Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21638/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist.taranto n.466/2023 depositata il 10/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione del 26.09.2017, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,unitamente ai signori Michele, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.1947/2017 emesso dal Tribunale di Taranto per la somma complessiva dieuro 57.880,33 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e convenivano ingiudizio la Banca innanzi al Tribunale di Taranto, per sentir dichiarare, oltrealle specifiche contestazioni, anche la nullità delle fideiussioni omnibus perilleceità della clausola n. 5 che prolungava i termini di cui all’art. 1957 c.c.,in violazione del principio della concorrenza, tutelato dall’art.2 Legge287/1990.In particolare, gli opponenti lamentavano:- il difetto di prova della continuità del rapporto dal 2008 in poi atteso chegli estratti conto allegati al ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. riguardavano ilperiodo dall’1 gennaio 2013 in poi,- l’illegittimità delle condizioni economiche regolanti il conto corrente(spese, interessi e oneri), unilateralmente modificate ed applicate dallaBanca, • l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale indifetto di pattuizione scritta ed al tasso soglia anti usura, tenuto conto ditutte le voci di costo del denaro,- l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,- l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in difettodi previsione contrattuale, • l’illegittimo esercizio dello ius variandi da partedella Banca,- l’applicazione dei giorni valuta sulle operazioni contabilizzate senzapreventivo patto scritto,- la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme disciplinanti l’abusodi posizione dominante ex l. n. 287/1990 con particolare riferimento allaclausola in deroga all’art. 1957 c.c., nel contempo eccependo la decadenzaNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026prevista da detta norma; concludevano chiedendo ‣ la declaratoria dellanullità del decreto ingiuntivo opposto,- l’accertamento e la declaratoria che il saldo del conto corrente n.000011006755 intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era dovuto.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa la mandataria con rappresentanzaDobank S.p.A., successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]., contestandoil fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Alla dichiarazionedi fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pronunciata dal Tribunale diTaranto con sentenza n. 68/2017, seguiva la dichiarazione di interruzionedel giudizio che veniva riassunto dai soli fideiussori.Seguiva la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi e per gli effetti dell’art.111 c.p.c. in virtù dell’art. 58 t.u.b.Con sentenza del 14 ottobre 2020 il Tribunale adito rigettava l’eccezione diestinzione del processo; dichiarava nulle le fideiussioni prestate dagliopponenti e revocava il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I.; compensavale spese di lite tra tutte le parti.In particolare, riteneva nulle le fideiussioni prestate dagli opponenti,contenenti all’art. 5 la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., poiché esseriproponevano, in maniera non ascrivibile ad un fenomeno spontaneo delmercato, clausole applicate in modo uniforme dalle banche aderenti all’ABIin violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, co.2 lett. a), l. n. 287/1990, come accertato dalla Banca d’Italia conprovvedimento n. 55/2005.[OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa - qualeprocuratrice - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., proponevaappello.I signori Michele, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] si costituivanocontestando il fondamento dell’appello.Con sentenza del 10 novembre 2023 la Corte d’Appello di Lecce accoglieval’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la opposizioneNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I. emesso dalTribunale di Taranto, che confermava.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori MichelaMaraglino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono oraricorso per cassazione, affidato a unico motivo.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria ex art. 380 bis-1c.p.c.Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.Motivi della decisioneCon unico motivo i ricorrenti denunziano che “La Corte d’Appello di Leccesez. distaccata di Taranto è incorsa nelle violazioni di legge e falsaapplicazione delle norme di diritto, ex art. 360 I comma n. 3 codice di rito,in relazione ai seguenti motivi.

La Corte territoriale, con riferimento allaclausola n. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto tra le odierne parti,ha ritenuto che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non fosseidoneo a provare l’esistenza dell’intesa a monte vietata dall’art. 2 legge287/1990, oltre il periodo di verifica effettuata dallo stesso Istituto diVigilanza; tale motivazione ha di fatto invertito l’onere della prova”.Lamentano che incombeva sulla banca l’onere di provare che la fideiussionerilasciata dai sig.ri Maraglino, fosse legittima alla data in cui è statarealizzata e non fosse in contrasto con la normativa anticoncorrenziale dicui alla legge 287/1990, con la normativa consumeristica di cui alla direttivaeuropea n. 93/2013 e il d.lgs. 206/2005, con la normativa bancaria di cuial TUB.Secondo i ricorrenti la motivazione offerta dalla Corte di Appello denota undall’onere di provare l’attualità della legittimità delle fideiussioni.Nel noto contrasto delle fideiussioni alla normativa anticoncorrenzialerilevato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, il giudice delmonitorio avrebbe dovuto svolgere d’ufficio il controllo sul carattere abusivoNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026delle clausole del contratto stipulato tra le parti e presentato dalla bancaper ottenere il decreto ingiuntivo, così come scandito dalla Cassazione sez.un. con sentenza del 6.4.2023, n. 9479.Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che i ricorrenti non indicano le norme asseritamenteviolate, facendo generico riferimento alla violazione di legge.L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di leggedi cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U n. 23745 del28/10/2020 (Rv. 659448 - 01).Nel caso di specie non è indicata né l’ipotesi ex art. 360 c.p.c. né le normeviolate, giacché le doglianze si riferiscono a questioni non affrontate dallacorte territoriale e neppure dedotte nel giudizio.Infatti, la questione dedotta dai ricorrenti è una contestazione del tuttonuova, che non allegano di avere sottoposto ai giudici di merito e neppuretrascrivono ex art. 366 n. 6 c.p.c. riguardando la presunta naturavessatoria/abusiva della clausola n. 5 della fideiussione, con la quale le partihanno previsto la deroga alle previsioni di cui all’art. 1957 c.c., prorogandoil termine di decadenza ivi previsto a 36 mesi richiamando i principi espressidalla recente Sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023.“Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui nonvi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti unaccertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), ilNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi e a pena diinammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente inricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo esecondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbiafatto” (Cass. civ., Sez.

Unite, Sent. 28/10/2020, n. 23745).In terzo luogo, l’argomentazione centrale della censura non è riferibile alcaso in esame, poiché il giudizio in oggetto prende le mosse da unatempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nella quale ogni questione dieventuale abusività di clausole negoziali poste a tutela di eventualiconsumatori avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dagli opponenti.I ricorrenti ritengono applicabile al caso in esame il principio di dirittoelaborato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 17/05/2022rese all’esito delle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503 e C-831/19,Banco di Desio e della Brianza secondo cui le clausole abusive nei contrattistipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostanoa una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decretoingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia statooggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione nonpossa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivocopre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è allabase, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamentecontrollare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ove sussista laqualità di consumatore del debitore ingiunto.La questione, però, non è riferibile al caso in esame perché gli odierniricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno avutola possibilità, in corso di causa, di far valere le proprie ragioni e, inparticolare, l’asserito carattere abusivo di alcune clausole del contratto, inun giudizio a cognizione piena, potendo contare sull’assistenza qualificatadei propri difensori.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Non trova applicazione il principio espresso da questa Corte con la decisionea Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 sul “superamento” del giudicatoimplicito, non sussistendo, in ragione dell’avvenuta presentazione diopposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principiodi effettività; principio che –insieme al principio di equivalenza – puògiustificare la disapplicazione delle norme processuali interne cheIn sostanza, a prescindere dalla qualità di consumatore degli opponenti(circostanza contestata e anche essa del tutto nuova, e contraddetta dallaqualità di soci della società debitrice principale, menzionata in sentenza) ilpotere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausoleabusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l’obbligo delconsumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenzaprevisti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessialtri principi che pure informano l’ordinamento e che sono riconosciuti alivello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza deldiritto.Infine, il motivo tende a sollecitare un sindacato in fatto sulla ricostruzioneoperata dalla Corte territoriale, non consentito in questa sede.La Corte d’Appello, infatti, ha affermato che il provvedimento Banca d’Italian. 55/2005 costituisce prova privilegiata della sussistenza di un’intesaanticoncorrenziale limitata al periodo temporale oggetto dell’istruttoria,ossia tra il 2002 e il maggio 2005, e non può estendersi automaticamentea fideiussioni stipulate molti anni dopo.Ha aggiunto che le fideiussioni sono state sottoscritte nel gennaio 2014, inun contesto temporale completamente diverso, rispetto al quale i ricorrentinon hanno fornito alcuna prova della persistenza di un’intesa restrittivadella concorrenza né dell’applicazione uniforme di modelli contrattualiilleciti.