CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13673/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1010/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il24/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.250,00 perNumero registro generale 11789/2025Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 13673/2026Data pubblicazione 11/05/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15% da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Così deciso in Roma, l’11 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]