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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26606/2026

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nto si celebra in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorsodato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo - in parziale riforma delprovvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data29/01/2026 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi 3) e 5) diimputazione provvisoria - sostituiva il regime di massimo rigore con la restrizionedomiciliare imponendo la prescrizione del divieto di contatti con persone diverseda quelle conviventi e l’applicazione di braccialetto elettronico.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagatotramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria con riferimentoai delitti di estorsione aggravata, oggetto di imputazione provvisoria.Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria su unagenerica appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al “gruppo” senza tuttavia individuare ilconcreto contributo da questi fornito in entrambe le condotte estorsive.Quanto alla estorsione ai danni del bar [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), l’analisi degli attidimostra l’assenza del ricorrente negli episodi contestati, l’unico riferimentospecifico alla sua persona emerge in relazione all’episodio del 14 dicembre 2022quando le telecamere lo riprendevano mentre con un pugno spaccava un vetroall’interno del locale e tale condotta è già stata correttamente qualificata in terminidi danneggiamento (capo 4).Le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoriconosciuto [OSCURATO:PERSONA] come facente parte del gruppo di soggetti che frequentava ilbar, mancano di specificità e non attribuiscono all’indagato condotte tipicamenteestorsive.La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e si limitaad un semplice rinvio per relationem al provvedimento di applicazione dellamisura, in violazione del principio che impone una verifica individualizzata dellaposizione di ciascun concorrente nel reato.Quanto alla estorsione ai danni della Caffetteria del Viale ( capo 5), la difesaricorrente spende argomentazioni analoghe.Le persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si limitano ad indicare ilricorrente come uno dei componenti del gruppo, senza attribuirgli specifichecondotte estorsive.L’unico riferimento a [OSCURATO:PERSONA] è contenuto nella conversazioneintercettata in data 04/03/2023 nel corso della quale i gestori del locale indicanoche “[OSCURATO:PERSONA]” aveva preso una torta senza pagare promettendo di provvedere alpagamento il giorno successivo.

La condotta, per come descritta, è, tuttavia, privadi connotazioni violente o minacciose e va ricondotta ad un mero inadempimentocontrattuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

L’unico motivo dedotto, che attiene al solo giudizio di gravità indiziaria peri reati di estorsione oggetto dei capi 3) e 5) di imputazione provvisoria, proponeuna lettura frazionata ed alternativa degli elementi indiziari posti a fondamentodell’individuazione del ricorrente quale uno degli autori delle condotte estorsive incontestazione che, oltre a non essere consentita in sede di legittimità, è anchemeramente reiterativa di doglianze già devolute al Tribunale del riesame ecompiutamente disattese con un costrutto motivazionale tutt’altro che apparente,in linea con le risultanze investigative puntualmente illustrate e valutate, nonchéimmune da vizi logici, con il quale la difesa ricorrente omette di confrontarsi.Quanto alla condotta estorsiva contestata al capo 3 di imputazioneprovvisoria, il collegio della cautela (pagg. 3-8 dell’ordinanza impugnata), lungidal limitarsi a uno sterile richiamo all’ordinanza applicativa della misura, hapuntualmente ricostruito l’intera vicenda oggetto di contestazione, con unoscrutinio esplicito ed approfondito del compendio investigativo.In particolare, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’eserciziocommerciale [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato plurime denunce (pienamente riscontratenelle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza) segnalando la presenzacostante nel locale di un gruppo di giovani che aveva messo in atto nel tempo uncrescendo di condotte vessatorie (atteggiamenti prevaricatori, aggressioni alpersonale, intrusioni notturne, molestie alla clientela e danneggiamentidell’esercizio) finalizzate ad ottenere gratuitamente alimenti e bevande, cosìingenerando uno stato di soggezione e di timore, confermato anche dai dipendentidell’esercizio, alcuni dei quali avevano addirittura deciso di dimettersi per sottrarsia tale clima di intimidazione.Alla stregua di tale quadro, il Tribunale ha correttamente configurato, sulpiano della gravità indiziaria, il delitto di estorsione poiché la reiterazione dellecondotte, attuate anche con violenza, manifestava la chiara ed evidente volontàdel gruppo di attuare un sistematico piano di realizzazione di ingiusti profitti aidanni del gestore di un locale pubblico, in conformità dell’orientamento dilegittimità (che il collegio condivide) secondo cui integra la fattispecie di cui all’art.629 cod. pen. la condotta di colui che faccia uso di violenza o minaccia percostringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare ilcorrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativodanno per il soggetto coartato. (Sez. 2, n. 40680 del 03/12/2025, P., Rv 288982,in motivazione; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065).All’identificazione certa di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto facente parte di talegruppo ed attivo nelle condotte estorsive, il Tribunale del riesame è giunto sullabase di una serie convergente di elementi, globalmente valutati ed interpretatisenza alcuna illogicità.In particolare ha evidenziato che il denunciante [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato [OSCURATO:PERSONA] concertezza nel fascicolo fotografico a lui esibito; che il dipendente [OSCURATO:PERSONA] avevaoperato analoga individuazione spiegando come l’indagato si era personalmentereso responsabile di danneggiamenti all’arredamento del locale, di atteggiamentiminacciosi e di disturbo alle persone presenti nell’esercizio dei quali egli stesso erastato spettatore; che la videocamera di sorveglianza installata all’interno del localeaveva ripreso il giorno 14/12/2022 proprio [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui con unpugno aveva spaccato un vetro del bar.Il collegio pertanto, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non siè affatto limitato ad attribuire le contestate azioni estorsive in modo indistinto adun “gruppo”, ma ha valutato l’appartenenza allo stesso dell’odierno ricorrente edindividuato anche il compimento, da parte di costui, di alcune azioni intimidatorie.Il percorso giustificativo è esente da incongruenze logiche e da contraddizioni,tanto basta per rendere il provvedimento impugnato incensurabile in questa sedenon essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente lavalutazione dei fatti compiuta dal giudice della cautela in punto di gravitàindiziaria, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativie sia nel complesso esauriente e plausibile.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla condotta estorsivacontestata al capo 5) di imputazione provvisoria.Il giudizio di gravità indiziaria è stato formulato, anche con riferimento a taleaddebito, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dal titolare e dai dipendentidella Caffetteria del Viale (pienamente riscontrate dalla disposte intercettazioni edalle riprese del sistema di videosorveglianza installato nei pressi nel locale) cheavevano riferito della presenza, da circa tre anni, di un gruppo di almeno diecisoggetti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] che sistematicamente si presentava nellocale con atteggiamenti intimidatori e violenti determinando un diffuso stato diterrore dei dipendenti, alcune dei quali vittime di aggressioni e che si servivaautonomamente senza pagare il prezzo delle consumazioni effettuate(aggiramento del bancone bar, autopreparazione di cocktail, prelievo di bottiglieanche di pregio, asporto di alimenti).All’identificazione certa di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto appartenente algruppo e autore di tali comportamenti, il Tribunale del riesame è giunto sulla basedi una serie convergente di elementi, tutti interpretati senza alcuna illogicità.In particolare, ha valorizzato il riconoscimento fotografico del ricorrente adopera di [OSCURATO:PERSONA] e la conversazione intercettata in data 04/03/2023- interpretata in maniera non illogica - nel corso della quale il titolare del localeaveva comunicato al figlio [OSCURATO:PERSONA] che nei giorni precedenti proprio l’odiernoricorrente si era presentato nel locale prendendo una torta dal banco pasticceriasenza pagarla e [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che costui, come anche il fratello GabrieleCorrao, si muovevano in perfetta sintonia con [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo (“lorocamminano con lui e fanno gli stessi discorsi che fa lui”), con implicito riferimento,pertanto, alla attribuzione anche all’indagato delle condotte intimidatorie di cuierano vittime.Alla luce di tale quadro, il collegio della cautela, rispondendo alle deduzionidifensive, ha escluso che il prelievo della torta da parte dell’odierno ricorrente,rappresentasse un mero inadempimento contrattuale, costituendo, invece, talecondotta la plastica espressione del coinvolgimento personale di Corraonell’attività vessatoria messo in atto dal gruppo di cui egli faceva parte perconseguire ingiusti profitti.Si tratta di un costrutto motivazionale compiutamente sviluppato, con anchela precisa confutazione degli argomenti difensivi, esente da manifeste illogicità,come tale non censurabile in questa sede.