Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19523/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancanza della volontà punitiva della persona offesa - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia che in sede di denuncia - presentata in data 8.10.21 - risulta manifesta l'intenzione di perseguire l'autore del reato.

Trattasi di una richiesta punitiva idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato).

Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto- è ripetitivo e già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pag.2 della sentenza impugnata in cui si evidenza che ai fini della determinazione della pena detentiva, utile all'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., si deve tenere conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La Corte territoriale ha operato buon governo del principio fissato da questa Corte secondo cui ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo. (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01).

Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'ad 625 comma primo n.2 cod. pen. - è ripetitivo e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi della sentenza (pag.2): l'imputato si è impossessato del veicolo utilizzando il dispositivo "Jammer" che è un dispositivo elettronico disturbatore di frequenze, attraverso il quale è stata impedita l'attivazione del sistema di allarme del veicolo e la chiusura degli sportelli.

Il suddetto dispositivo è certamente un mezzo fraudolento, in quanto volto ad eludere le cautele approntate dal soggetto passivo a tutela delle proprie cose.

Ritenuto che il quarto motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di lege e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva - è ripetitivo e manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (pag. 2): nel caso di specie, le condanne riportate dall'imputato, sebbene siano risalenti negli anni, riguardano anche i reati di rapina e di ricettazione, dunque, omogenei rispetto al reato contestato le cui modalità esecutive - utilizzo di un dispositivo atto a neutralizzare il sistema di allarme - rivelando l'assenza di resipiscenza e una collaudata attività delinquenziale, dunque non occasionale, che è sintomatica di una accresciuta capacità criminale.

Ritenuto che il quinto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. in regime di prevalenza - è ripetitivo e manifestamente infondato in presenza di motivazione in fatto immune da vizi logici (pag.3): le attenuanti generiche sono state concesse esclusivamente in ragione dell'ammissione del fatto, del comportamento processuale e delle gravissime condizioni familiari.

Sono elementi di non rilevante peso di fronte ad aggravanti significative in termini di determinazione delinquenziale di personalità negativa.

Talché un eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche apparirebbe del tutto gratuito ed ingiustificato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancanza della volontà punitiva della persona offesa - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia che in sede di denuncia - presentata in data 8.10.21 - risulta manifesta l'intenzione di perseguire l'autore del reato. Trattasi di una richiesta punitiva idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato). Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto- è ripetitivo e già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pag.2 della sentenza impugnata in cui si evidenza che ai fini della determinazione della pena detentiva, utile all'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., si deve tenere conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. La Corte territoriale ha operato buon governo del principio fissato da questa Corte secondo cui ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo. (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01). Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'ad 625 comma primo n.2 cod. pen. - è ripetitivo e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi della sentenza (pag.2): l'imputato si è impossessato del veicolo utilizzando il dispositivo "Jammer" che è un dispositivo elettronico disturbatore di frequenze, attraverso il quale è stata impedita l'attivazione del sistema di allarme del veicolo e la chiusura degli sportelli. Il suddetto dispositivo è certamente un mezzo fraudolento, in quanto volto ad eludere le cautele approntate dal soggetto passivo a tutela delle proprie cose. Ritenuto che il quarto motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di lege e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva - è ripetitivo e manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (pag. 2): nel caso di specie, le condanne riportate dall'imputato, sebbene siano risalenti negli anni, riguardano anche i reati di rapina e di ricettazione, dunque, omogenei rispetto al reato contestato le cui modalità esecutive - utilizzo di un dispositivo atto a neutralizzare il sistema di allarme - rivelando l'assenza di resipiscenza e una collaudata attività delinquenziale, dunque non occasionale, che è sintomatica di una accresciuta capacità criminale. Ritenuto che il quinto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. in regime di prevalenza - è ripetitivo e manifestamente infondato in presenza di motivazione in fatto immune da vizi logici (pag.3): le attenuanti generiche sono state concesse esclusivamente in ragione dell'ammissione del fatto, del comportamento processuale e delle gravissime condizioni familiari. Sono elementi di non rilevante peso di fronte ad aggravanti significative in termini di determinazione delinquenziale di personalità negativa. Talché un eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche apparirebbe del tutto gratuito ed ingiustificato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19523/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris