CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, comma secondo in reazione al 628, comma terzo nr.i 1 e 3, comma quarto e art. 416 bis.1 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, quale promotore e organizzatore del clan Cimmino-Caiazzo-Basile, e tre ipotesi di estorsione aggravata anche per la modalità e l'agevolazione mafiosa che sarebbero state commesse in danno del consorzio COSAP/[OSCURATO:SOCIETA]. titolare di un appalto nell'[OSCURATO:PERSONA] e di due supermercati Despar. In relazione a tali reati, che si inserirebbero nel più ampio contesto delle indagini effettuate circa l'operatività del clan Caiazzo-Cimmino operante nella zona collinare di Napoli, in data 11 ottobre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzati gli elementi emersi e in specifico le intercettazioni di conversazioni acquisite, ha respinto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia con riferimento al ruolo "dirigenziale" che anche solo "partecipativo", nonché travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione anche con riferimento al travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sia con riferimento al ruolo "dirigenziale" che anche solo "partecipativo", nonché travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. In specifico il ricorrente rileva che nel provvedimento impugnato non sarebbe chiaro quali sarebbero gli elementi dai quali poter desumere che il ricorrente abbia avuto un ruolo apicale all'interno del sodalizio né, d'altro canto, la motivazione sarebbe logica e coerente<agli elementi emersilanche solo sotto il profilo della mera partecipazione del Desio all'associazione. A ben vedere, infatti, dalle conversazioni, pure a fronte dei precedenti penali del ricorrente, emergerebbe la totale autonomia del Desio rispetto al gruppo criminale nel quale lo stesso non risulterebbe pertanto inserito. Anche il fatto che lo stesso percepisse la c.d. mesata, infatti, si collegherebbe alla precedente partecipazione storica al sodalizio e nulla consentirebbe di inferire quanto all'attuale posizione del Desio, del quale altri associati si lamentavano in quanto avrebbe preso i soldi senza fare nulla. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione anchecon riferimento al travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. Quanto ai reati di di cui all'art. 629 cod. pen. il ricorrente evidenza che sia quanto all'episodio di cui al capo F), estorsione in danno della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], che quanto agli episodi di cui ai capi S) e T), estorsioni in danno ai due supermercati Despar, non sussisterebbe alcun elemento che confermi che i reati siano stati effettivamente commessi, che il Desio abbia mai avuto alcun ruolo e vi sarebbe una totale assenza di riscontri quanto alla sua partecipazione. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusinnano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 2.2. Il Tribunale del riesame, anche rinviando all'ordinanza genetica e prendendo le mosse dal contesto generale, ha reso una motivazione articolata quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per tutte le ipotesi di reato allo stesso contestate e, dando atto dell'esistenza di elementi sintomatici di una concreta, effettiva e stabile partecipazione al sodalizio, si è sul punto conformata alla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). Con riferimento alla partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso, e anche circa il ruolo di primo piano da questo ricoperto nel sodalizio, il giudice del riesame ha proceduto a una analisi completa di tutti gli elementi emersi, come le conversazioni intercorse, dai quali si evince l'inserimento e la posizione del Desio nel sodalizio, anche riconosciuta dal Basile (cfr. pagine da 7 a 16 del provvedimento impugnato). Come evidenziato dal Tribunale, infatti, il ricorrente non solo percepisce la c.d. mesata, elemento questo concreto vgia di per sé dirimente quanto alla partecipazione all'associazione sotto forma di una costante "messa a disposizione", ma ha operato anche in modo efficace nella commissione dei reati fine come, appunto, le estorsioni, sia quella c.d. di sistema che le altre, oggetto dei capi provvisori F), S) e T) . Anche in ordine a tali estorsioni, d'altro canto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata e coerente e ciò proprio con la specifica individuazione del contributo fornito e della condotta posta in essere di Desio nell'interesse del clan. Quanto al capo F), la c.d. estorsione di sistema ai danni della ATI composta da COSAP/[OSCURATO:SOCIETA]., vale in termini decisivi anche il solo riferimento alle conversazioni nelle quali lo stesso ricorrente riconosce di essere "andato a fare il reato" e si lamenta delle modalità con le quali poi sarebbero stati ripartiti i profitti illeciti (cfr. in specifico le pagine da 16 a 19 dell'ordinanza impugnata). Quanto ai capi S) e T), le due condotte estorsive in danno del supermercato Despar, invece, è significativo il rinvio al contenuto delle conversazioni intercorse tra lo stesso Desio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e anche [OSCURATO:PERSONA], così come a quelle nelle quali lo stesso Arena racconta a Basile e a [OSCURATO:PERSONA] la qualità e l'importanza dell'interessamento e dell'intervento del Desio nei fatti (cfr. in specifico le pagine da 19 a 26 dell'ordinanza impugnata). 2.3. In ordine agli elementi indicati e posti a fondamento della decisione, d'altro canto, non sussiste alcun travisamento della prova. Il travisamento della prova, infatti, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e il sillogismo che a esso presiede e, in particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, come accaduto nel caso di specie, proporre un'interlocuzione diretta con il contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione. In questo modo, 1c:infatti, si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova in quanto questo non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento (da ultimo Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 — 01). 2.4. Ragioni queste per le quali, in conclusione, le critiche della difesa, tese a sollecitare una lettura alternativa non consentita dei medesimi elementi, sono manifestamente infondate. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil