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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19661/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41152-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla procedibilità d'ufficio del reato contestato — è manifestamente infondato in quanto, essendo il reato divenuto perseguibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), è consentito al pubblico ministero, ove non sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 - 01, tesi che sembra essere stata recepita dalle Sezioni Unite come si trae dall'informazione provvisoria della recentissima sentenza deliberata il 26 marzo 2026).

Rilevato che tale considerazione rende irrilevante l'ulteriore censura quanto alla possibilità di ritenere la contestazione in fatto della circostanza aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41152-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla procedibilità d'ufficio del reato contestato — è manifestamente infondato in quanto, essendo il reato divenuto perseguibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), è consentito al pubblico ministero, ove non sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 - 01, tesi che sembra essere stata recepita dalle Sezioni Unite come si trae dall'informazione provvisoria della recentissima sentenza deliberata il 26 marzo 2026). Rilevato che tale considerazione rende irrilevante l'ulteriore censura quanto alla possibilità di ritenere la contestazione in fatto della circostanza aggravante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
Decreto Cassazione n. 19661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris