Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 13633/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 28726/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Ministero dell'interno 80185690585, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO - che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; - che l'art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; - che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1° giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto: «L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione; - che ne segue il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente; P.Q.

M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2022.

Il Presidente rE FORMA [Y CAMAZKY

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28726/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Ministero dell'interno 80185690585, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO - che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; - che l'art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; - che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1° giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto: «L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione; - che ne segue il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente; P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Presidente rE FORMA [Y CAMAZKY
Decreto Cassazione n. 13633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris