Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12466/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23806-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 593 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3919/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015 R.G.N. 10956/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.23806/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, notificatale il 2 ottobre 2008 dall'Inps a titolo di omessa contribuzione per la somma di Euro 7.394,87; la Corte territoriale ha giudicato tardiva l'azione essendo stato, il ricorso, depositato il 17 novembre 2008, dunque oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 del D.P.R.600/73 in relazione agli artt. 137 e segg. cpc"; la ricorrente deduce di aver rinvenuto la cartella di pagamento opposta con la scritta "notificata il 2 ottobre 2008" portata da soggetto rimasto ignoto nella cassetta postale in busta semiaperta; da questa circostanza fa conseguire l'inesistenza della notifica e l'insanabilità della stessa; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, degli artt. 137 e segg. cpc"; la Corte avrebbe erroneamente posto, a carico dell'opponente, l'onere di provare la data di notifica della cartella esattoriale opposta; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, co.2 c.p.c."; sostiene che non avendo [OSCURATO:PERSONA] mosso nessuna contestazione riguardo alla data di ricezione dell'atto indicata dalla ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provata la data di ricezione della cartella indicata nell'atto introduttivo del giudizio e dichiarare la tempestività del ricorso sì come depositato nel termine di legge e deliberare nel merito; i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati; è pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19366 del 2013) "In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46."; pertanto, secondo il Supremo insegnamento, l'onere della prova circa la tempestività dell'opposizione a cartella di pagamento si radica in capo all'opponente soltanto qualora l'atto contro il quale è stata rivolta l'opposizione possieda una data certa di notifica; tuttavia, il caso in esame presenta una sua peculiarità che fa sì che, nonostante l'odierna ricorrente non abbia ricevuto un formale avviso di ricevimento, ma il recapito sia avvenuto nelle forme "irrituali" ricostruite nel ricorso, l'onere probatorio resti a suo carico; la predetta peculiarità investe due aspetti della questione, il primo positivo, l'altro negativo: quello positivo riguarda l'ammissione della stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, di aver conseguito legale conoscenza dell'avviso ad una determinata data (13/11/2008); quello negativo concerne la mancata formale contestazione dell'inesistenza della notifica; la Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto che l'onere della prova della tempestività dell'opposizione dovesse gravare sull'opponente, in quanto ella, per un verso ha dichiarato di aver conseguito conoscenza legale dell'atto ad una data certa, per altro verso ha mancato di denunciare il vizio del processo notificatorio; pertanto, questa Corte non può che rilevare la conseguenzialità delle conclusioni raggiunte in diritto dai giudici del merito rispetto all'accertamento di fatto e, in definitiva, dichiarare le censure infondate; il ricorso va, perciò rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese in favore dell'Inps che non ha svolto attività difensiva;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23806-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 593 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3919/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015 R.G.N. 10956/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.23806/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, notificatale il 2 ottobre 2008 dall'Inps a titolo di omessa contribuzione per la somma di Euro 7.394,87; la Corte territoriale ha giudicato tardiva l'azione essendo stato, il ricorso, depositato il 17 novembre 2008, dunque oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 del D.P.R.600/73 in relazione agli artt. 137 e segg. cpc"; la ricorrente deduce di aver rinvenuto la cartella di pagamento opposta con la scritta "notificata il 2 ottobre 2008" portata da soggetto rimasto ignoto nella cassetta postale in busta semiaperta; da questa circostanza fa conseguire l'inesistenza della notifica e l'insanabilità della stessa; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, degli artt. 137 e segg. cpc"; la Corte avrebbe erroneamente posto, a carico dell'opponente, l'onere di provare la data di notifica della cartella esattoriale opposta; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, co.2 c.p.c."; sostiene che non avendo [OSCURATO:PERSONA] mosso nessuna contestazione riguardo alla data di ricezione dell'atto indicata dalla ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provata la data di ricezione della cartella indicata nell'atto introduttivo del giudizio e dichiarare la tempestività del ricorso sì come depositato nel termine di legge e deliberare nel merito; i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati; è pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19366 del 2013) "In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46."; pertanto, secondo il Supremo insegnamento, l'onere della prova circa la tempestività dell'opposizione a cartella di pagamento si radica in capo all'opponente soltanto qualora l'atto contro il quale è stata rivolta l'opposizione possieda una data certa di notifica; tuttavia, il caso in esame presenta una sua peculiarità che fa sì che, nonostante l'odierna ricorrente non abbia ricevuto un formale avviso di ricevimento, ma il recapito sia avvenuto nelle forme "irrituali" ricostruite nel ricorso, l'onere probatorio resti a suo carico; la predetta peculiarità investe due aspetti della questione, il primo positivo, l'altro negativo: quello positivo riguarda l'ammissione della stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, di aver conseguito legale conoscenza dell'avviso ad una determinata data (13/11/2008); quello negativo concerne la mancata formale contestazione dell'inesistenza della notifica; la Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto che l'onere della prova della tempestività dell'opposizione dovesse gravare sull'opponente, in quanto ella, per un verso ha dichiarato di aver conseguito conoscenza legale dell'atto ad una data certa, per altro verso ha mancato di denunciare il vizio del processo notificatorio; pertanto, questa Corte non può che rilevare la conseguenzialità delle conclusioni raggiunte in diritto dai giudici del merito rispetto all'accertamento di fatto e, in definitiva, dichiarare le censure infondate; il ricorso va, perciò rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese in favore dell'Inps che non ha svolto attività difensiva;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris