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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 12408/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Pescara di prescrizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio [OSCURATO:PERSONA] 1936, per un anno e sei mesi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d'essere del provvedimento di daspo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l'ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C nIm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Pescara di prescrizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio [OSCURATO:PERSONA] 1936, per un anno e sei mesi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d'essere del provvedimento di daspo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l'ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C nIm
Sentenza Cassazione n. 12408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris