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, il Comune di Cosoleto e la controinteressata [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche (d’ora in poi, per brevità, T.S.A.P.), con sentenza n. Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 3 - 211/2021, depositata il 22 dicembre 2021, rigettava il ricorso, compensando le spese. In particolare, il T.S.A.P., richiamato il disposto dell’art. 42 bis, sesto comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevava che la potestà acquisitiva, eccezionalmente esercitata su suoli privati, occupati sine titulo per la realizzazione di opere di interesse pubblico, si estende in forza del provvedimento di “acquisizione sanante” anche ai diritti reali parziari, senza che il proprietario venga spogliato del tutto dalle restanti facoltà dominicali. Riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. possedesse i requisiti soggettivi, richiesti dalla norma per la sua applicabilità, essendo titolare del diritto a derivare le acque dei torrenti Vasi e Iaconi per la produzione di energia elettrica (in forza della concessione di derivazione rilasciata dalla Regione Calabria nel 2003 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. volturata ad Elca) e oggettivi (continuità della produzione di energia elettrica, risalente al 2003, integrante l’interesse pubblico che giustifica il sacrificio documentale). Escludeva, infine, che sussistessero i denunciati vizi del procedimento e riteneva inammissibili, per genericità, i motivi di impugnazione incentrati sulla denunciata e indimostrata posizione di vantaggio riconosciuta dal Comune alla Società nell’istruzione del procedimento. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , mentre il Comune di Cosoleto non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato perla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 4 - ha depositato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso , e la controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo - rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 111, co. 6 , Cost. e 132 n . 4 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione inesistente e/o meramente apparente in ordine all’eccepita violazione degli artt.3, 9 e 10 della legge 241/1990 (art. 360, n. 4 , c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il T.S.A.P. esaminato, ovvero solo apparentemente esaminato, le articolate eccezioni e rilievi formulati, incorrendo nel vizio di motivazione sotto i profili dell’inesistenza, manifesta contraddittorietà e mera apparenza della motivazione, con particolare riferimento alla eccepita violazione degli artt. 3, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 per omessa valutazione dell’apporto procedimentale fornito alla Pubblica amministrazione dal ricorrente. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce nuovamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, in violazione delle norme già enunciate nel primo motivo, con riferimento, questa volta, all’eccepita attribuzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di una illegittima posizione di vantaggio in seno al procedimento. 3. Eguali vizi, sempre in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., vengono denunciati con il terzo motivo di ricorso con riferimento, questa volta , alla eccepita violazione dell’art. 42 bis, comma quarto, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 4. Con il quarto motivo del ricorso, infine, si deduce sempre lanullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 111, comma 6,Cost. e 132 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione inesistente e/o meramente apparente in ordine all’eccepita violazione Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 5 - dell’art.42 bis d.lgs. n. 327/2001 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento della causa. 5. Le censure, convergenti sulla tipologia del vizio motivazionale del quale sarebbe affetta la sentenza impugnata, possono trattarsi congiuntamente e, pur se ammissibili, sono infondate. 6. Vanno, infatti e in primo luogo, disattese l e eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla ELCAs.r.l. 6.1. Quanto alla prima, sollevata per difetto del requisito dell’esposizione dei fatti di causa e del principio di autosufficienza del ricorso, è sufficiente rilevare che, come emerge dal tenore complessivo del ricorso, lo stesso riporta tutti i fatti rilevanti per la decisione e appare, nel suo contenuto, conforme ai dettami di cui all’art.360 cod. proc.civ. 6.2. In relazione alla seconda – sollevata per la proposizione di censure estese al merito. Inammissibilità del ricorso per violazione del novero dei vizi conoscibili da codesta Suprema Corte avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque - appare opportuno rammentare che, secondo la consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte(v. Cass., Sez. U., n. 105/2023 del 4 gennaio 2023 ; Cass. , Sez. U., n. 16979 del 25/06/2019; Cass., Sez. Un. , n. 488 del 2019; id. n. 19448 del 2009) , avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il rimedio esperibile non ̀ il ricorso per cassazione, bensìlo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r. d. n. 1775 del 1933, recante un rinvio «recettizio» ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 (ovvero alle seguenti ipotesi: «se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più̀ di quello che era domandato", "se abbia omesso di Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 6 - pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie"»); tenendo presente che, inoltre, l'art. 204 menzionato non distingue ed accomuna, anzi, il rimedio della rettificazione sia con riferimento alle pronunce del T.S.A.P. che riguardo a quelle del T.R.A.P. (Cass., Sez. Un. , 9 gennaio 2020 n. 157). In sostanza, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 505/2011, id.n. 9662/2014 e n. 16969/2019 ) ̀ univoca nel ritenere che - ai sensi dell'art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio «recettizio», o fisso o materiale, alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora si assuma che il Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia, l'impugnazione esperibile ̀ l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200-202 dello stesso T.U., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui ̀ prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204. Peraltrettanta pacifica giurisprudenza di queste Sezioni unite (v., tra le altre, di recente, Cass. Sez. Un. 16 luglio 2019 n. 19020; conf. Cass, Sez. Un. , 23 febbraio 2021 n . 4853 ; id. 6 novembre 2018 n. 28220), avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione ̀ ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge e soltanto per vizi della motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddi ttoriet à̀ o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità̀ della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 7 - compiuti e alla valutazione di merito attinente alla ponderazione dei contrapposti concreti interessi coinvolti nella vicenda sostanziale. 6.3. Alla luce di tali principi, l’eccezione sollevata dalla controricorrente è infondata. Invero, malgrado nelle rubriche dei singoli motivi di ricorso sia indicato il vizio di omessa pronuncia, dalla lettura della illustrazione delle censure emerge,con evidenza, che, con tali mezzi di impugnazione, il ricorrenteha, in realtà, denunciato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata sotto lo specifico profilo della motivazione apparente. 7. Questa Corte, dopo l’arresto delle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 ( la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione), è ferma nel ritenere che l a motiva zione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 8 - ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass., Sez. U., n.22232 del 03/11/2016) e ancora che, i n tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v., ex multis, di recente Cass. n. 3819 del 14/02/2020; id. n.6758 del 01/03/2022). 7.1 Nel caso in esame, la sentenza impugnata esplicita intelligibilmente il percorso motivazionale seguito dal T.S.A.P. su tutte le questioni indicate nei singoli motivi di ricorso. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, infatti, da un canto (e in relazione alle questioni dedotte con il terzo e il quarto motivo di ricorso) ha espressamente motivato sulla corretta applicazione dell’art. 42 bis, comma 6 , del d.P.R. n. 3 2 7/01, evidenziando la legittimità del provvedimento di acquisizione sanante, estensibile anche ai diritti reali parziari, per l’accertata sussistenza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] del requisito soggettivo (titolaritàdel diritto a derivare le acque dai torrenti Vasi e Iaconi per la produzione d’energia elettrica in forza della concessione di derivazione rilasciata dalla Regione Calabria il 20 maggio 2003 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di seguito volturata ad Elca) e di quello oggettivo (integrando la continuità della produzione di energia elettrica in essere l’interesse pubblico che giustifica ipso facto il sacrificio imposto al diritto dominicale). Dall’altro (e in relazione alle questioni dedotte nel primo e secondo motivo di ricorso), il TSAP ha espressamente negato che sussistessero i denunciati vizi del procedimento, dando atto dell’attiva Ric. 2022 n. 10388 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 9 - partecipazione del ricorrente all’istruzione del procedimento e ha, invece ritenuto inammissibili, per genericità degli argomenti addotti, i motivi di impugnazione incentrati sulla denunciata ed in dimostrata posizione di vantaggio riconosciuta dal Comune alla società nell ’ istruzione del procedimento. Peraltro, come evidenziato anche dal P.M., sui vizi formali del procedimento il ricorrente non ha formulato doglianze specifiche, dirette a sostenere la lesione in concreto dei propri diritti alla partecipazione ad ogni fase del procedimento, tutti aspetti in ordine ai quali consta, di contro, l’apprezzamento del TSAP non sindacabile in questa sede (v. Cass., Sez.U., n. 11961 del 31 maggio 2011). 8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente, soccombente, condannato alle spese in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,nella misura liquidata in dispositivo. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Cosoleto che non ha svolto attività difensiva. 10.Va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15%, e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore impo