CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15917/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], come da procurespeciali in calce al ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 5203/ 15 / 20 1 8 , depositata il 28.11. 201 8. Oggetto: Imposta unica sulle scommesse Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Milano rigettava con distinte sentenze i ricors i propost i da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di coobbligato in solido con il Tridico e con il Paparini, e [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di coobbligato in solido con il Tridico, avverso gli avvisi di accertamento per imposta unica sul gioco, relativa agli anni dal 2007 al 2011; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava , previa riunione, gli appelli proposti, rispettivamente, da i bookmaker esteri e dal Tridico , ad eccezione, per quest’ultimo, delle annualità anteriori al 2011, per le quali dichiarava la cessazione della materia del contendere, stante il provvedimento di sgravio adottato dall’ADM, osservando, per quanto qui rileva,che: - gli avvis i di accertamento era no congruamente motivat i , atteso che gli atti richiamati erano conosciuti dagliappellanti; - poiché il gestore della ricevitoria non aveva fornito i dati necessari alla quantificazione del tributo, che erano nella sua disponibilità, non rispondeva al principio di correttezza esigere che tali dati dovessero essere acquisiti dall’Ufficio che , nella quantificazione dell’imposta, ha seguito il precetto normativo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011; -la disposizione di cui all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 è costituzionalmente legittima, sotto il profilo dell’art. 53 Cost., in quanto prevede che la tassazione sia imposta a tutti i soggetti che esercitano, anche abusivamente,l’attività di raccolta di scommesse in Italia, come sancito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del 2018, per il periodo dal 2011 in poi e limitatamente alla posizione delricevitore italiano; -in merito al presupposto soggettivo, poi, l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 va interpretato nel senso che il pagamento dell’imposta è dovuto per la raccolta del gioco in Italia, anche se la scommessa è gestita dall’estero, sicchè non rileva il luogo dove è stato concluso il contratto di scommessa(che nella specie comunque era in Italia), ma quello in cui la raccolta della scommessa è avvenuta; - nel caso in esame era pacifico che il gestore della ricevitoria raccoglieva le scommesse in Italia, le elaborava e le trasmetteva alla società estera maltese che agiva in nome e per conto della società inglese; - anche il gestore della ricevitoria era obbligato al pagamento dell’imposta, in quanto era consapevole, nonostante la sud divisione delle condotte, di gestire indirettamente l’attività aleatoria e di non avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, per cui non poteva applicarsi alcuna esimente, fatta eccezione, per la posizione del solo ricevitore,per il periodo anteriore all’anno 2011; -la disciplina normativa in materia di imposta unica sulle scommesse non era in contrasto con i principi unionali e non presentava ulteriori profili di incostituzionalità; - i contribuent i impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adieci motivi ; -l’Agenzia delle Dogane (ADM) resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , i ricorrent i de duc ono la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), 136 Cost. e 30, comma 1, della l. n. 87 del 1953,in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo gli avvisi di accertamento impugnati illegittimi, alla luce della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale, quanto meno per la parte relativa ai periodi di imposta dal 2007 al 2010, anche con riferimento alla posizione delle società estereStanleybet [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -con il secondo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché la CTR, nel ritenere i bookmaker esteri unici obbligati al pagamento del tributo relativamente alle annualità dal 2007 al 2010, modificava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, posti a fondamento degli atti impositivi impugnati, nei quali le società estere erano state considerate solo responsabili in via solidale; - con il terzo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 288 del 1998, 1326, 1327 e 1336 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo; - con il quarto motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 1990, nonché dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto carente la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti dagli stessi richiamati; - con il quinto motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto corretta l’aliquota d’imposta applicata nell’avviso di accertamento riguardante il CTD gestito da [OSCURATO:PERSONA] , senza richiedere al bookmaker estero la composizione delle scommesse effettuate per le annualità oggetto di verifica, che non erano nella disponibilità del CTD; - con il sesto motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto applicabile l’esimenteriguardante le obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni relative allesanzioni irrogate dall’ADM; - con il settimo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3, 36, comma 2, n 4, del d.lgs. n. 546 del 199 2 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato la doglianza relativa alla eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, 24 e 97 Cost. e del principio di necessità del contraddittorio endoprocedimentale a tutela del diritto di difesa, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, per illegittimità degli avvisi di accertamento in ragione della mancata notificazione dei PVC agli asseriti cooobligati in via solidale; sollecitano, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla questione dell’applicabilità del diritto al contraddittorio endoprocedimentale anche ai tributi non armonizzati; - con l’ottavo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56e ss. TFUE, dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge di stabilità del 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disapplicato le norme nazionali in contrasto con l’ordinamento unionale direttamente applicabile, non avendo rilevatola situazione di discriminazione realizzata a carico del CTD e delle società estere che si erano avvalse delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione di servizi; sollecitano, in via subordinata, la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte di giustizia, già investita della medesima questione da lla CTP di Parma , o un autonomo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; - con il nono motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e ss. TFUE, dei principi UE della libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge di stabilità del 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il carattere sostanzialmente sanzionatorio della pretesa fiscale nei confronti del CTD che esercita servizi di scommesse per un bookmaker estero fuori concessione, in contrasto con il principio di proporzionalità, essendo stato il CTD equiparato ai concessionari solo perché risultava legato ad un bookmaker comunitario, sebbene a quest’ultimo fosse stato reso impossibile aggiudicarsi la concessione; sollecitano, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla predetta questione; - con il decimo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità del 2011), 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospettando ulteriori question i di legittimità costituzionale , in relazione agli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., a valle della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che aveva lasciato spazio ad ulteriori questioni:1) se la traslazione economica dell’onere dell’[OSCURATO:PERSONA] dal ricevitore (CTD) al bookmaker estero, ora demandata all’autonomia privata, anche al di fuori del paradigma della rivalsa normato dall’art. 64, comma 3, del DPR no. 600/73, costituisca in ogni caso una soluzione rispettosa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., a ciò non ostando la contribuzione asimmetrica del ricevitore alla gestione delle scommesse e la sua forza contrattuale ictu oculi altrettanto asimmetrica nel rapporto con il bookmaker, in quanto soggetti in posizione e con caratteristiche oggettivamente diverse, come il bookmaker ed il suo ricevitore, vengono trattati in modo uguale solamente per il motivo di essere parti al contratto di ricevitoria, e lasciate libere di negoziare l’an, il quantum ed il quomodo dell’incisione del ricevitore per effetto dell’[OSCURATO:PERSONA]; 2) se la regolazione privatistica del riparto dell’onere del tributo e della rivalsa sia coerente con il precetto di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 53 Cost., per il quale tutti debbono concorrere alle spese pubbliche: se, infatti, il bookmaker è uno dei soggetti a cui fa capo la “gestione” delle scommesse ed è per tale ragione un soggetto passivo dell’[OSCURATO:PERSONA], egli non potrebbe andare del tutto esente dalla sopportazione dell’onere del tributo, od esservi assoggettato in misura non ragionevolmente proporzionale alla sua capacità contributiva, sicchè una soluzione privatistica in tal senso potrebbe, allora, presentare delle discrasie anche col principio di proporzionalità di cui pure all’art. 3 Cost.; - preliminarmente va disattesa la “proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48 bis d.lgs. 546 del 1992 e ss.mm. ” , presentata in data 23.01.2024 dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la qualele medesime hanno chiesto di fissare un’udienza “per la comparizione delle parti”, finalizzata ad ottenere un accordo conciliativo con l’ADM, dichiarandosi disponibili al pagamento dell’imposta qualiunici obbligat i ;-l a predetta richiesta, che è inammissibile, si riferisce evidentemente al recente d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, con cui sono state introdotte “Disposizioni in materia di contenzioso tributario” e, in particolare, alla lett. u) dell’art. 1, che ha previsto che «nell’art. 48 [del d.lgs. n. 546 del 1992] … 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.»; - come è stato già chiarito da questa Corte (Cass. n. 2815 del 30.01.2024), la citatanovella si applica esclusivamente per il futuro e con riguardo ai ricorsi iscritti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, come esplicitamentedispone l’art. 4, comma 2, secondaparte, del medesimo d.lgs. (« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle dicui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n),o), p), q), s), t), u) , v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudiziinstaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto»); - la locuzione impiegata dalla norma “ai giudizi instaurati … a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”, infatti, non può che riferirsi ai nuovi ricorsi, che siano stati iscritti dopo il 4 gennaio 2024, in quanto: a) iltermine “instaurati” sul piano strettamente letterale costituisce sinonimo di “avviati”, “intrapresi” o “iniziati” e non può essere assimilato ai ricorsi cd. pendenti alla data di entrata in vigore della norma, i quali, infatti, sono già promossi (ossia avviati o “instaurati”) in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto; b) l’applicazione immediata a tutti i giudizi pendenti nei diversi gradi non richiedeva una formulazione come quella impiegata poiché era sufficiente specificare che le modifiche “si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore” del decreto; c) depone in tal senso, infine, la Relazione illustrativa al decreto che, con riguardo alla decorrenza degli effetti del decreto delegato, afferma, con omogeneità di termini e senza soluzione di continuità, che le nuove disposizioni si applicano « ai giudizi instaurati … con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione » per alcune modifiche – tra le quali «la conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione»- « che si applicano ai giudizi instaurati … a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto», sì da fondare una piena equipollenza tra le espressioni, distintesolo quanto all’individuazionedella specifica data di decorrenza degli effetti ; - un’ulteriore ragione di inammissibilità della richiesta dipende dal fatto che la conciliazione estesa ai giudizi di cassazione è solo quella prevista dall’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 (“Conciliazione fuori udienza”)e non quella – qui invocata - di cui al successivo art. 48 bis (“Conciliazione in udienza”); -ciò premesso, il primo, il terzo, l’ottavo e il nono motivo, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono infondati; -c ome è stato già precisato da questa Corte , il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079 - 9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761); - i n particolare, la Corte c ostituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010(nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendoche l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio » (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo la Corte c ostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggett e a imposizione; - il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicché l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale; -la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione; - s ulla base delle suddette considerazioni, la Corte c ostituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l.n. 220 del 2010; -il giudic e delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011,non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale; -a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte « in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione); - la Corte costituzionale ha, dunque concluso affermando che i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo; -c on specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo , oggetto del terzo motivo, questa Corte ha già precisato, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi , consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (ex multis, Cass. 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione);- la CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (con riferimento all’anno 2011), con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell’imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazione tributaria; per gli anni anteriori al 2011, invece, obbligato al pagamento del tributo, per le ragioni sopra indicate, è solo il bookmaker; -ciò premesso , per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e/o di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dai ricorrenti, occorre considerare la sopravvenuta sentenza della Corte di g iustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, riguardante proprio la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - la Corte di g iustizia ha stabilito con la suindicata decisione che «L’articolo56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse»; - nel rispondere al primo e al secondo quesito (« se l’articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionalihanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C ‑ 344/13 e C ‑ 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C ‑ 264/18, EU:C:2019:472, punto 28); - con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di g iustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione); - alla luce di quanto sopra esposto , in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte c ostituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto ( cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761), non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di giustizia, come sollecitato dai ricorrenti nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701); - con particolare riferimento al nono motivo, poi , lo stesso risulta privo di fondamento nella parte in cui si ritiene che l’imposta unica sulle scommesse sia assimilabile alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente, attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi; - anche il secondo motivo, a prescindere dal profilo di mancanza di specificità della censura, laddove non riporta il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato (cfr. Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950), è infondato; - occorre premettere che, come ha più volte stabilito questa Corte, «Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili» (Cass., 22 settembre 2017, n. 22015; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., 31 maggio 2016, n. 11223); - soccorre nello stesso senso anche il principio statuito da questa Corte secondo cui «Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art.32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992»(Cass., 24 maggio 2021, n. 14165; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616); -ciò posto, nella specie, la CTR non ha affatto ecceduto i confini della causa petendi delimitati dapprima dall’avviso di accertamento e poi dai motivi di impugnazione formulati dalla società contribuente nel ricorso introduttivo, né è stata alterata la sostanza dell’accertamento, rimanendo gli stessi i fatti sui quali l’atto impositivo è stato fondato, né sono state avanzate pretese diverse da quelle recepite nell’atto impositivo. Il giudice di appello non ha, quindi, mutato il destinatario principale della pretesa fiscale, originariamente individuato nel CTD, e ciò in quanto il bookmaker estero era stato individuato già nell’avviso di accertamento quale coobbligato in solido nei confronti del CTD; non vi è stata, dunque, alcuna «sostituzione» della motivazione sostenuta nell’avviso di accertamento, né alcuna modifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base dell’avviso di accertamento impugnato; - il quarto e il settimo motivo, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili perché non riportano, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato; - il quarto motivo, poi, è inammissibile nella parte in cui deduce che nella parte motiva dell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva affermato il verificarsi dei presupposti applicativi del tributo, senza fornire alcuna spiegazione sia delle ragioni sottostanti, sia delle modalità con cui era stata individuata la base imponibile e calcolata l’imposta, di talché l’odierna ricorrente non era stata messa in condizione di comprendere la genesi, la natura e le ragioni della pretesa, oltre che al criterio utilizzato per la liquidazione dell’Imposta, in quanto, nella sua tecnica di formulazione, rivolge la censura direttamente al provvedimento impositivo, che non è atto del processo, bensì atto la cui impugnazione è oggetto del processo (Cass., 27 marzo 2013, n. 7717; Cass., 7 maggio 2007, n. 10295; Cass., 13 marzo 2009, n. 6134); -i predetti motivi sono in ogni caso infondati ; -il quarto motivo è infondato, in quanto, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, l. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto; - pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. 16.12.2020, n. 28756; Cass. 15.05.2018, n. 11866); -i ricorrenti, peraltro, non si sono confrontati con la motivazione della sentenza impugnata che aveva accertato come il contenuto degli atti di cui gli appellanti pretendevano l’allegazione o la trascrizione erano comunque riportati, per la parte rilevante, nella motivazione degli avvisi impugnati; - il settimo motivo è infondato , in quanto, avendo la CTR ritenuto la pretesa fondata nel merito, si è implicitamente pronunciata anche sul motivo riguardante l’asserita illegittimità dell’atto impositivo per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale; -va in ogni caso evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto nazionale, allo stato della legislazione non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto; - n e consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Al contrario, in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e sempre che l'opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30211); - in tema di procedimento tributario, invero, l'obbligatorietà del contraddittorioendoprocedimentale, codificato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l'Amministrazione intende fondare la propria decisione, non è assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell'ambito tributario, non investe l'attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, svolta dall'Amministrazione fiscale (Cass., 9 luglio 2020, 14628); -occorre rilevare , peraltro, che recentemente la Corte c ostituzionale, con la sentenza 21 marzo 2023, n. 47, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, affermando che in materia di contraddittorio endoprocedimentale, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti; - al la luce delle sopra ricordate pronunce della Corte c ostituzionale e di questa Corte di legittimità, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale; -il quinto motivo è infondato; - l'art. 24, comma 10, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che: «Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»; - come ha già precisato questa Corte, la norma richiamata ha introdotto una fase di liquidazione ufficiosa delle imposte dovute in base alle informazioni residenti nella banca dati in uso all'Amministrazione finanziaria e ha previsto che, in mancanza di documentazione fornita dal contribuente, la base imponibile sia determinata induttivamente «utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con l'applicazione dell'aliquota massima prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 504 del 1998 (Cass. 31 marzo 2022, n. 10276, in motivazione); - la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, avendo ritenuto legittimo l'atto impositivo nella parte in cui ha determinato la base imponibile ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in mancanza della comunicazione da parte del contribuente del dettaglio delle scommesse raccolte; -il sesto motivo è, invece, fondato nei termini di seguito indicati; - secondo la giurisprudenza di questa Corte « l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082); - proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 12 aprile 2021, n. 9531); - più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d.lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C- 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67). Ed in questo senso deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. 21 settembre 2021, n. 25450, in motivazione); - anche con riferimento alle società estere sussiste, dunque, per quanto riguarda le sanzioni, l’esimente di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472 del 1997, limitatamente agli anni antecedenti al 2011, sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; -il decimo motivo è infondato; - con specifico riferimento alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, formulata con il predetto motivo, infatti, va evidenziato che la prospettazione della società ricorrente è del tutto carente sotto il profilo della rilevanza concreta ed attuale delle questioni sollevate (inteso il requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità sollevata, come affermato dall’art. 23, comma secondo, della legge n. 87/1953, quale «legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio principale, commisurato all’interesse dell’ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudizio applichi nel processo principale una norma anticostituzionale, ovvero nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio principale» (cfr. Corte Costituzionale, 6 aprile 1995,n. 108; Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 1991, n. 2013; Corte Costituzionale, 3 novembre 1988, n. 1012), che sussiste quando le norme sottoposte allo scrutinio di costituzionalità devono essere certamente e concretamente applicate dal Giudice rimettente e l’eventuale accoglimento della questione ha come conseguente corollario il cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo; - le questioni prospettate dalla società ricorrente, invece, non involgono il thema decidendum della presente causa, in quanto concernenti le tematiche della traslazione economica dell’onere dell’[OSCURATO:PERSONA] dal ricevitore (CTD) al bookmaker estero e la regolazione privatistica del riparto dell’onere del tributo e della rivalsa, non oggetto del presente giudizio; - in conclusione, va accolto il se sto motivo , nei termini di cui in motivazione, e vanno rigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite, limitatamente alla parte relativa all’irrogazione delle sanzioni nei confronti de i bookmaker esteri per gli anni antecedenti all’ entrata i