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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37849/2023

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ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 1 febbraio 1980; [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br), il 30 novembre 1979; PINTO Ciro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 maggio 1971; PINTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 26 luglio 1995; SIMION Diego, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 aprile 1962; ARTISTICO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 3 dicembre 1978; [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve), il 25 luglio 1973; IBRA Ervin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 novembre 1994; PEZA Idriz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 aprile 1996; PEZA Andi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 giugno 2001; KRESHPAJ Flamur, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 ottobre 1974; GOBBO Silvano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pd), il 12 ottobre 1960; MOSBAH Moncef, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1963; [OSCURATO:PERSONA] Valdo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 gennaio 1963;nonché sui ricorsi proposti da: ARTISTICO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 3 dicembre 1978; [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br), il 30 novembre 1979; [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve), il 25 luglio 1973; IBRA Ervin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 novembre 1994; KRESHPAJ Flamur, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 ottobre 1974; MOSBAH Moncef, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1963; PEZA Idriz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1taprile 1996; PINTO Ciro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 maggio 1971; avverso la ordinanza n. 175/22 TLMCP del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; lette le memorie difensive rese, nell'interesse dell'intimato [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, in data 20 dicembre 2022, e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv.ssa Rosanna CALVOSA, del foro di Cosenza, in data 7 dicembre 2022; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla pubblica accusa nonché dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in parte qua ed il rigetto dei restanti ricorsi; sentiti, altresì, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Kreshpaj, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Padova, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv.ssa Elisabetta COSTA, del foro di Padova, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv.ssa Stefania PATTARELLO, del foro di Venezia, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mosbah e per l'intimato Simion, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti Fabio CREA, del foro di Venezia, e Antonio SORBILLI, del foro di Napoli, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze difensive.[OSCURATO:PERSONA] Con una amplissima ordinanza, decisa in data 27 maggio 2022, i cui motivi risultano essere stati depositati il successivo 6 luglio 2022, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pm presso il Tribunale lagunare avverso la ordinanza datata 11 marzo 2022 del Gip del medesimo Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale da quello formulata, in relazione ai numerosi capi di imputazione provvisoria, riguardanti per lo più, ma non esclusivamente, la violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti, in danno, per quel che ora interessa, dei seguenti indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kreshpaj, Pinto, Artistico, [OSCURATO:PERSONA], Ibra, e Mosbah la misura cautelare degli arresti domiciliari, rigettando il ricorso della pubblica accusa nel resto.

Avverso detta ordinanza hanno interposto, per opposte ragioni, ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, relativamente alla parte in cui il gravame da questo presentato in sede cautelare non era stato integralmente accolto, sia gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi affidando le loro doglianze ad un unico atto), [OSCURATO:PERSONA] (questi avendo affidato le proprie lagnanze a tre diversi ricorsi uno dei quali sottoscritto da uno soltanto dei suoi due diversi difensori), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In data 20 dicembre 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA], persona fra quelle nei cui confronti è indirizzata la impugnazione presentata di fronte a questa Corte dalla pubblica accusa, ha redatto una memoria difensiva a tutela la posizione del predetto indagato.

Analogo atto, datato 7 dicembre 2022, era stata presentato anche nell'interesse di tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, quelli presentati dalle difese degli indagati sono infondati e, pertanto, questi ultimi debbono essere tutti rigettati. 3 04.1:: Ritiene il Collegio dì dovere, preliminarmente, rilevare la irricevibilità della memoria redatta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; questi, infatti, pur essendo stato destinatario in origine della richiesta di emissione di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica lagunare, una volta che tale richiesta è stata disattesa dal competente Gip, non è fra i soggetti nei cui confronti è stata introdotta la impugnazione presentata dalla pubblica accusa; egli, pertanto, estraneo alla presente fase del giudizio, non ha diritto ad interloquire in esso.

Passando, a questo punto ad esaminare il ricorso formulato dal Pm si osserva che lo stesso ha ad oggetto sia la esclusione della sussistenza degli elementi idonei ad applicare alcuna misura cautelare a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia, in relazione alla posizione dei soggetti per i quali il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistere le condizioni per l'adozione della misura, il fatto che questa sia stata individuata in quella degli arresti domiciliari e non, come originariamente richiesto e successivamente confermato in sede appello cautelare, quella della custodia in carcere, essendo stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo loro contestato sub 1) del provvisorio capo di imputazione.

Quanto a tale aspetto della vicenda si rileva che la censura del ricorrente attiene non a profili ridondanti sulla legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale di Venezia, quanto ad aspetti di carattere valutativo inerenti alla ritenuta qualificazione dei fatti - sia pur nella loro sistematica reiterazione - solo nell'ambito del concorso di persone nel reato continuato e non anche nella autonoma figura criminosa dell'associazione peidelinquere finalizzata, quanto alla presente fattispecie, alla commissione di reati in materia di stupefacenti.

Si tratta, pertanto, di valutazioni operate in sede di merito, sulla base di congrua e plausibile motivazione, non suscettibili di essere riesaminate - tanto più in questa sede cautelare, in ordine alla quale il materiale istruttorio, ancora in fase di formazione, è soggetto ad ulteriori e più decisivi arricchimenti - nella presente sede di legittimità.

Venendo alle posizioni dei singoli indagati dianzi indicati, si osserva che in sede di appello cautelare il Tribunale di Venezia ha ritenuto di non dovere accogliere il gravame presentato nei loro confronti dal locale Pm in quanto, per ciò che attiene a [OSCURATO:PERSONA], pur risultando questi gravato, in relazione all'unico capo di imputazione in provvisoria contestazione, da 4 l: allarmanti indizi di colpevolezza, non emergerebbero elementi per potere affermare, dato il tempo trascorso fra la ritenuta commissione dei fatti ed il momento in cui siy sarebbe dovuto mettere in esecuzione la misura cautelare a suo danno, l'esistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede.

A tale rilievo il Pm ricorrente ha replicato, in sede di impugnazione, che, gli elementi istruttori emersi, deponendo anche per future cessioni e future consegne, consentirebbero di ricavare a carico dell'indagato il requisito della attualità del pericolo di reiterazione.

Sul punto rileva la Corte che i dati istruttori segnalati dalla ricorrente accusa, se giovano indubbiamente ad evidenziare la gravità degli indizi di reato sussistenti in danno dell'indagato (elemento sul quale, tuttavia, vi è piena identità di vedute con il Tribunale di Venezia) nulla aggiungono in relazione alla attualità della esigenza cautelare, posto che, avendo il Tribunale segnalato la risalenza nel tempo delle condotte delittuose ascritte al Pinto, gli elementi istruttori ora segnalati dalla pubblica accusa, dei quali neppure è dato sapere se fossero stati allegati alla originaria richiesta di emissione di misura cautelare, risalendo anch'essi ad un periodo cronologicamente non prossimo (circa due anni prima della ordinanza impugnata) non superano, né, invero, si confrontano pienamente, con la ragione che aveva indotto il Tribunale, attraverso la valorizzazione del cosiddetto "tempo silente", ad escludere la possibilità di adottare la misura cautelare richiesta a carico dell'indagato; sotto il profilo descritto la censura è, pertanto, inammissibile.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli gravato da una unica contestazione, il Tribunale, considerata la incertezza sulla gravità del suo coinvolgimento nel reato ascrittogli (non vi sono, infatti, elementi per determinare quale fosse il quantitativo di sostanza stupefacente del quale egli si era reso latore) e tenuto conto del fatto che la condotta, apparentemente isolata, è, come nel caso precedente, risalente nel tempo, ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per affermare la attualità del pericolo di recidivanza.

Al riguardo il Pm ha replicato, nell'impugnare l'ordinanza gravata, che, quanto alla incertezza in ordine alla quantità di sostanza stupefacente trattata, l'ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto, in altro punto della stessa, si rileva che, date talune comuni caratteristiche rispetto ad altre occasioni in cui è statio possibile quantificare la sostanza stupefacente trattata, anche nel caso ora in esame essa doveva essere di circa 1 kg; mentre per ciò che attiene alla attualità del pericolo le risultanze di recenti CA-1,1 perquisizioni operate presso l'abitazione del Peza, avrebbero dovuto orientare nel senso della sussistenza di esso anche il Tribunale di Venezia.

Anche in questo caso si rileva, quanto al primo aspetto della doglianza del Pm che la stessa, pur evidenziando una effettiva contraddittorietà motivazionale nella ordinanza impugnata, non sembra riferita alla attualità del pericolo di reiterazione quanto al diverso criterio della gravità degli indizi di colpevolezza, mentre per ciò che attiene al secondo aspetto segnalato dalla ricorrente pubblica accusa, cioè le risultanze di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del Peza, il ricorso, nella sua genericità, non consente a questa Corte di valutare la rilevanza del dato segnalato onde dimostrare la presente attualità della esigenza cautelare, non avendo il Pm segnalato quando tale attività investigativa è stata eseguite.

Passando all'esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui è attribuito un unico episodio di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la tesi fatta propria dal Tribunale è che i pur gravosi indizi a carico dell'indagato, tenuto conto della unicità della contestazione e della circostanza che i fatti riguardano un episodio verificatosi nel settembre del 2020 non giustificano una valutazione di termini di attualità del pericolo di ricaduta nell'illecito.

A tale impostazione il ricorrente Pm ha replicato che gli elementi indiziari, riferibili alla esistenza di rapporti di finanziamento esistenti fra l'indagato e lo [OSCURATO:PERSONA], magna pars di buona parte dei reati in contestazione, avrebbero deposto in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale.

La doglianza è inammissibile in quanto fuori centro rispetto alla ratio della decisione impugnata; in questa, infatti, per un verso si segnala la unicità dell'episodio contestato all'indagato e sul punto il Pm si limita a dare atto della propria consapevolezza di tale circostanza, segnalando, tuttavia, che la stessa sarebbe superata dal fatto che, in una recente (ma non si dice quanto recente? ndr) perquisizione sarebbero state trovate delle ingenti somme di danaro (anche in questo caso non si indica quanto ingenti? ndr) nella disponibilità del Gobbo, fattore questo inducente a pensare che questi potrebbe rendersi nuovamente finanziatore di operazioni commerciali in materia di stupefacenti, senza però confrontarsi col dato che, la unicità della condotta contestata al Gobbo non dimostra che lo stesso avesse, come sistematica attività, quella di finanziare il traffico degli stupefacenti; per altro verso nella ordinanza è posta in risalto la distanza temporale fra i fatti contestati e la astratta eseguibilità della misura, senza che su tale specifico tema la pubblica accusa abbia interloquito se non richiamando una, genericamente recente, perquisizione eseguita presso il Gobbo.

Infine, per ciò che attiene alla impugnazione del Procuratore della Repubblica, non rimane che da esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; questi, imputato del reato di riciclaggio per essersi reso prestanome dello [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di un immobile - fittiziamente a lui intestato ma in realtà di proprietà di quest'ultimo - versando (solo apparentemente attingendo ad una sua provvista personale) le periodiche rate di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in questione, utilizzando, in realtà, i proventi dell'attività illecita posta in essere da costui e consentendone, pertanto, l'occultamento.

Nel rigettare la misura cautelare il Tribunale, pur segnalata la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in danno del [OSCURATO:PERSONA], ha, tuttavia, osservato che trattandosi di fatto non recente e che lo stesso non sarebbe rivelatore di una particolare pericolosità sociale, l'adozione della misura richiesta sarebbe stata .ingiustificata.

Nell'impugnare siffatta decisione il ricorrente Pm ha, a sua volta, osservato, quanto alla attualità del pericolo, che, essendo la condotta tuttora in atto (la somma concessa a mutuo, infatti, sarebbe ancora in corso di restituzione), essa sarebbe in re ipsa, mentre per ciò che attiene alla valutazione in ordine alla pericolosità sociale della condotta la stessa emergerebbe nella sua evidenza ove si rifletta sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto già appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza.

La doglianza è inammissibile in quanto, essendo duplice la ratio fondante la decisione assunta, anche la sua contestazione, per essere vantaggiosa avrebbe dovuto efficacemente contrastare ambedue le argomentazioni poste alla sua base; ora, se mentre il tema •relativo alla collocazione temporale dal fatto appare adeguatamente smentito dalla circostanza che tuttora il [OSCURATO:PERSONA] versi le rate di ammortamento del mutuo per l'immobile che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato effettivamente acquistato dallo [OSCURATO:PERSONA], in tal modo investendo i proventi dell'attività illecita da lui posta in essere, si osserva che, per un verso, non è chiarito sino a quale momento la necessaria provvista è stata fornita all'apparente mutatario dallo [OSCURATO:PERSONA] e se la stessa è sempre stata il frutto di attività illecita (elemento necessario ai fini della collocazione anche temporale del reato di riciclaggio), mentre per altro verso, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia un ex poliziotto - sebbene desti un sensibile e ragionevole sconcerto il fatto che questi abbia rapporti certamente opachi che individui dal comportamento tutt'altro che esemplare - è tuttavia sostanzialmente neutra in ordine alla persistente ed attuale esistenza di esigenze cautelari tali da giustificare in sé la misura, ove si consideri sia che le condotte, quanto meno allo stato, appaiono del tutto scisse rispetto alle funzioni che l'indagato aveva rivestito, sia che, in ogni caso, le stesse non sono più svolte dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, pertanto, ad oggi, è un quisque de populo nei cui confronti non può operare, come elemento tale da giustificare in sede cautelare un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello che sarebbe spettato ad altri soggetti, la pregressa qualifica rivestita.

Anche rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, il ricorso del Pm è di conseguenza inammissibile.

E' tempo ora di passare all'esame delle numerose impugnazionì presentate dai ricorrenti i quali si sono visti applicare dal Tribunale del riesame la misura degli arresti domiciliari.

Con riferimento al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], presentato attraverso lo sviluppo di un unico motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poste alla base della applicazione della misura cautelare emessa nei suoi confronti, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la ordinanza impugnata, sebbene non particolarmente felice nella sua resa linguistica, non si caratterizza per essere contraddittoria, posto che le espressioni evidenziate dal ricorrente, il cui tenore letterale ("seppure per un tempo limitato, è risultato essere inserito pienamente nel contesto criminale", per un verso, e "la sua permanenza nel contesto criminale di interesse per un rilevante periodo" per altro verso) parrebbe, in effetti, contenere un'intima 4 contraddittorietà, deve essere logicamente inteso, in particolare con riferimento alla seconda delle due frasi riportate, come riguardante non tanto la durata temporale della sua vicinanza all'ambiente di cui trattasi, ma la significativa (appunto "rilevante") portata della sua partecipazione, laddove non solo questi si è reso responsabile, sulla base degli elementi indiziari allo stato emersi, di un trasporto di oltre 500 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma ha anche offerto la sua disponibilità per la penetrazione nel mercato degli stupefacenti di altra sede diversa da quelle sino a quel momento praticate.

Un tale comportamento, espressivo di una evidente spregiudicatezza criminale, appare di per sé, come correttamente segnalato dal Tribunale di 8 24L ' Venezia, giustificare, onde prevenire il rischio di recidivanza, l'applicazione della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato in questione.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato su due motivi, il primo concernente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari ed il secondo riferito alla idoneità della sola misura autocustodiale, è privo di fondamento.

Quanto al primo aspetto si osserva che non coglie nel segno la tesi svolta dalla ricorrente secondo la quale, essendo stata applicata una misura restrittiva al marito della medesima, il più volte ricordato [OSCURATO:PERSONA], costei non sarebbe più in grado di commettere reati della stessa specie di quelli per cui è indagata; come è, infatti, rappresentato, in termini pienamente soddisfacenti in ordine alla dimostrazione della perdurante sussistenza del pericolo di recidivanza, nella ordinanza impugnata, il fatto che la donna, dopo l'arresto del marito, si sia adoperata per la riscossione dei creduti illeciti da questo vantati verso terzi, connessi alla comune attività delinquenziale, dimostra chiaramente la sua costante adesione alla logica criminale della quale tali comportamenti sono espressione, rendendo ancora attuale il pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Quanto alla idoneità della misura applicata, tenuto conto delle modalità di partecipazione della donna all'attività criminosa, quali evidenziate nella ordinanza, solo una misura segregativa della stessa, ancorchè benevolmente autocustodiale, potrebbe costituire un valido impedimento alla sua prosecuzione.

Come la impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], anche quella di [OSCURATO:PERSONA] è affidata ad un solo motivo di ricorso, riguardante la esistenza degli elementi, concretezza ed attualità, necessari ai fini della ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari, e, non diversamente da quella, anch'essa è infondata.

Infatti, la circostanza, enfatizzata in sede di ricorso, che a carico del prevenuto non sia stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente risulta del tutto ininfluente, posto che, come evidenziato nel corpus della ordinanza impugnata, numerose sono le intercettazioni che costituiscono gravi e concreti elementi indizianti a carico dell'indagato, riferibili ad una pluralità di condotte.

Quanto alla attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, essa è stata adeguatamente attestata dalla esistenza delle intese fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] volte a dare continuità ai fatti di reato pur successivamente all'arresto del marito di costei. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato 2 motivi di impugnazione: il primo in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, il secondo in merito alla ritenuta carenza motivazionale in punto di pericolo di recidivanza.

Si tratta di doglianze infondate; quanto alla prima si osserva che nella ordinanza impugnata sono puntualmente indicati gli elementi indiziari, rivenienti dalle intercettazioni captate, i quali sulla base della valutazione certamente non manifestamente illogica del giudice del merito, costituiscono sufficienti elementi a carico dell'indagato.

Quanto al pericolo di recidivanza, correttamente il Tribunale lo ha desunto dall'atteggiamento di professionalità con il quale il ricorrente ha, secondo il quadro indiziario dianzi delineato, posto in essere le condotte delittuose, fattore predittivo di una generale adesione ad un programma di vita non estraneo al delitto, la cui ripresentazione è, pertanto, legittimamente ipotizzata da parte del giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato le loro lagnanze ad un unico documento, il quale contiene i quattro comuni motivi di impugnazione.

In ordine al primo ed al secondo di questi, riferiti alla ritenuta carenza motivazionale del provvedimento impugnato - con quale, si ricorda, è stata parzialmente accolta la impugnazione del Pm avverso il provvedimento del Gip lagunare, il quale aveva, quanto agli odierni ricorrenti, negato l'applicazione delle misure cautelari richieste dalla pubblica accusa - si osserva come le lagnanze formulate dalla difesa dei due ricorrenti siano integralmente riferite a principi giurisprudenziale applicabili al sindacato che deve essere svolto in merito al provvedimento emesso dal Gip e non anche a quello adottato, ancorchè in contrario avviso a quello già in precedenza reso dal Gip, in sede di impugnazione cautelare (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 marzo 2021, n. 8518).

Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione presentato dai ricorrenti sono parimenti infondati, atteso che gli stessi attengono alla ricostruzione materiale dei fatti attribuiti in sede cautelare ai due prevenuti ed alla valutazione del loro significato indiziante, fattori questi non suscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità. 10 z Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato a 4 motivi, è infondato; il primo, particolarmente incentrato sulla completezza motivazionale riferita alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato provvisoriamente contestato sub 9) del capo di imputazione, non tiene conto della correttezza, dal punto di vista della semantica indiziaria, della valorizzazione delle parole pronunziate dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferendosi alle ragioni di un incontro da lui avuto col ricorrente ora in discorso, ebbe a dire che a causa di esso egli aveva rischiato una pesante condanna penale; a livello indiziario un tale elemento, al di là delle, ora inammissibili, diverse spiegazioni date dalla difesa del ricorrente, pare indubbiamente deporre per la illiceità del contatto avvenuto fra i due soggetti in questione.

Il secondo motivo di impugnazione si riduce ad una generica contestazione delle, più che plausibili, conclusioni tratte dal Tribunale del riesame dal contenuto delle intercettazioni operate in sede di indagine; si tratta di censure in punto di fatto, non accettabili nella presente sede di legittimità.

Lo stesso vale per il successivo motivo di impugnazione, riguardo al quale la interpretazione del contenuto della intercettazione telefonica intercorso fra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Mosbah come allusiva ad una fornitura di sostanza stupefacente, indubbiamente non manifestamente illogica data la incongruità del valore del bene che i parlanti hanno attribuito all'apparente oggetto della conversazione (un "taglio", sebbene pregiato, di un prodotto alimentare), non appare sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al quarto motivo, relativo alla esistenza delle esigenze cautelari, A 7 riconducibili al rischio di reiterazione delle condotte, la ripetuta evidenziazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] della spregiudicatezza con la quale il Mosbah, pur ristretto agli arresti domiciliari, abbia proseguito nella sua attività di commercio di sostanze stupefacenti, costituisce un sicuro indice della esistenza del pericolo, al cui presidio la misura concretamente applicata apparirebbe forse inadeguata per difetto, certamente non per eccesso.

Venendo, a questo punto, all'esame dei ricorsi presentati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che gli stessii rispettivamente constano: (quanto al ricorso a firma congiunta degli avv.ti Crea e Sorbilli) di due motivi, il primo svolto con riferimento al vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il secondo legato alla violazione di legge in tema di interpretazione degli elementi istruttori; (quanto ad un secondo ricorso a firma dei medesimi professionisti) di quattro motivi, il primo dei quali svolto con riferimento alla violazione di legge in relazione sulla ammissibilità dell'appello a suo tempo presentato dal Pm avverso l'originario provvedimento del Gip di Venezia, il secondo relativo alla omessa motivazione riguardante la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul reato contestato sub 2) della provvisoria contestazione, il terzo motivo attiene al vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul reato contestato al capo 25) della provvisoria contestazione, ed il quarto concerne la sussistenza delle esigenze cautelari; (quanto, infine, al ricorso sottoscritto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]) di due motivi, dei quali il primo riecheggia i temi sviluppati con il motivi 2 e 3 del ricorso or ora descritto, mentre il secondo ha ad oggetto la adeguatezza motivazionale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Si tratta di motivi tutti privi di pregio.

In ordine alla censura riguardante l'ammissibilità dell'appello del Pm, si rileva la pretestuosità della questione; la ricorrente difesa - osservando che, essendo stata negata la adozione di misure cautelari dal parte del Gip, il provvedimento emesso dal Tribunale dei riesame era il primo incidente sulla libertà personale del Pinto - lamenta il fatto che l'atto di gravame non contenesse gli elementi che devono caratterizzare, ai fini della sua completezza, la richiesta di misura cautelare; si tratta di argomento non accettabile, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, una cosa è la primigenia richiesta di emissione di misura cautelare, altra cosa è la impugnazione dell'eventuale rigetto di tale richiesta, in relazione alla quale non vi è la necessità di reiterare o comunque di illustrare tutti gli argomenti dialettici e contenutistici presenti nel primo dei due atti; essendo il secondo volto esclusivamente ad evidenziare le eventuali manchevolezze del mancato accoglimento della originaria istanza, l'atto impugnatorio deve semplicemente riportare le argomentate critiche al provvedimento reso dal Gip reiettivo della misura cautelare a suo tempo richiesta.

Venendo ora all'esame delle restanti censure va detto, quanto alle doglianze riguardanti la pretesa illegittimità della ordinanza del Tribunale lagunare nella parte in cui essa si riferisce alle imputazioni mosse al Pinto sub 2) e 25) della provvisoria incolpazione, va osservato, quanto al primo profilo, che i contenuti rivenienti dalla attività intercettiva costituiscono un valido riscontro alle dichiarazioni rese dai coindagato Simon, in tale modo assicurando il rispetto, necessario anche in sede cautelare (cfr.

Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 marzo 2017, n. 11509), della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in punto di riscontro delle dichiarazioni accusatorie dei coindagati, mentre, quanto al secondo profilo, la motivazione della ordinanza impugnata, valorizzando il contenuto di conversazioni captate coinvolgenti anche personalmente il Pinto, da adeguato conto delle ragioni che hanno, plausibilmente, indotto i giudici del merito a ritenere sussistenti anche con riferimento elle condotte di cui al capo 25) della provvisoria imputazione i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, le contestazioni mosse nei diversi ricorsi si limitano ad una generica censura, volta a mettere in discussione le conclusioni cui è sul punto pervenuto il giudice del gravame cautelare, senza formulare delle specifiche e puntuali critiche agli argomenti, adeguatamente sviluppati nella motivazione della ordinanza impugnata che hanno, condivisibilmente, indotto i giudici del merito a ritenerle presenti e fronteggiabili solo con strumenti contenitivi della libertà personale del Pinto.