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Rispetto a tale assunto, i rilievi dei ricorrenti pur formalmente riferiti a unapresunta e non indicata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, inun’inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze comedefinitivamente accertati in sede di merito.Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante unaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttostoad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così comeaccertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnatasentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione dellerisultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist.taranto n.466/2023 depositata il 10/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione del 26.09.2017, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,unitamente ai signori Michele, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.1947/2017 emesso dal Tribunale di Taranto per la somma complessiva dieuro 57.880,33 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e convenivano ingiudizio la Banca innanzi al Tribunale di Taranto, per sentir dichiarare, oltrealle specifiche contestazioni, anche la nullità delle fideiussioni omnibus perilleceità della clausola n. 5 che prolungava i termini di cui all’art. 1957 c.c.,in violazione del principio della concorrenza, tutelato dall’art.2 Legge287/1990.In particolare, gli opponenti lamentavano:- il difetto di prova della continuità del rapporto dal 2008 in poi atteso chegli estratti conto allegati al ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. riguardavano ilperiodo dall’1 gennaio 2013 in poi,- l’illegittimità delle condizioni economiche regolanti il conto corrente(spese, interessi e oneri), unilateralmente modificate ed applicate dallaBanca, • l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale indifetto di pattuizione scritta ed al tasso soglia anti usura, tenuto conto ditutte le voci di costo del denaro,- l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,- l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in difettodi previsione contrattuale, • l’illegittimo esercizio dello ius variandi da partedella Banca,- l’applicazione dei giorni valuta sulle operazioni contabilizzate senzapreventivo patto scritto,- la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme disciplinanti l’abusodi posizione dominante ex l. n. 287/1990 con particolare riferimento allaclausola in deroga all’art. 1957 c.c., nel contempo eccependo la decadenzaNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026prevista da detta norma; concludevano chiedendo ‣ la declaratoria dellanullità del decreto ingiuntivo opposto,- l’accertamento e la declaratoria che il saldo del conto corrente n.000011006755 intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era dovuto.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa la mandataria con rappresentanzaDobank S.p.A., successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]., contestandoil fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto. Alla dichiarazionedi fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pronunciata dal Tribunale diTaranto con sentenza n. 68/2017, seguiva la dichiarazione di interruzionedel giudizio che veniva riassunto dai soli fideiussori.Seguiva la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi e per gli effetti dell’art.111 c.p.c. in virtù dell’art. 58 t.u.b.Con sentenza del 14 ottobre 2020 il Tribunale adito rigettava l’eccezione diestinzione del processo; dichiarava nulle le fideiussioni prestate dagliopponenti e revocava il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I.; compensavale spese di lite tra tutte le parti.In particolare, riteneva nulle le fideiussioni prestate dagli opponenti,contenenti all’art. 5 la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., poiché esseriproponevano, in maniera non ascrivibile ad un fenomeno spontaneo delmercato, clausole applicate in modo uniforme dalle banche aderenti all’ABIin violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, co.2 lett. a), l. n. 287/1990, come accertato dalla Banca d’Italia conprovvedimento n. 55/2005.[OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa - qualeprocuratrice - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., proponevaappello.I signori Michele, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] si costituivanocontestando il fondamento dell’appello.Con sentenza del 10 novembre 2023 la Corte d’Appello di Lecce accoglieval’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la opposizioneNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I. emesso dalTribunale di Taranto, che confermava.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori MichelaMaraglino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono oraricorso per cassazione, affidato a unico motivo.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria ex art. 380 bis-1c.p.c.Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.Motivi della decisioneCon unico motivo i ricorrenti denunziano che “La Corte d’Appello di Leccesez. distaccata di Taranto è incorsa nelle violazioni di legge e falsaapplicazione delle norme di diritto, ex art. 360 I comma n. 3 codice di rito,in relazione ai seguenti motivi. La Corte territoriale, con riferimento allaclausola n. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto tra le odierne parti,ha ritenuto che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non fosseidoneo a provare l’esistenza dell’intesa a monte vietata dall’art. 2 legge287/1990, oltre il periodo di verifica effettuata dallo stesso Istituto diVigilanza; tale motivazione ha di fatto invertito l’onere della prova”.Lamentano che incombeva sulla banca l’onere di provare che la fideiussionerilasciata dai sig.ri Maraglino, fosse legittima alla data in cui è statarealizzata e non fosse in contrasto con la normativa anticoncorrenziale dicui alla legge 287/1990, con la normativa consumeristica di cui alla direttivaeuropea n. 93/2013 e il d.lgs. 206/2005, con la normativa bancaria di cuial TUB.Secondo i ricorrenti la motivazione offerta dalla Corte di Appello denota undall’onere di provare l’attualità della legittimità delle fideiussioni.Nel noto contrasto delle fideiussioni alla normativa anticoncorrenzialerilevato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005, il giudice delmonitorio avrebbe dovuto svolgere d’ufficio il controllo sul carattere abusivoNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026delle clausole del contratto stipulato tra le parti e presentato dalla bancaper ottenere il decreto ingiuntivo, così come scandito dalla Cassazione sez.un. con sentenza del 6.4.2023, n. 9479.Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che i ricorrenti non indicano le norme asseritamenteviolate, facendo generico riferimento alla violazione di legge.L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di leggedi cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U n. 23745 del28/10/2020 (Rv. 659448 - 01).Nel caso di specie non è indicata né l’ipotesi ex art. 360 c.p.c. né le normeviolate, giacché le doglianze si riferiscono a questioni non affrontate dallacorte territoriale e neppure dedotte nel giudizio.Infatti, la questione dedotta dai ricorrenti è una contestazione del tuttonuova, che non allegano di avere sottoposto ai giudici di merito e neppuretrascrivono ex art. 366 n. 6 c.p.c. riguardando la presunta naturavessatoria/abusiva della clausola n. 5 della fideiussione, con la quale le partihanno previsto la deroga alle previsioni di cui all’art. 1957 c.c., prorogandoil termine di decadenza ivi previsto a 36 mesi richiamando i principi espressidalla recente Sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023.“Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui nonvi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti unaccertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), ilNumero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi e a pena diinammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente inricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo esecondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbiafatto” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 28/10/2020, n. 23745).In terzo luogo, l’argomentazione centrale della censura non è riferibile alcaso in esame, poiché il giudizio in oggetto prende le mosse da unatempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nella quale ogni questione dieventuale abusività di clausole negoziali poste a tutela di eventualiconsumatori avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dagli opponenti.I ricorrenti ritengono applicabile al caso in esame il principio di dirittoelaborato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 17/05/2022rese all’esito delle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503 e C-831/19,Banco di Desio e della Brianza secondo cui le clausole abusive nei contrattistipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostanoa una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decretoingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia statooggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione nonpossa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivocopre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è allabase, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamentecontrollare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ove sussista laqualità di consumatore del debitore ingiunto.La questione, però, non è riferibile al caso in esame perché gli odierniricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno avutola possibilità, in corso di causa, di far valere le proprie ragioni e, inparticolare, l’asserito carattere abusivo di alcune clausole del contratto, inun giudizio a cognizione piena, potendo contare sull’assistenza qualificatadei propri difensori.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Non trova applicazione il principio espresso da questa Corte con la decisionea Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 sul “superamento” del giudicatoimplicito, non sussistendo, in ragione dell’avvenuta presentazione diopposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principiodi effettività; principio che –insieme al principio di equivalenza – puògiustificare la disapplicazione delle norme processuali interne cheIn sostanza, a prescindere dalla qualità di consumatore degli opponenti(circostanza contestata e anche essa del tutto nuova, e contraddetta dallaqualità di soci della società debitrice principale, menzionata in sentenza) ilpotere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausoleabusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l’obbligo delconsumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenzaprevisti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessialtri principi che pure informano l’ordinamento e che sono riconosciuti alivello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza deldiritto.Infine, il motivo tende a sollecitare un sindacato in fatto sulla ricostruzioneoperata dalla Corte territoriale, non consentito in questa sede.La Corte d’Appello, infatti, ha affermato che il provvedimento Banca d’Italian. 55/2005 costituisce prova privilegiata della sussistenza di un’intesaanticoncorrenziale limitata al periodo temporale oggetto dell’istruttoria,ossia tra il 2002 e il maggio 2005, e non può estendersi automaticamentea fideiussioni stipulate molti anni dopo.Ha aggiunto che le fideiussioni sono state sottoscritte nel gennaio 2014, inun contesto temporale completamente diverso, rispetto al quale i ricorrentinon hanno fornito alcuna prova della persistenza di un’intesa restrittivadella concorrenza né dell’applicazione uniforme di modelli contrattualiilleciti.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Rispetto a tale assunto, i rilievi dei ricorrenti pur formalmente riferiti a unapresunta e non indicata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, inun’inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze comedefinitivamente accertati in sede di merito.Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante unaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttostoad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così comeaccertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnatasentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione dellerisultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 11258/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 21638/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21638/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris