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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2290/2020 in data 14/07/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pavia in data 04/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di falso materiale del privato in certificati o autorizzazioni amministrative (capo A), appropriazione indebita (capo B, ad esclusione delle chiavi degli indicati furgoni) e truffa (capo C): questi ultimi due reati iscritti rispettivamente, nel riunito procedimento n. 814/2018, ai capi A) e B).

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge in merito all'affermazione della penale responsabilità per il reato di truffa.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi probatori comprovanti la responsabilità penale per il reato di truffa.

Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita.

Quarto motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti esistenti.

Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i primi due motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi rilevati nel giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le medesime censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto, sollevano critiche che tracimano nel merito, in quanto sottopongono alla Suprema Corte rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

Evidenzia il Collegio come già la sentenza di primo grado avesse ritenuto la sussistenza del reato di truffa, essendo emerso come l'imputato avesse posto in essere artifizi e raggiri mediante la sottoscrizione di due contratti di attivazione di servizi telefonici con la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. a nome della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sottoscrivendoli con la firma apocrifa del socio accomandatario, così inducendo in errore il personale della società telefonica preposto alla registrazione dei contratti circa la reale identità del contraente: condotta che ha procurato il profitto ingiusto della fornitura gratuita dei servizi telefonici cagionando [OSCURATO:PERSONA] il danno costituito dall'importo di euro 152,13 per l'utenza non richiesta.

4. Del tutto aspecifici e, in ogni caso, manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso.

In premessa va rilevato che, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia comunque in presenza di doglianze (a cui va accomunata quella proposta con il secondo e già trattato motivo di ricorso), prive di specificità in quanto meramente reiterative di quelle proposte in sede di appello.

4.1. In particolare, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita degli altri ulteriori beni indicati al capo B), si evidenzia come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato sulla questione dell'indiscussa sussistenza di un titolo in capo all'imputato circa la detenzione dei beni (tenda automatica rigenerata con pulsantiera di controllo, pompa di sicurezza manuale, tela in PVC con mantovana verde, bilanci societari riferiti agli anni antecedenti al 2012 nonchè bilancio di verifica, schede contabili, comunicazione e dichiarazione Iva, dichiarazione redditi dei soci e studi di settore anno 2012), di cui lo stesso disponeva in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.: ed in virtù di tale disponibilità, il Debosio risulta essersi appropriato degli indicati beni societari, pur a fronte della richiesta di restituzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della citata società, formalizzata con telegramma del 29/07/2013 e con successive missive del legale, regolarmente ricevute dall'imputato.

4.2. A fronte di queste conclusioni, il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, ancora una volta si è limitato a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

4.3. Infine, con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio non può non evidenziare come la sentenza impugnata abbia adeguatamente giustificato il proprio decisum con la valutata gravità della condotta, che deve tener conto sia "della concatenazione di più reati posti in essere dal prevenuto in danno del proprio nipote, sia del danno cagionato allo stesso, non circoscritto alle conseguenze dirette dei reati, ma amplificato dalla mala gesti° della società in cui il congiunto è stato convinto ad entrare, solo formalmente, quando era poco più che ventenne, in un'ottica di solidarietà familiare.

Nessuna proposta di ristoro, nemmeno parziale, risulta essere stata avanzata".

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2290/2020 in data 14/07/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pavia in data 04/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di falso materiale del privato in certificati o autorizzazioni amministrative (capo A), appropriazione indebita (capo B, ad esclusione delle chiavi degli indicati furgoni) e truffa (capo C): questi ultimi due reati iscritti rispettivamente, nel riunito procedimento n. 814/2018, ai capi A) e B). 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge in merito all'affermazione della penale responsabilità per il reato di truffa. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi probatori comprovanti la responsabilità penale per il reato di truffa. Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Quarto motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti esistenti. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i primi due motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi rilevati nel giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le medesime censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto, sollevano critiche che tracimano nel merito, in quanto sottopongono alla Suprema Corte rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Evidenzia il Collegio come già la sentenza di primo grado avesse ritenuto la sussistenza del reato di truffa, essendo emerso come l'imputato avesse posto in essere artifizi e raggiri mediante la sottoscrizione di due contratti di attivazione di servizi telefonici con la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. a nome della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sottoscrivendoli con la firma apocrifa del socio accomandatario, così inducendo in errore il personale della società telefonica preposto alla registrazione dei contratti circa la reale identità del contraente: condotta che ha procurato il profitto ingiusto della fornitura gratuita dei servizi telefonici cagionando [OSCURATO:PERSONA] il danno costituito dall'importo di euro 152,13 per l'utenza non richiesta. 4. Del tutto aspecifici e, in ogni caso, manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso. In premessa va rilevato che, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia comunque in presenza di doglianze (a cui va accomunata quella proposta con il secondo e già trattato motivo di ricorso), prive di specificità in quanto meramente reiterative di quelle proposte in sede di appello. 4.1. In particolare, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di appropriazione indebita degli altri ulteriori beni indicati al capo B), si evidenzia come la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato sulla questione dell'indiscussa sussistenza di un titolo in capo all'imputato circa la detenzione dei beni (tenda automatica rigenerata con pulsantiera di controllo, pompa di sicurezza manuale, tela in PVC con mantovana verde, bilanci societari riferiti agli anni antecedenti al 2012 nonchè bilancio di verifica, schede contabili, comunicazione e dichiarazione Iva, dichiarazione redditi dei soci e studi di settore anno 2012), di cui lo stesso disponeva in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.: ed in virtù di tale disponibilità, il Debosio risulta essersi appropriato degli indicati beni societari, pur a fronte della richiesta di restituzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della citata società, formalizzata con telegramma del 29/07/2013 e con successive missive del legale, regolarmente ricevute dall'imputato. 4.2. A fronte di queste conclusioni, il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, ancora una volta si è limitato a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4.3. Infine, con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio non può non evidenziare come la sentenza impugnata abbia adeguatamente giustificato il proprio decisum con la valutata gravità della condotta, che deve tener conto sia "della concatenazione di più reati posti in essere dal prevenuto in danno del proprio nipote, sia del danno cagionato allo stesso, non circoscritto alle conseguenze dirette dei reati, ma amplificato dalla mala gesti° della società in cui il congiunto è stato convinto ad entrare, solo formalmente, quando era poco più che ventenne, in un'ottica di solidarietà familiare. Nessuna proposta di ristoro, nemmeno parziale, risulta essere stata avanzata". Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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