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto si celebra in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorsodato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo - in parziale riforma delprovvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data29/01/2026 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi 3) e 5) diimputazione provvisoria - sostituiva il regime di massimo rigore con la restrizionedomiciliare imponendo la prescrizione del divieto di contatti con persone diverseda quelle conviventi e l’applicazione di braccialetto elettronico.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagatotramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria con riferimentoai delitti di estorsione aggravata, oggetto di imputazione provvisoria.Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria su unagenerica appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al “gruppo” senza tuttavia individuare ilconcreto contributo da questi fornito in entrambe le condotte estorsive.Quanto alla estorsione ai danni del bar [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), l’analisi degli attidimostra l’assenza del ricorrente negli episodi contestati, l’unico riferimentospecifico alla sua persona emerge in relazione all’episodio del 14 dicembre 2022quando le telecamere lo riprendevano mentre con un pugno spaccava un vetroall’interno del locale e tale condotta è già stata correttamente qualificata in terminidi danneggiamento (capo 4).Le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoriconosciuto [OSCURATO:PERSONA] come facente parte del gruppo di soggetti che frequentava ilbar, mancano di specificità e non attribuiscono all’indagato condotte tipicamenteestorsive.La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e si limitaad un semplice rinvio per relationem al provvedimento di applicazione dellamisura, in violazione del principio che impone una verifica individualizzata dellaposizione di ciascun concorrente nel reato.Quanto alla estorsione ai danni della Caffetteria del Viale ( capo 5), la difesaricorrente spende argomentazioni analoghe.Le persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si limitano ad indicare ilricorrente come uno dei componenti del gruppo, senza attribuirgli specifichecondotte estorsive.L’unico riferimento a [OSCURATO:PERSONA] è contenuto nella conversazioneintercettata in data 04/03/2023 nel corso della quale i gestori del locale indicanoche “[OSCURATO:PERSONA]” aveva preso una torta senza pagare promettendo di provvedere alpagamento il giorno successivo. La condotta, per come descritta, è, tuttavia, privadi connotazioni violente o minacciose e va ricondotta ad un mero inadempimentocontrattuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo dedotto, che attiene al solo giudizio di gravità indiziaria peri reati di estorsione oggetto dei capi 3) e 5) di imputazione provvisoria, proponeuna lettura frazionata ed alternativa degli elementi indiziari posti a fondamentodell’individuazione del ricorrente quale uno degli autori delle condotte estorsive incontestazione che, oltre a non essere consentita in sede di legittimità, è anchemeramente reiterativa di doglianze già devolute al Tribunale del riesame ecompiutamente disattese con un costrutto motivazionale tutt’altro che apparente,in linea con le risultanze investigative puntualmente illustrate e valutate, nonchéimmune da vizi logici, con il quale la difesa ricorrente omette di confrontarsi.Quanto alla condotta estorsiva contestata al capo 3 di imputazioneprovvisoria, il collegio della cautela (pagg. 3-8 dell’ordinanza impugnata), lungidal limitarsi a uno sterile richiamo all’ordinanza applicativa della misura, hapuntualmente ricostruito l’intera vicenda oggetto di contestazione, con unoscrutinio esplicito ed approfondito del compendio investigativo.In particolare, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’eserciziocommerciale [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato plurime denunce (pienamente riscontratenelle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza) segnalando la presenzacostante nel locale di un gruppo di giovani che aveva messo in atto nel tempo uncrescendo di condotte vessatorie (atteggiamenti prevaricatori, aggressioni alpersonale, intrusioni notturne, molestie alla clientela e danneggiamentidell’esercizio) finalizzate ad ottenere gratuitamente alimenti e bevande, cosìingenerando uno stato di soggezione e di timore, confermato anche dai dipendentidell’esercizio, alcuni dei quali avevano addirittura deciso di dimettersi per sottrarsia tale clima di intimidazione.Alla stregua di tale quadro, il Tribunale ha correttamente configurato, sulpiano della gravità indiziaria, il delitto di estorsione poiché la reiterazione dellecondotte, attuate anche con violenza, manifestava la chiara ed evidente volontàdel gruppo di attuare un sistematico piano di realizzazione di ingiusti profitti aidanni del gestore di un locale pubblico, in conformità dell’orientamento dilegittimità (che il collegio condivide) secondo cui integra la fattispecie di cui all’art.629 cod. pen. la condotta di colui che faccia uso di violenza o minaccia percostringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare ilcorrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativodanno per il soggetto coartato. (Sez. 2, n. 40680 del 03/12/2025, P., Rv 288982,in motivazione; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065).All’identificazione certa di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto facente parte di talegruppo ed attivo nelle condotte estorsive, il Tribunale del riesame è giunto sullabase di una serie convergente di elementi, globalmente valutati ed interpretatisenza alcuna illogicità.In particolare ha evidenziato che il denunciante [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato [OSCURATO:PERSONA] concertezza nel fascicolo fotografico a lui esibito; che il dipendente [OSCURATO:PERSONA] avevaoperato analoga individuazione spiegando come l’indagato si era personalmentereso responsabile di danneggiamenti all’arredamento del locale, di atteggiamentiminacciosi e di disturbo alle persone presenti nell’esercizio dei quali egli stesso erastato spettatore; che la videocamera di sorveglianza installata all’interno del localeaveva ripreso il giorno 14/12/2022 proprio [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui con unpugno aveva spaccato un vetro del bar.Il collegio pertanto, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non siè affatto limitato ad attribuire le contestate azioni estorsive in modo indistinto adun “gruppo”, ma ha valutato l’appartenenza allo stesso dell’odierno ricorrente edindividuato anche il compimento, da parte di costui, di alcune azioni intimidatorie.Il percorso giustificativo è esente da incongruenze logiche e da contraddizioni,tanto basta per rendere il provvedimento impugnato incensurabile in questa sedenon essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente lavalutazione dei fatti compiuta dal giudice della cautela in punto di gravitàindiziaria, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativie sia nel complesso esauriente e plausibile.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla condotta estorsivacontestata al capo 5) di imputazione provvisoria.Il giudizio di gravità indiziaria è stato formulato, anche con riferimento a taleaddebito, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dal titolare e dai dipendentidella Caffetteria del Viale (pienamente riscontrate dalla disposte intercettazioni edalle riprese del sistema di videosorveglianza installato nei pressi nel locale) cheavevano riferito della presenza, da circa tre anni, di un gruppo di almeno diecisoggetti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] che sistematicamente si presentava nellocale con atteggiamenti intimidatori e violenti determinando un diffuso stato diterrore dei dipendenti, alcune dei quali vittime di aggressioni e che si servivaautonomamente senza pagare il prezzo delle consumazioni effettuate(aggiramento del bancone bar, autopreparazione di cocktail, prelievo di bottiglieanche di pregio, asporto di alimenti).All’identificazione certa di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto appartenente algruppo e autore di tali comportamenti, il Tribunale del riesame è giunto sulla basedi una serie convergente di elementi, tutti interpretati senza alcuna illogicità.In particolare, ha valorizzato il riconoscimento fotografico del ricorrente adopera di [OSCURATO:PERSONA] e la conversazione intercettata in data 04/03/2023- interpretata in maniera non illogica - nel corso della quale il titolare del localeaveva comunicato al figlio [OSCURATO:PERSONA] che nei giorni precedenti proprio l’odiernoricorrente si era presentato nel locale prendendo una torta dal banco pasticceriasenza pagarla e [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che costui, come anche il fratello GabrieleCorrao, si muovevano in perfetta sintonia con [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo (“lorocamminano con lui e fanno gli stessi discorsi che fa lui”), con implicito riferimento,pertanto, alla attribuzione anche all’indagato delle condotte intimidatorie di cuierano vittime.Alla luce di tale quadro, il collegio della cautela, rispondendo alle deduzionidifensive, ha escluso che il prelievo della torta da parte dell’odierno ricorrente,rappresentasse un mero inadempimento contrattuale, costituendo, invece, talecondotta la plastica espressione del coinvolgimento personale di Corraonell’attività vessatoria messo in atto dal gruppo di cui egli faceva parte perconseguire ingiusti profitti.Si tratta di un costrutto motivazionale compiutamente sviluppato, con anchela precisa confutazione degli argomenti difensivi, esente da manifeste illogicità,come tale non censurabile in questa sede.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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