CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40755/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. Si contestava al Bentivegna di avere occupato un alloggio di edilizia popolare al fine di farne temporanea dimora. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva con il primo motivo: 2.1. violazione di legge: sarebbero state illegittimamente utilizzate come prove le dichiarazioni rese dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti e verbalizzate ai sensi dell'art.350 comma 7 cod. proc. pen. 2.2. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non si confronta con la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 2, Sentenza n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01). Si tratta di giurisprudenza che valorizza l'accordo delle parti nel pieno rispetto del principio del contraddittorio che governa la formazione della prova nel dibattimento. 3. Con altri due motivi si deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata valutata la stabilità dell'occupazione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. non era stata riconosciuta nonostante la brevità temporale della condotta, l' assenza di precedenti penali e la condotta collaborativa tenuta all'atto del controllo. 3.3. Anche questi motivi sono inammissibili inquanto in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, ovvero una attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello con motivazione accurata e persuasiva rilevava (a) la stabilità dell'occupazione resa evidente dalla collocazione all'interno del locale occupato di un divano e di elettrodomestici (pag. 3 della sentenza impugnata); (b) la assenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che veniva esclusa sulla base della persistenza dell'intento criminoso manifestatasi attraverso la reiterata occupazione agita dopo il primo sgombero effettuato dalla polizia ( pag. 4 della sentenza impugnata).4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21