I ricorsi degli indagati vanno, pertanto, tutti rigettati e costoro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso del Pm va,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 1 febbraio 1980; [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br), il 30 novembre 1979; PINTO Ciro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 maggio 1971; PINTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 26 luglio 1995; SIMION Diego, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 aprile 1962; ARTISTICO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 3 dicembre 1978; [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve), il 25 luglio 1973; IBRA Ervin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 novembre 1994; PEZA Idriz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 aprile 1996; PEZA Andi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 giugno 2001; KRESHPAJ Flamur, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 ottobre 1974; GOBBO Silvano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pd), il 12 ottobre 1960; MOSBAH Moncef, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1963; [OSCURATO:PERSONA] Valdo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 gennaio 1963;nonché sui ricorsi proposti da: ARTISTICO Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na), il 3 dicembre 1978; [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br), il 30 novembre 1979; [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve), il 25 luglio 1973; IBRA Ervin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 novembre 1994; KRESHPAJ Flamur, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 ottobre 1974; MOSBAH Moncef, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 dicembre 1963; PEZA Idriz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1taprile 1996; PINTO Ciro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 maggio 1971; avverso la ordinanza n. 175/22 TLMCP del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; lette le memorie difensive rese, nell'interesse dell'intimato [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, in data 20 dicembre 2022, e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv.ssa Rosanna CALVOSA, del foro di Cosenza, in data 7 dicembre 2022; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla pubblica accusa nonché dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in parte qua ed il rigetto dei restanti ricorsi; sentiti, altresì, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Kreshpaj, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Padova, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv.ssa Elisabetta COSTA, del foro di Padova, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv.ssa Stefania PATTARELLO, del foro di Venezia, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mosbah e per l'intimato Simion, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti Fabio CREA, del foro di Venezia, e Antonio SORBILLI, del foro di Napoli, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze difensive.[OSCURATO:PERSONA] Con una amplissima ordinanza, decisa in data 27 maggio 2022, i cui motivi risultano essere stati depositati il successivo 6 luglio 2022, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pm presso il Tribunale lagunare avverso la ordinanza datata 11 marzo 2022 del Gip del medesimo Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale da quello formulata, in relazione ai numerosi capi di imputazione provvisoria, riguardanti per lo più, ma non esclusivamente, la violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti, in danno, per quel che ora interessa, dei seguenti indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kreshpaj, Pinto, Artistico, [OSCURATO:PERSONA], Ibra, e Mosbah la misura cautelare degli arresti domiciliari, rigettando il ricorso della pubblica accusa nel resto. Avverso detta ordinanza hanno interposto, per opposte ragioni, ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, relativamente alla parte in cui il gravame da questo presentato in sede cautelare non era stato integralmente accolto, sia gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi affidando le loro doglianze ad un unico atto), [OSCURATO:PERSONA] (questi avendo affidato le proprie lagnanze a tre diversi ricorsi uno dei quali sottoscritto da uno soltanto dei suoi due diversi difensori), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In data 20 dicembre 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA], persona fra quelle nei cui confronti è indirizzata la impugnazione presentata di fronte a questa Corte dalla pubblica accusa, ha redatto una memoria difensiva a tutela la posizione del predetto indagato. Analogo atto, datato 7 dicembre 2022, era stata presentato anche nell'interesse di tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, quelli presentati dalle difese degli indagati sono infondati e, pertanto, questi ultimi debbono essere tutti rigettati. 3 04.1:: Ritiene il Collegio dì dovere, preliminarmente, rilevare la irricevibilità della memoria redatta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; questi, infatti, pur essendo stato destinatario in origine della richiesta di emissione di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica lagunare, una volta che tale richiesta è stata disattesa dal competente Gip, non è fra i soggetti nei cui confronti è stata introdotta la impugnazione presentata dalla pubblica accusa; egli, pertanto, estraneo alla presente fase del giudizio, non ha diritto ad interloquire in esso. Passando, a questo punto ad esaminare il ricorso formulato dal Pm si osserva che lo stesso ha ad oggetto sia la esclusione della sussistenza degli elementi idonei ad applicare alcuna misura cautelare a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia, in relazione alla posizione dei soggetti per i quali il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistere le condizioni per l'adozione della misura, il fatto che questa sia stata individuata in quella degli arresti domiciliari e non, come originariamente richiesto e successivamente confermato in sede appello cautelare, quella della custodia in carcere, essendo stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo loro contestato sub 1) del provvisorio capo di imputazione. Quanto a tale aspetto della vicenda si rileva che la censura del ricorrente attiene non a profili ridondanti sulla legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale di Venezia, quanto ad aspetti di carattere valutativo inerenti alla ritenuta qualificazione dei fatti - sia pur nella loro sistematica reiterazione - solo nell'ambito del concorso di persone nel reato continuato e non anche nella autonoma figura criminosa dell'associazione peidelinquere finalizzata, quanto alla presente fattispecie, alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Si tratta, pertanto, di valutazioni operate in sede di merito, sulla base di congrua e plausibile motivazione, non suscettibili di essere riesaminate - tanto più in questa sede cautelare, in ordine alla quale il materiale istruttorio, ancora in fase di formazione, è soggetto ad ulteriori e più decisivi arricchimenti - nella presente sede di legittimità. Venendo alle posizioni dei singoli indagati dianzi indicati, si osserva che in sede di appello cautelare il Tribunale di Venezia ha ritenuto di non dovere accogliere il gravame presentato nei loro confronti dal locale Pm in quanto, per ciò che attiene a [OSCURATO:PERSONA], pur risultando questi gravato, in relazione all'unico capo di imputazione in provvisoria contestazione, da 4 l: allarmanti indizi di colpevolezza, non emergerebbero elementi per potere affermare, dato il tempo trascorso fra la ritenuta commissione dei fatti ed il momento in cui siy sarebbe dovuto mettere in esecuzione la misura cautelare a suo danno, l'esistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede. A tale rilievo il Pm ricorrente ha replicato, in sede di impugnazione, che, gli elementi istruttori emersi, deponendo anche per future cessioni e future consegne, consentirebbero di ricavare a carico dell'indagato il requisito della attualità del pericolo di reiterazione. Sul punto rileva la Corte che i dati istruttori segnalati dalla ricorrente accusa, se giovano indubbiamente ad evidenziare la gravità degli indizi di reato sussistenti in danno dell'indagato (elemento sul quale, tuttavia, vi è piena identità di vedute con il Tribunale di Venezia) nulla aggiungono in relazione alla attualità della esigenza cautelare, posto che, avendo il Tribunale segnalato la risalenza nel tempo delle condotte delittuose ascritte al Pinto, gli elementi istruttori ora segnalati dalla pubblica accusa, dei quali neppure è dato sapere se fossero stati allegati alla originaria richiesta di emissione di misura cautelare, risalendo anch'essi ad un periodo cronologicamente non prossimo (circa due anni prima della ordinanza impugnata) non superano, né, invero, si confrontano pienamente, con la ragione che aveva indotto il Tribunale, attraverso la valorizzazione del cosiddetto "tempo silente", ad escludere la possibilità di adottare la misura cautelare richiesta a carico dell'indagato; sotto il profilo descritto la censura è, pertanto, inammissibile. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli gravato da una unica contestazione, il Tribunale, considerata la incertezza sulla gravità del suo coinvolgimento nel reato ascrittogli (non vi sono, infatti, elementi per determinare quale fosse il quantitativo di sostanza stupefacente del quale egli si era reso latore) e tenuto conto del fatto che la condotta, apparentemente isolata, è, come nel caso precedente, risalente nel tempo, ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per affermare la attualità del pericolo di recidivanza. Al riguardo il Pm ha replicato, nell'impugnare l'ordinanza gravata, che, quanto alla incertezza in ordine alla quantità di sostanza stupefacente trattata, l'ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto, in altro punto della stessa, si rileva che, date talune comuni caratteristiche rispetto ad altre occasioni in cui è statio possibile quantificare la sostanza stupefacente trattata, anche nel caso ora in esame essa doveva essere di circa 1 kg; mentre per ciò che attiene alla attualità del pericolo le risultanze di recenti CA-1,1 perquisizioni operate presso l'abitazione del Peza, avrebbero dovuto orientare nel senso della sussistenza di esso anche il Tribunale di Venezia. Anche in questo caso si rileva, quanto al primo aspetto della doglianza del Pm che la stessa, pur evidenziando una effettiva contraddittorietà motivazionale nella ordinanza impugnata, non sembra riferita alla attualità del pericolo di reiterazione quanto al diverso criterio della gravità degli indizi di colpevolezza, mentre per ciò che attiene al secondo aspetto segnalato dalla ricorrente pubblica accusa, cioè le risultanze di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del Peza, il ricorso, nella sua genericità, non consente a questa Corte di valutare la rilevanza del dato segnalato onde dimostrare la presente attualità della esigenza cautelare, non avendo il Pm segnalato quando tale attività investigativa è stata eseguite. Passando all'esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui è attribuito un unico episodio di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la tesi fatta propria dal Tribunale è che i pur gravosi indizi a carico dell'indagato, tenuto conto della unicità della contestazione e della circostanza che i fatti riguardano un episodio verificatosi nel settembre del 2020 non giustificano una valutazione di termini di attualità del pericolo di ricaduta nell'illecito. A tale impostazione il ricorrente Pm ha replicato che gli elementi indiziari, riferibili alla esistenza di rapporti di finanziamento esistenti fra l'indagato e lo [OSCURATO:PERSONA], magna pars di buona parte dei reati in contestazione, avrebbero deposto in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale. La doglianza è inammissibile in quanto fuori centro rispetto alla ratio della decisione impugnata; in questa, infatti, per un verso si segnala la unicità dell'episodio contestato all'indagato e sul punto il Pm si limita a dare atto della propria consapevolezza di tale circostanza, segnalando, tuttavia, che la stessa sarebbe superata dal fatto che, in una recente (ma non si dice quanto recente? ndr) perquisizione sarebbero state trovate delle ingenti somme di danaro (anche in questo caso non si indica quanto ingenti? ndr) nella disponibilità del Gobbo, fattore questo inducente a pensare che questi potrebbe rendersi nuovamente finanziatore di operazioni commerciali in materia di stupefacenti, senza però confrontarsi col dato che, la unicità della condotta contestata al Gobbo non dimostra che lo stesso avesse, come sistematica attività, quella di finanziare il traffico degli stupefacenti; per altro verso nella ordinanza è posta in risalto la distanza temporale fra i fatti contestati e la astratta eseguibilità della misura, senza che su tale specifico tema la pubblica accusa abbia interloquito se non richiamando una, genericamente recente, perquisizione eseguita presso il Gobbo. Infine, per ciò che attiene alla impugnazione del Procuratore della Repubblica, non rimane che da esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; questi, imputato del reato di riciclaggio per essersi reso prestanome dello [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di un immobile - fittiziamente a lui intestato ma in realtà di proprietà di quest'ultimo - versando (solo apparentemente attingendo ad una sua provvista personale) le periodiche rate di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in questione, utilizzando, in realtà, i proventi dell'attività illecita posta in essere da costui e consentendone, pertanto, l'occultamento. Nel rigettare la misura cautelare il Tribunale, pur segnalata la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in danno del [OSCURATO:PERSONA], ha, tuttavia, osservato che trattandosi di fatto non recente e che lo stesso non sarebbe rivelatore di una particolare pericolosità sociale, l'adozione della misura richiesta sarebbe stata .ingiustificata. Nell'impugnare siffatta decisione il ricorrente Pm ha, a sua volta, osservato, quanto alla attualità del pericolo, che, essendo la condotta tuttora in atto (la somma concessa a mutuo, infatti, sarebbe ancora in corso di restituzione), essa sarebbe in re ipsa, mentre per ciò che attiene alla valutazione in ordine alla pericolosità sociale della condotta la stessa emergerebbe nella sua evidenza ove si rifletta sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto già appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza. La doglianza è inammissibile in quanto, essendo duplice la ratio fondante la decisione assunta, anche la sua contestazione, per essere vantaggiosa avrebbe dovuto efficacemente contrastare ambedue le argomentazioni poste alla sua base; ora, se mentre il tema •relativo alla collocazione temporale dal fatto appare adeguatamente smentito dalla circostanza che tuttora il [OSCURATO:PERSONA] versi le rate di ammortamento del mutuo per l'immobile che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato effettivamente acquistato dallo [OSCURATO:PERSONA], in tal modo investendo i proventi dell'attività illecita da lui posta in essere, si osserva che, per un verso, non è chiarito sino a quale momento la necessaria provvista è stata fornita all'apparente mutatario dallo [OSCURATO:PERSONA] e se la stessa è sempre stata il frutto di attività illecita (elemento necessario ai fini della collocazione anche temporale del reato di riciclaggio), mentre per altro verso, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia un ex poliziotto - sebbene desti un sensibile e ragionevole sconcerto il fatto che questi abbia rapporti certamente opachi che individui dal comportamento tutt'altro che esemplare - è tuttavia sostanzialmente neutra in ordine alla persistente ed attuale esistenza di esigenze cautelari tali da giustificare in sé la misura, ove si consideri sia che le condotte, quanto meno allo stato, appaiono del tutto scisse rispetto alle funzioni che l'indagato aveva rivestito, sia che, in ogni caso, le stesse non sono più svolte dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, pertanto, ad oggi, è un quisque de populo nei cui confronti non può operare, come elemento tale da giustificare in sede cautelare un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello che sarebbe spettato ad altri soggetti, la pregressa qualifica rivestita. Anche rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, il ricorso del Pm è di conseguenza inammissibile. E' tempo ora di passare all'esame delle numerose impugnazionì presentate dai ricorrenti i quali si sono visti applicare dal Tribunale del riesame la misura degli arresti domiciliari. Con riferimento al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], presentato attraverso lo sviluppo di un unico motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poste alla base della applicazione della misura cautelare emessa nei suoi confronti, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la ordinanza impugnata, sebbene non particolarmente felice nella sua resa linguistica, non si caratterizza per essere contraddittoria, posto che le espressioni evidenziate dal ricorrente, il cui tenore letterale ("seppure per un tempo limitato, è risultato essere inserito pienamente nel contesto criminale", per un verso, e "la sua permanenza nel contesto criminale di interesse per un rilevante periodo" per altro verso) parrebbe, in effetti, contenere un'intima 4 contraddittorietà, deve essere logicamente inteso, in particolare con riferimento alla seconda delle due frasi riportate, come riguardante non tanto la durata temporale della sua vicinanza all'ambiente di cui trattasi, ma la significativa (appunto "rilevante") portata della sua partecipazione, laddove non solo questi si è reso responsabile, sulla base degli elementi indiziari allo stato emersi, di un trasporto di oltre 500 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma ha anche offerto la sua disponibilità per la penetrazione nel mercato degli stupefacenti di altra sede diversa da quelle sino a quel momento praticate. Un tale comportamento, espressivo di una evidente spregiudicatezza criminale, appare di per sé, come correttamente segnalato dal Tribunale di 8 24L ' Venezia, giustificare, onde prevenire il rischio di recidivanza, l'applicazione della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato in questione. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato su due motivi, il primo concernente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari ed il secondo riferito alla idoneità della sola misura autocustodiale, è privo di fondamento. Quanto al primo aspetto si osserva che non coglie nel segno la tesi svolta dalla ricorrente secondo la quale, essendo stata applicata una misura restrittiva al marito della medesima, il più volte ricordato [OSCURATO:PERSONA], costei non sarebbe più in grado di commettere reati della stessa specie di quelli per cui è indagata; come è, infatti, rappresentato, in termini pienamente soddisfacenti in ordine alla dimostrazione della perdurante sussistenza del pericolo di recidivanza, nella ordinanza impugnata, il fatto che la donna, dopo l'arresto del marito, si sia adoperata per la riscossione dei creduti illeciti da questo vantati verso terzi, connessi alla comune attività delinquenziale, dimostra chiaramente la sua costante adesione alla logica criminale della quale tali comportamenti sono espressione, rendendo ancora attuale il pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Quanto alla idoneità della misura applicata, tenuto conto delle modalità di partecipazione della donna all'attività criminosa, quali evidenziate nella ordinanza, solo una misura segregativa della stessa, ancorchè benevolmente autocustodiale, potrebbe costituire un valido impedimento alla sua prosecuzione. Come la impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], anche quella di [OSCURATO:PERSONA] è affidata ad un solo motivo di ricorso, riguardante la esistenza degli elementi, concretezza ed attualità, necessari ai fini della ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari, e, non diversamente da quella, anch'essa è infondata. Infatti, la circostanza, enfatizzata in sede di ricorso, che a carico del prevenuto non sia stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente risulta del tutto ininfluente, posto che, come evidenziato nel corpus della ordinanza impugnata, numerose sono le intercettazioni che costituiscono gravi e concreti elementi indizianti a carico dell'indagato, riferibili ad una pluralità di condotte. Quanto alla attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, essa è stata adeguatamente attestata dalla esistenza delle intese fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] volte a dare continuità ai fatti di reato pur successivamente all'arresto del marito di costei. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato 2 motivi di impugnazione: il primo in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, il secondo in merito alla ritenuta carenza motivazionale in punto di pericolo di recidivanza. Si tratta di doglianze infondate; quanto alla prima si osserva che nella ordinanza impugnata sono puntualmente indicati gli elementi indiziari, rivenienti dalle intercettazioni captate, i quali sulla base della valutazione certamente non manifestamente illogica del giudice del merito, costituiscono sufficienti elementi a carico dell'indagato. Quanto al pericolo di recidivanza, correttamente il Tribunale lo ha desunto dall'atteggiamento di professionalità con il quale il ricorrente ha, secondo il quadro indiziario dianzi delineato, posto in essere le condotte delittuose, fattore predittivo di una generale adesione ad un programma di vita non estraneo al delitto, la cui ripresentazione è, pertanto, legittimamente ipotizzata da parte del giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato le loro lagnanze ad un unico documento, il quale contiene i quattro comuni motivi di impugnazione. In ordine al primo ed al secondo di questi, riferiti alla ritenuta carenza motivazionale del provvedimento impugnato - con quale, si ricorda, è stata parzialmente accolta la impugnazione del Pm avverso il provvedimento del Gip lagunare, il quale aveva, quanto agli odierni ricorrenti, negato l'applicazione delle misure cautelari richieste dalla pubblica accusa - si osserva come le lagnanze formulate dalla difesa dei due ricorrenti siano integralmente riferite a principi giurisprudenziale applicabili al sindacato che deve essere svolto in merito al provvedimento emesso dal Gip e non anche a quello adottato, ancorchè in contrario avviso a quello già in precedenza reso dal Gip, in sede di impugnazione cautelare (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 marzo 2021, n. 8518). Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione presentato dai ricorrenti sono parimenti infondati, atteso che gli stessi attengono alla ricostruzione materiale dei fatti attribuiti in sede cautelare ai due prevenuti ed alla valutazione del loro significato indiziante, fattori questi non suscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità. 10 z Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato a 4 motivi, è infondato; il primo, particolarmente incentrato sulla completezza motivazionale riferita alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato provvisoriamente contestato sub 9) del capo di imputazione, non tiene conto della correttezza, dal punto di vista della semantica indiziaria, della valorizzazione delle parole pronunziate dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferendosi alle ragioni di un incontro da lui avuto col ricorrente ora in discorso, ebbe a dire che a causa di esso egli aveva rischiato una pesante condanna penale; a livello indiziario un tale elemento, al di là delle, ora inammissibili, diverse spiegazioni date dalla difesa del ricorrente, pare indubbiamente deporre per la illiceità del contatto avvenuto fra i due soggetti in questione. Il secondo motivo di impugnazione si riduce ad una generica contestazione delle, più che plausibili, conclusioni tratte dal Tribunale del riesame dal contenuto delle intercettazioni operate in sede di indagine; si tratta di censure in punto di fatto, non accettabili nella presente sede di legittimità. Lo stesso vale per il successivo motivo di impugnazione, riguardo al quale la interpretazione del contenuto della intercettazione telefonica intercorso fra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Mosbah come allusiva ad una fornitura di sostanza stupefacente, indubbiamente non manifestamente illogica data la incongruità del valore del bene che i parlanti hanno attribuito all'apparente oggetto della conversazione (un "taglio", sebbene pregiato, di un prodotto alimentare), non appare sindacabile in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, relativo alla esistenza delle esigenze cautelari, A 7 riconducibili al rischio di reiterazione delle condotte, la ripetuta evidenziazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] della spregiudicatezza con la quale il Mosbah, pur ristretto agli arresti domiciliari, abbia proseguito nella sua attività di commercio di sostanze stupefacenti, costituisce un sicuro indice della esistenza del pericolo, al cui presidio la misura concretamente applicata apparirebbe forse inadeguata per difetto, certamente non per eccesso. Venendo, a questo punto, all'esame dei ricorsi presentati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che gli stessii rispettivamente constano: (quanto al ricorso a firma congiunta degli avv.ti Crea e Sorbilli) di due motivi, il primo svolto con riferimento al vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il secondo legato alla violazione di legge in tema di interpretazione degli elementi istruttori; (quanto ad un secondo ricorso a firma dei medesimi professionisti) di quattro motivi, il primo dei quali svolto con riferimento alla violazione di legge in relazione sulla ammissibilità dell'appello a suo tempo presentato dal Pm avverso l'originario provvedimento del Gip di Venezia, il secondo relativo alla omessa motivazione riguardante la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul reato contestato sub 2) della provvisoria contestazione, il terzo motivo attiene al vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul reato contestato al capo 25) della provvisoria contestazione, ed il quarto concerne la sussistenza delle esigenze cautelari; (quanto, infine, al ricorso sottoscritto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]) di due motivi, dei quali il primo riecheggia i temi sviluppati con il motivi 2 e 3 del ricorso or ora descritto, mentre il secondo ha ad oggetto la adeguatezza motivazionale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si tratta di motivi tutti privi di pregio. In ordine alla censura riguardante l'ammissibilità dell'appello del Pm, si rileva la pretestuosità della questione; la ricorrente difesa - osservando che, essendo stata negata la adozione di misure cautelari dal parte del Gip, il provvedimento emesso dal Tribunale dei riesame era il primo incidente sulla libertà personale del Pinto - lamenta il fatto che l'atto di gravame non contenesse gli elementi che devono caratterizzare, ai fini della sua completezza, la richiesta di misura cautelare; si tratta di argomento non accettabile, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, una cosa è la primigenia richiesta di emissione di misura cautelare, altra cosa è la impugnazione dell'eventuale rigetto di tale richiesta, in relazione alla quale non vi è la necessità di reiterare o comunque di illustrare tutti gli argomenti dialettici e contenutistici presenti nel primo dei due atti; essendo il secondo volto esclusivamente ad evidenziare le eventuali manchevolezze del mancato accoglimento della originaria istanza, l'atto impugnatorio deve semplicemente riportare le argomentate critiche al provvedimento reso dal Gip reiettivo della misura cautelare a suo tempo richiesta. Venendo ora all'esame delle restanti censure va detto, quanto alle doglianze riguardanti la pretesa illegittimità della ordinanza del Tribunale lagunare nella parte in cui essa si riferisce alle imputazioni mosse al Pinto sub 2) e 25) della provvisoria incolpazione, va osservato, quanto al primo profilo, che i contenuti rivenienti dalla attività intercettiva costituiscono un valido riscontro alle dichiarazioni rese dai coindagato Simon, in tale modo assicurando il rispetto, necessario anche in sede cautelare (cfr. Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 marzo 2017, n. 11509), della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in punto di riscontro delle dichiarazioni accusatorie dei coindagati, mentre, quanto al secondo profilo, la motivazione della ordinanza impugnata, valorizzando il contenuto di conversazioni captate coinvolgenti anche personalmente il Pinto, da adeguato conto delle ragioni che hanno, plausibilmente, indotto i giudici del merito a ritenere sussistenti anche con riferimento elle condotte di cui al capo 25) della provvisoria imputazione i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, le contestazioni mosse nei diversi ricorsi si limitano ad una generica censura, volta a mettere in discussione le conclusioni cui è sul punto pervenuto il giudice del gravame cautelare, senza formulare delle specifiche e puntuali critiche agli argomenti, adeguatamente sviluppati nella motivazione della ordinanza impugnata che hanno, condivisibilmente, indotto i giudici del merito a ritenerle presenti e fronteggiabili solo con strumenti contenitivi della libertà personale del Pinto. I ricorsi degli indagati vanno, pertanto, tutti rigettati e costoro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso del Pm va,
Sentenza Cassazione n. 37849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris