Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 371/1988

ECLI:IT:COST:1988:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Tevere era dall'I.N.A.I.L. convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a mansioni manuali.

La stessa sollevava eccezione di legittimità costituzionale delle relative norme perché, dalla loro applicazione, derivava un doppio onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente iscritti anche all'E.N.P.A.I.A. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1° febbraio 1947, siccome prevede un doppio obbligo assicurativo;

b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio già coperta dall'I.N.A.I.L.

La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962, interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del Regolamento del 1° febbraio 1947 della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilità, per i datori di lavoro, di detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati all'I.N.A.I.L.

La questione non è fondata.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche.

Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la questione sollevata non è fondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Tevere era dall'I.N.A.I.L. convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a mansioni manuali. La stessa sollevava eccezione di legittimità costituzionale delle relative norme perché, dalla loro applicazione, derivava un doppio onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente iscritti anche all'E.N.P.A.I.A. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1° febbraio 1947, siccome prevede un doppio obbligo assicurativo; b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio già coperta dall'I.N.A.I.L. La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962, interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del Regolamento del 1° febbraio 1947 della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilità, per i datori di lavoro, di detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati all'I.N.A.I.L. La questione non è fondata. Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche. Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la questione sollevata non è fondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 371/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris