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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 128/1974

ECLI:IT:COST:1974:128
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l'agenzia marittima Ralfmare avanti il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova - giudice competente per materia, ai sensi dell'art. 7 del t.u. 16 gennaio 1936, n. 801 - chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 210.000, quale corrispettivo dei servizi di sorveglianza antincendio prestati sulla motonave Rosaldo, affidata alla raccomandazione della Ralfmare. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, fra l'altro, la illegittimità costituzionale degli artt. 1266 e 1317 del codice della navigazione, e dell'art. 7 del t.u. approvato con r.d.19 gennaio 1936, n. 801, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, comma secondo, della Costituzione, sostenendo che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuitegli dalle citate norme, non offre i requisiti all'uopo richiesti dalla Costituzione anche per i giudici speciali, e più volte specificati dalla giurisprudenza costituzionale.

E cioè: l'indipendenza, la garanzia di inamovibilità, la immunità da vincoli che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi, la possibilità di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dall'Amministrazione dello Stato nonché, nei casi di incompatibilità, di astenersi dal decidere e correlativamente, di essere ricusato.

Con ordinanza del 6 settembre 1971, il presidente del consorzio suindicato ha ritenuto infondati quasi tutti i profili, prospettati dalla società Ralfmare, ad eccezione della carenza di imparzialità nei casi in cui egli sia chiamato, quale giudice, da una delle parti a riconoscere la denunziata illegittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente del quale è capo.

E sotto questo limitato aspetto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ha accolto l'eccezione della Ralfmare.

L'ordinanza preliminarmente precisa che l'art. 1266 del codice della navigazione non può essere investito della censura di illegittimità, limitandosi a far salve, genericamente, le disposizioni relative alla costituzione ed all'ordinamento del consorzio autonomo del porto di Genova, senza disciplinare direttamente la giurisdizione del presidente; va invece sollevata la questione dell'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. n. 801 del 1936 e di quelle altre disposizioni originarie che contemplano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali del presidente del consorzio, cioè l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, che ha modificato il detto art. 6 bis.

Osserva quindi l'ordinanza che è pur vero che il presidente, in linea di massima, si limita a provvedere alla esecuzione, con propri decreti, delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'ente (assemblea e comitato); ed è vero che, le funzioni giurisdizionali gli sono attribuite dalla legge non come organo dell'amministrazione consorziale, ma come ufficiale di Governo e cioè come organo giurisdizionale dello Stato; ma resta pur tuttavia il fatto che i provvedimenti stessi sono, almeno formalmente, atti del presidente, e sotto questo profilo l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dalla Ralfmare, non appare manifestamente infondata, considerato anche che, nei giudizi avanti il presidente del consorzio non ricorrono i rimedi dell'astensione e della ricusazione.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la società Ralfmare, la cui difesa insiste sugli altri profili di illegittimità, prospettati nel giudizio di merito e non accolti dalla ordinanza. :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, "nei casi in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo".

E sono stati pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che prescrivono che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e che "la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali".

L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, "come è avvenuto nel giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un provvedimento emesso dallo stesso presidente", tale garanzia venga a mancare.

2. - La questione, nei limiti della prospettazione effettuata dall'ordinanza, è fondata.

Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza.

Il che importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità.

Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria garanzia di indipendenza ed imparzialità.

Egli non può essere considerato super partes quando appare portatore di uno degli interessi in conflitto dal momento che la censura investe proprio il provvedimento da lui emesso.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio l'agenzia marittima Ralfmare avanti il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova - giudice competente per materia, ai sensi dell'art. 7 del t.u. 16 gennaio 1936, n. 801 - chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 210.000, quale corrispettivo dei servizi di sorveglianza antincendio prestati sulla motonave Rosaldo, affidata alla raccomandazione della Ralfmare. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, fra l'altro, la illegittimità costituzionale degli artt. 1266 e 1317 del codice della navigazione, e dell'art. 7 del t.u. approvato con r.d.19 gennaio 1936, n. 801, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, comma secondo, della Costituzione, sostenendo che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuitegli dalle citate norme, non offre i requisiti all'uopo richiesti dalla Costituzione anche per i giudici speciali, e più volte specificati dalla giurisprudenza costituzionale. E cioè: l'indipendenza, la garanzia di inamovibilità, la immunità da vincoli che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi, la possibilità di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dall'Amministrazione dello Stato nonché, nei casi di incompatibilità, di astenersi dal decidere e correlativamente, di essere ricusato. Con ordinanza del 6 settembre 1971, il presidente del consorzio suindicato ha ritenuto infondati quasi tutti i profili, prospettati dalla società Ralfmare, ad eccezione della carenza di imparzialità nei casi in cui egli sia chiamato, quale giudice, da una delle parti a riconoscere la denunziata illegittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente del quale è capo. E sotto questo limitato aspetto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ha accolto l'eccezione della Ralfmare. L'ordinanza preliminarmente precisa che l'art. 1266 del codice della navigazione non può essere investito della censura di illegittimità, limitandosi a far salve, genericamente, le disposizioni relative alla costituzione ed all'ordinamento del consorzio autonomo del porto di Genova, senza disciplinare direttamente la giurisdizione del presidente; va invece sollevata la questione dell'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. n. 801 del 1936 e di quelle altre disposizioni originarie che contemplano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali del presidente del consorzio, cioè l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, che ha modificato il detto art. 6 bis. Osserva quindi l'ordinanza che è pur vero che il presidente, in linea di massima, si limita a provvedere alla esecuzione, con propri decreti, delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'ente (assemblea e comitato); ed è vero che, le funzioni giurisdizionali gli sono attribuite dalla legge non come organo dell'amministrazione consorziale, ma come ufficiale di Governo e cioè come organo giurisdizionale dello Stato; ma resta pur tuttavia il fatto che i provvedimenti stessi sono, almeno formalmente, atti del presidente, e sotto questo profilo l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dalla Ralfmare, non appare manifestamente infondata, considerato anche che, nei giudizi avanti il presidente del consorzio non ricorrono i rimedi dell'astensione e della ricusazione. Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la società Ralfmare, la cui difesa insiste sugli altri profili di illegittimità, prospettati nel giudizio di merito e non accolti dalla ordinanza. : 1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, "nei casi in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo". E sono stati pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che prescrivono che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e che "la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali". L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, "come è avvenuto nel giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un provvedimento emesso dallo stesso presidente", tale garanzia venga a mancare. 2. - La questione, nei limiti della prospettazione effettuata dall'ordinanza, è fondata. Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità. Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria garanzia di indipendenza ed imparzialità. Egli non può essere considerato super partes quando appare portatore di uno degli interessi in conflitto dal momento che la censura investe proprio il provvedimento da lui emesso. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere