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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01011/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0270B51) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 23 marzo 2018 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito il quale ha affermato che le valutazioni effettuate dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, i quali si erano avveduti della falsità del documento, non possono essere estesi all'uomo medio, in quanto espresse da soggetti particolarmente esperti e preparati in materia, cosicché non si può parlare, nel caso di specie, di un'ipotesi di falso cd. grossolano (si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); - che stante l'inammissibilità del ricorso non rileva l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 5 settembre 2023, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0270B51) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 23 marzo 2018 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito il quale ha affermato che le valutazioni effettuate dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, i quali si erano avveduti della falsità del documento, non possono essere estesi all'uomo medio, in quanto espresse da soggetti particolarmente esperti e preparati in materia, cosicché non si può parlare, nel caso di specie, di un'ipotesi di falso cd. grossolano (si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); - che stante l'inammissibilità del ricorso non rileva l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 5 settembre 2023, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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