CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 05618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15281-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso un non meglio identificato provvedimento definito "cautelare", allegato al ricorso, con il quale il giudice istruttore del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca di un provvedimento cautelare, ex art. 669 -decies c.p.c.; che il ricorso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, né la formulazione delle specifiche ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato che, se cautelare, non sarebbe impugnabile con ricorso straordinario per cassazione Cass.n. 9830 del 2018, n. 23763 del 2016) - né l'illustrazione comprensibile del contenuto dello stesso e delle ragioni critiche addotte, requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3 e 4, c.p.c.; che il ricorso è inammissibile. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 26.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] '7gg i 'iLCANCEL!i [OSCURATO:PERSONA] . S