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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 novembre 2020

Cassazione n. 42042/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Annalisa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa ha chiesto al G.i.p. del Tribunale di Ragusa la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso il decreto penale di condanna, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuto irrevocabile il 04/11/2021.

L'istanza è stata rigettata dal G.i.p., il quale ha ritenuto che la modifica del luogo di residenza, in data antecedente a quella di notificazione del decreto penale di condanna, non concretizzasse un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Al riguardo, il G.i.p. ha osservato che il decreto penale era stato notificato presso il luogo che nel corso delle indagini risultava essere l'indirizzo della [OSCURATO:PERSONA], e che la raccomandata informativa era stata ricevuta dalla madre della [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., in quanto il giudice adito, constatata la regolarità formale della notifica, non ha valutato la sussistenza dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte della destinataria dello stesso.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando - sulla scorta di precedenti giurisprudenziali - che il mutamento del luogo di residenza in epoca antecedente alla notifica del decreto penale e l'esecuzione di quest'ultima a mezzo di raccomandata, ricevuta da un familiare non convivente, costituiscono circostanze inidonee a far ritenere superata la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla tempestiva conoscenza del provvedimento giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

1.1. Occorre premettere che il G.i.p. del Tribunale di Ragusa ha valutato la fondatezza della richiesta di rimessione in termini della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del dettato di cui al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. pen., il quale, nel tracciare una disciplina di carattere generale, dà rilievo al caso fortuito e alla forza maggiore, laddove abbiano impedito l'osservanza dei termini prescritti a pena di decadenza.

Invero, nel caso di specie, come correttamente rilevato sia dal ricorrente sia dal Procuratore Generale, trattandosi di una richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, l'autorità giurisdiziona le avrebbe dovuto far riferimento al comnna 2 dell'art. 175 cod. proc. pen.

In questo caso, infatti, il codice di rito subordina la rimessione in termini dell'imputato condannato con decreto penale alla mancanza di una conoscenza tempestiva ed effettiva del provvedimento da impugnare.

Dal tenore letterale di tale disposizione normativa emerge, infatti, chiaramente che, per valutare la fondatezza della richiesta di rimessione in termini formulata dal destinatario del decreto penale, che deduca di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza, non occorre guardare alla sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore che abbia impedito il rispetto dei termini, ma alla fondatezza o meno della prospettazione difensiva.

1.2. A ciò si aggiunga che la consolidata giurisprudenza di legittimità e le numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul tema sono concordi nell'affermare che l'imputato, laddove non abbia avuto una conoscenza effettiva e tempestiva del decreto penale di condanna, dovrà essere rimesso in termini per proporre opposizione.

Secondo la giurisprudenza sovranazionale, infatti, un sistema di mera conoscenza legale confliggerebbe con il principio del giusto processo delineato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Prima di giungere ad affermare una penale responsabilità dell'imputato è, dunque, necessario verificare che questo sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento, conoscenza alla quale non si può giungere tramite un sistema di mere presunzioni, non potendo essere posto a carico del richiedente l'onere della prova (sentenza Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c.

Italia).

Tali statuizioni sono state condivise dalla giurisprudenza interna di legittimità, la quale, difatti, ha affermato che «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale - notificato per compiuta giacenza presso la residenza dell'interessato - nella quale questi aveva allegato di essere tornato solo dopo la scadenza di detto termine).» (Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875).

Più recentemente, questa Suprema Corte di Cassazione ha ribadito inoltre che «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato)» (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936; nello stesso senso si vedano, ex multis: Sez. 5, n. 26884 del 28/04/2016, Rv. 268045 — 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015 (dep. 2016), Cogliandro, Rv. 265678 - 01; Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008 (dep. 2009), Fiocco, Rv. 242627 - 01).

1.3. Nel caso di specie, dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Ragusa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, dunque, il solo onere di allegare la ragione sottesa alla asserita mancata conoscenza del provvedimento di condanna, onere che risulta essere stato debitamente adempiuto mediante la produzione di apposito certificato, dal quale emerge il cambio del luogo di residenza effettuato tra la fase delle indagini ed il momento di emissione del decreto penale di condanna.

A ciò si aggiunga che la sola circostanza per la quale la relativa raccomandata informativa venne ricevuta nel precedente luogo di residenza della [OSCURATO:PERSONA], da parte della madre della stessa, non permette di superare l'incertezza in ordine all'effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell'odierna ricorrente.

2. Alla luce di quanto detto, si dispone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Ragusa, il quale dovrà quindi valutare in concreto se nel caso di specie possa ritenersi positivamente provata l'effettiva conoscenza del suddetto provvedimento, sulla base di tutti quegli elementi che possono e devono essere presi in esame dal giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Ragusa per nuovo esame.

Così deciso il 24 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Annalisa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa ha chiesto al G.i.p. del Tribunale di Ragusa la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso il decreto penale di condanna, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuto irrevocabile il 04/11/2021. L'istanza è stata rigettata dal G.i.p., il quale ha ritenuto che la modifica del luogo di residenza, in data antecedente a quella di notificazione del decreto penale di condanna, non concretizzasse un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Al riguardo, il G.i.p. ha osservato che il decreto penale era stato notificato presso il luogo che nel corso delle indagini risultava essere l'indirizzo della [OSCURATO:PERSONA], e che la raccomandata informativa era stata ricevuta dalla madre della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., in quanto il giudice adito, constatata la regolarità formale della notifica, non ha valutato la sussistenza dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte della destinataria dello stesso. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando - sulla scorta di precedenti giurisprudenziali - che il mutamento del luogo di residenza in epoca antecedente alla notifica del decreto penale e l'esecuzione di quest'ultima a mezzo di raccomandata, ricevuta da un familiare non convivente, costituiscono circostanze inidonee a far ritenere superata la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla tempestiva conoscenza del provvedimento giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1.1. Occorre premettere che il G.i.p. del Tribunale di Ragusa ha valutato la fondatezza della richiesta di rimessione in termini della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del dettato di cui al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. pen., il quale, nel tracciare una disciplina di carattere generale, dà rilievo al caso fortuito e alla forza maggiore, laddove abbiano impedito l'osservanza dei termini prescritti a pena di decadenza. Invero, nel caso di specie, come correttamente rilevato sia dal ricorrente sia dal Procuratore Generale, trattandosi di una richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, l'autorità giurisdiziona le avrebbe dovuto far riferimento al comnna 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. In questo caso, infatti, il codice di rito subordina la rimessione in termini dell'imputato condannato con decreto penale alla mancanza di una conoscenza tempestiva ed effettiva del provvedimento da impugnare. Dal tenore letterale di tale disposizione normativa emerge, infatti, chiaramente che, per valutare la fondatezza della richiesta di rimessione in termini formulata dal destinatario del decreto penale, che deduca di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza, non occorre guardare alla sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore che abbia impedito il rispetto dei termini, ma alla fondatezza o meno della prospettazione difensiva. 1.2. A ciò si aggiunga che la consolidata giurisprudenza di legittimità e le numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul tema sono concordi nell'affermare che l'imputato, laddove non abbia avuto una conoscenza effettiva e tempestiva del decreto penale di condanna, dovrà essere rimesso in termini per proporre opposizione. Secondo la giurisprudenza sovranazionale, infatti, un sistema di mera conoscenza legale confliggerebbe con il principio del giusto processo delineato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Prima di giungere ad affermare una penale responsabilità dell'imputato è, dunque, necessario verificare che questo sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento, conoscenza alla quale non si può giungere tramite un sistema di mere presunzioni, non potendo essere posto a carico del richiedente l'onere della prova (sentenza Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia). Tali statuizioni sono state condivise dalla giurisprudenza interna di legittimità, la quale, difatti, ha affermato che «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale - notificato per compiuta giacenza presso la residenza dell'interessato - nella quale questi aveva allegato di essere tornato solo dopo la scadenza di detto termine).» (Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875). Più recentemente, questa Suprema Corte di Cassazione ha ribadito inoltre che «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato)» (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936; nello stesso senso si vedano, ex multis: Sez. 5, n. 26884 del 28/04/2016, Rv. 268045 — 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015 (dep. 2016), Cogliandro, Rv. 265678 - 01; Sez. 1, n. 2934 del 09/12/2008 (dep. 2009), Fiocco, Rv. 242627 - 01). 1.3. Nel caso di specie, dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Ragusa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, dunque, il solo onere di allegare la ragione sottesa alla asserita mancata conoscenza del provvedimento di condanna, onere che risulta essere stato debitamente adempiuto mediante la produzione di apposito certificato, dal quale emerge il cambio del luogo di residenza effettuato tra la fase delle indagini ed il momento di emissione del decreto penale di condanna. A ciò si aggiunga che la sola circostanza per la quale la relativa raccomandata informativa venne ricevuta nel precedente luogo di residenza della [OSCURATO:PERSONA], da parte della madre della stessa, non permette di superare l'incertezza in ordine all'effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell'odierna ricorrente. 2. Alla luce di quanto detto, si dispone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Ragusa, il quale dovrà quindi valutare in concreto se nel caso di specie possa ritenersi positivamente provata l'effettiva conoscenza del suddetto provvedimento, sulla base di tutti quegli elementi che possono e devono essere presi in esame dal giudice di merito. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Ragusa per nuovo esame. Così deciso il 24 settembre 2021
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